Le fonti delle obbligazioni secondo il nuovo codice. Le promesse unilaterali, senza essere fonte generale delle obbligazioni, ne sono, tuttavia, una fonte. Ragione della limitazione della loro efficacia giuridica ai casi stabiliti dalla legge
Il codice all'art.
1173 indica come fonti delle obbligazioni il contratto, il fatto illecito o ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico. Con quest'ultima frase non è possibile escludere che la promessa unilaterale sia fonte di obbligazione, sempre quando ricorra uno dei casi in cui è ammessa dalla legge. Il nuovo legislatore non ci ha dato una definizione dell'obbligazione ed ha preferito come dice la relazione ministeriale precisare il concetto di
prestazione nel quale si concreta l'obbligazione. Il concetto è dato dall'art.
1174: «
la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale del creditore».
Di conseguenza, sempre quando concerne tale estremo e la legge consente la promessa unilaterale, dalla stessa scaturisce l’ azione. Siamo lontani, come è naturale, dall’ autonomia della volontà privata in materia contrattuale, la quale non è limitata neppure dai tipi numerosi di contratto regolati dal codice e può determinare accordi sui più svariati oggetti, finché il risultato che si propone «
sia ammesso dalla coscienza civile e politica, dall'economia nazionale, dal buon costume e dall'ordine pubblico ». L'art.
1322 definisce in maniera assai ampia
l'autonomia contrattuale, ammettendo che col contratto si possa realizzare qualunque interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Con la promessa unilaterale invece bisogna limitarsi ai casi ammessi dalla legge. Ma in questa modesta sfera di attività anche la promessa unilaterale se non è una fonte generale, è tuttavia fonte di obbligazione. Le ragioni di questo trattamento di rigore riservato alle promesse unilaterali sono accennate nella relazione ministeriale, trascritta nella al commento di questo libro, vale a dire la difesa del contratto, di cui le promesse unilaterali scompaginerebbero il campo di applicazione ed autorizzerebbero gli elementi costitutivi.
Quali sono i detti casi
I casi in cui la legge ammette che la promessa unilaterale produca
effetti obbligatori seno, innanzi tutti, quelli indicati nello stesso titolo IV, e cioè la promessa dì pagamento, la ricognizione di debito e la promessa al pubblico.
Dei due primi si farà parola a proposito dell'art.
1988, del terzo a proposito degli art.
1989 –
1991.
Altro caso é quello disciplinato degli art.
14 e
15 del codice, di cui fa menzione la relazione ministeriale. La
fondazione é costituita con atto unilaterale e il fondatore può revocarla fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento o egli non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta. La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.
Le norme integrative degli art. 1324 e 1334. Rinvio
Come si é già accennato nella premessa a questo titolo, l'art.
1324 sancisce che salvo diverse disposizioni di legge (ad es. gli artt.
14 e
15 del Codice) le norme che regolano i contratti si osservano in quanto siano compatibili per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale (per analogia anche a quelli che avessero contenuto non patrimoniale). Le norme che non sono applicabili sono principalmente quelle che si riferiscono alla necessità dell'accordo delle volontà per l'esistenza dell'obbligazione.
Inoltre l'art.
1334 aggiunge che gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona, alla quale sono destinati.
Qui basta aver ricordato tali disposizioni integrative del titolo, le quali hanno avuto l'illustrazione nel commento al titolo II, capo I e II.