(massima n. 1)
Nel negozio con il quale il socio di una societą di capitali assume, spontaneamente ed in proprio, determinate obbligazioni pecuniarie verso un soggetto che gią presti la sua opera in favore della societą, al dichiarato fine di ottenere una pił completa ed efficace esplicazione di tale attivitą a vantaggio della societą, č ravvisabile un interesse economico del socio medesimo idoneo a configurare un valido e lecito contratto a titolo oneroso a favore di terzo (art. 1411 c.c.) e cioč della societą, avente la stessa causa del contratto (di mandato, d'opera professionale di lavoro subordinato ecc.) preesistente fra il prestatore d'opera e la societą.