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Articolo 2704 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Data della scrittura privata nei confronti dei terzi

Dispositivo dell'art. 2704 Codice Civile

La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione [2703] non è certa [2787, 3] e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici [2699] o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento(1).

La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata [1992] può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.

Per l'accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova [1195, 1199](2).

Note

(1) Il codice enumera una serie di ipotesi nelle quali la data della scrittura privata, nonostante non possa essere desunta automaticamente dall'autenticazione della firma, può comunque essere calcolata come accaduta precedentemente ad un determinato giorno, al chiaro scopo di tutelare i terzi, non presenti al momento della stesura. La serie è da considerarsi assolutamente non tassativa e perciò tranquillamente integrabile con altre circostanze che permettano, in modo altrettanto sicuro, di stabilire la data di formazione dell'atto, come, ad esempio, l'apposizione di un timbro postale che faccia fede.
(2) La data certa può ad esempio essere costituita: dalla vidimazione dei libri sociali da parte di un notaio o del cancelliere, tenendo conto che se l'annotazione viene effettuata dopo la vidimazione di apertura o di chiusura del libro sociale, è rispetto a questa che va fissata la certezza della data; dalle risultanze del libro giornale di una banca soggetto a vidimazione annuale ad opera del pubblico ufficiale; dalla vidimazione notarile del registro valori in garanzia di una banca, in cui sia annotata una determinata operazione di credito su pegno, sempre che fra il contenuto di questa ed il documento invocato come sostitutivo della prelazione sussista il necessario collegamento; dalla vidimazione del libro pegni di una banca; dal timbro postale apposto su un foglio formante corpo unico con quello che contiene la scrittura privata non autenticata; dalla copia notarile, integrale o per estratto, di
una scrittura privata non autenticata; dalla attestazione da parte dell'ufficiale giudiziario procedente a pignoramento di aver avuto cognizione personale di un documento ovvero dalla esibizione della scrittura privata allo stesso ufficiale giudiziario; o ancora dall'esecuzione del contratto consacrato nella scrittura in quanto tale esecuzione ne presuppone la conclusione.

Ratio Legis

La disposizione enumera, a titolo meramente esemplificativo, una serie di circostanze grazie alle quali è possibile stabilire con certezza che l'atto venne formato prima di un determinato giorno, anche qualora la data certa non possa essere desunta dall'autentica della firma (v. 2703).

Spiegazione dell'art. 2704 Codice Civile

Data

Elemento di grande importanza in qualunque documento giuridico è la data, cioè “l’indicazione del momento in cui esso viene formato per riannodare il documento, che è la traccia e quasi il residuo della dichiarazione, alla dichiarazione stessa” (Carnelutti). Tale importanza aumenta rispetto ai terzi, poiché la sussistenza o meno di un loro diritto può dipendere dall’anteriorità del sorgere di un altro, secondo la regola prior in tempore, potior in iure.


Accertamento inter partes

Rispetto alle parti sottoscrittrici della scrittura privata, oc­corre distinguere se l'atto porti o non porti data. Se non la porta e se sia rilevante stabilirla (ad es. per giudicare della legge che la regola, della capacità del sottoscrittore, etc.) tale prova potrà essere data con tutti i mezzi consentiti dalla legge. Se la data risulta apposta, e venga contestata, si insegna giustamente che se essa è attribuita ad uno dei sottoscrittori, ed è 'da lui impugnata, si ricade nell'ipotesi del disco­noscimento della scrittura ; se non è attribuita ad uno dei .sotto­scrittori essa è presunta vera salvo la prova (contraria) della sua non verità, simulazione od erroneità materiale.


Accertamento rispetto ai terzi

Rispetto ai terzi, l'articolo in esame regola più rigorosamente e •più minutamente la cosa sulla base di un elemento estrinseco, cioè la necessità materiale che la scrittura preesista ad un altro fatto stabilito. Tali ipotesi, già contemplate dall'art. 1327 cod. civ., sono le seguenti :

a) Registrazione. L’art. 1327 parlava di trascrizione o deposito nell'ufficio del registro. Più precisamente oggi si parla di registrazione ; questa infatti risulta da un dato certo, cioè la menzione di una data apposta sull'atto. Pertanto è da ritenere che l'ordine di registrazione determini la priorità dell'atto. Salvo che la priorità risulti dalla ricevuta rilasciata dall'ufficio (arg. art. 2678 cod. civ.).

b) Morte o fisica impossibilità di colui o di coloro che l'hanno sot­toscritta. — Si è fatta questione se la legge abbia inteso riferirsi alle parti in senso stretto, ovvero anche a coloro che siano comunque intervenuti nell'atto ; sarebbe preferibile l'opinione restrittiva, perché la legge riferisce sempre la sottoscrizione agli stipulanti: vero è che l’altra ipotesi rientra nel cado di equipollenti.

c) Contenuto della scrittura riprodotto in atti. – L’art. 1327 parlava « di sostanza di scrittura comprovata da atti stesi da ufficiali pubblici ». Non pare che l'una e l'altra Lessona nel senso che occorra un atto nel quale l'azione dell'ufficiale pubblico si esplichi necessariamente con la visione Personale del documento. Non è dunque il contenuto nè la sostanza, ma semplicemente l'esistenza materiale del documento che va accertata per relationem.

d) Fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.. — Con questa formula assai più precisa si intende accennare alle prove equipollenti di cui parlava, l'art. 1327 come timbro postale ; la lettura dell'atto da parte di alcuno ; l’esecuzione della convenzione.


Promesse al pubblico

La norma del primo capoverso non ha riscontro nel cod. civ. del 1865. Essa ha riferimento all'art. 1989 cod. civ. il quale stabilisce che colui il quale rivolgendosi al pubblico (in incertam personam) pro­mette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situa­zione o compia una determinata azione è vincolato dalla promessa non appena questa è resa pubblica. L'accertamento della data ha importanza in riferimento al capoverso del cennato articolo, secondo cui, se alla pro­messa non è apposto un termine (anche tacitamente), il promittente cessa di essere obbligato col decorso di un anno.


Quietanze

Il trattamento più largo fatto dall'ultimo comma alle quie­tanze era già ammesso dalla giurisprudenza in base al concetto che la legge fiscale non ne impone la registrazione in termine fisso (art. 39 tab. D all. legge reg.). La possibilità cui si allude in. questi due ultimi comma va intesa nel senso che sia consentita una prova testimoniale o presuntiva rivolta specificamente alla dimostrazione della data mentre nei casi di cui al primo comma essa va riferita non alla data in sé ma al fatto da cui si deduce la data (o, più precisamente, l'anteriorità o meno della scrittura al momento determinativo del diritto del terzo).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2704 Codice Civile

Cass. civ. n. 36602/2022

L'inopponibilità di cui all'art. 2704 c.c., che non riguarda il negozio, ma la data della scrittura e che non attiene all'efficacia dell'atto, ma alla prova di esso che si intende dare a mezzo del documento, implica che il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall'ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso; tuttavia, ove il contratto sia soggetto alla forma scritta "ad substantiam", l'assenza di data certa della scrittura privata che documenta il contratto non può essere sostituita da altra prova ed il creditore non può, conseguentemente, far valere nei confronti del fallimento alcun diritto di credito che si fondi sul detto titolo negoziale.

Cass. civ. n. 38805/2021

Nel processo civile, le scritture private provenienti da un terzo estraneo alla lite sono prove atipiche con un valore probatorio meramente indiziario, la cui data, quando non sia certa, può essere verificata con qualsiasi mezzo di prova, ai sensi dell'art. 2704 c.c.; le prove, tuttavia, non sono ammesse se ricadenti su un atto proprio della stessa parte interessata alla prova.

Cass. civ. n. 37028/2021

In tema di ammissione al passivo di un credito nato da un rapporto di prestazione d'opera professionale, l'inopponibilità al fallimento della data di una scrittura privata, in quanto carente del requisito della certezza, di cui all'art. 2704 c.c., non riguarda il contenuto del negozio, sicché quest'ultimo e la sua conclusione in data anteriore alla dichiarazione di fallimento possono comunque formare oggetto di prova, potendosi determinare la misura del corrispettivo, in assenza di specifica pattuizione, anche in base alla tariffa professionale, ai sensi dell'art. 2233, comma 1 c.c.

Cass. civ. n. 24182/2021

In relazione alle scritture private sottoscritte dal "de cuius", il legittimario ha veste di terzo, agli effetti di cui all'art 2704 c.c., solo quando agisce per la reintegrazione della quota di riserva, sicché, se la domanda da lui proposta non è riconducibile in tale ambito, come nel caso di azione di revindica di beni per avvenuta usucapione in favore del medesimo "de cuius", la verità della data di siffatte scritture private, rilevante ai fini della decisione (ad esempio, per escludere il possesso "ad usucapionem"), puo essere accertata, come tra le parti che hanno posto in essere dette scritture, con qualunque mezzo di prova.

Cass. civ. n. 20813/2021

L'assenza, nella previsione dell'art. 2704, comma 1, c.c., di un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata possa ritenersi opponibile nei confronti dei terzi, consente al giudice di merito di valutare, col suo prudente apprezzamento, se sussiste un fatto, diverso dalla registrazione, che sia idoneo a dimostrare con certezza l'anteriorità della formazione del documento rispetto ad una data determinata. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la certezza della data di scritture private non registrate, riportanti la stipula di contratti preliminari, fosse stata correttamente desunta dal giudice di merito dai dati oggettivi consistenti nel contenuto del verbale del contraddittorio attraverso il quale l'Agenzia delle entrate aveva preso atto del contenuto delle scritture, e nella produzione documentale operata della società contribuente - libro giornale, estratto bancario e atto di fideiussione - riguardante la data di versamento della caparra confirmatoria relativa a tali contratti). (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 09/06/2014).

Cass. civ. n. 13920/2020

Nella scrittura privata non autenticata può essere ritenuta la certezza della data nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale, senza che sia necessario che l'inchiostro del timbro copra quello della scrittura o della sottoscrizione del documento. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE SALERNO, 19/09/2014).

Cass. civ. n. 27192/2019

La riproduzione del contenuto di un documento in un atto giudiziario avente data certa integra, a differenza della mera indicazione del documento nell'atto, un fatto atipico idoneo ad attribuire data certa al documento ai sensi dell'ultima parte dell'art. 2704, comma 1, c.c. (Fattispecie riguardante la riproduzione del contenuto di lettere riportanti il riconoscimento del debito in un ricorso per decreto ingiuntivo). (Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 06/06/2014).

Cass. civ. n. 1389/2019

Poiché l'art. 2704 c.c. fa discendere la certezza della data della scrittura privata non autenticata rispetto ai terzi, oltre che dalla registrazione ovvero dagli eventi specificamente considerati dalla norma, anche dal verificarsi di un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento, la certezza della data di una fattura, nei riguardi del curatore fallimentare, non può essere desunta dai documenti di trasporto ad essa relativi, ove, a propria volta, non abbiano data certa e non siano quindi opponibili al fallimento. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 06/05/2013).

Cass. civ. n. 23281/2017

In tema di data certa, nel caso di scrittura privata non autenticata può essere ritenuta la certezza della data solo nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale, perché la timbratura eseguita da un pubblico ufficiale equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita.

Cass. civ. n. 4104/2017

L'accertamento della data di una scrittura privata non autenticata e della sussistenza ed idoneità di fatti diversi da quelli specificamente indicati nell'art 2704 c.c., ma equipollenti a questi ultimi, in quanto idonei a stabilire in modo egualmente certo l'anteriorità - o, eventualmente, la posteriorità - della formazione del documento, è compito esclusivo del giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivata.

Cass. civ. n. 26778/2016

Il timbro datario apposto sul plico consegnato al mittente da parte del fornitore privato del servizio postale che ne ha curato l’invio non è idoneo a rendere certa la data di ricezione dello stesso, non essendo il personale dipendente di tale impresa, a differenza di quello addetto al servizio pubblico, munito di poteri pubblicistici di certificazione della data della corrispondenza trattata, né l’apposizione del timbro può essere considerata una circostanza oggettiva, esterna alle parti, idonea a stabilire in modo egualmente certo quando sia stato formato il documento, secondo la previsione dell’art. 2704 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva ritenuto non opponibili alla curatela, in quanto prive di data certa anteriore al fallimento, alcune lettere recanti il timbro datario apposto da una società privata, che aveva curato l’inoltro della corrispondenza).

Cass. civ. n. 17926/2016

L'art. 2704 c.c. non contiene un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa; tale fatto può essere oggetto di prova per testi o per presunzioni, la quale non è però ammessa con riguardo ad un atto proprio della stessa parte interessata alla prova. (Omissis).

Cass. civ. n. 19656/2015

In assenza delle situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704, comma 1, c.c., la data della scrittura privata è opponibile ai terzi se sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento; la relativa prova può essere fornita anche per testimoni o in via presuntiva, atteso che, a differenza di quella vertente direttamente sulla data, i limiti probatori previsti dalla citata norma riguardano la natura del fatto idoneo a stabilire con certezza l'anteriorità, non anche le modalità di prova di tale fatto.

Cass. civ. n. 28659/2013

L'attestazione di conformità all'originale della copia di una scrittura privata rilasciata da un pubblico ufficiale non implica che, tra le parti, la data certa sia quella risultante dalla dichiarazione di conformità, come nel caso della opponibilità della scrittura ai terzi ex art. 2704 cod. civ., ben potendo il giudice trarre elementi di prova circa l'epoca dei fatti in essa rappresentati dalla diversa data apposta sulla stessa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha tratto dal timbro datario apposto dalla banca sulla copia conforme di un ordine di conversione inviato dal cliente un rilevante indizio circa l'epoca della consegna dell'ordine medesimo).

Cass. civ. n. 4213/2013

In sede di formazione dello stato passivo il curatore deve considerarsi terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l'istanza di ammissione, conseguendone l'applicabilità della disposizione contenuta nell'art. 2704 c.c. e la necessità della certezza della data nelle scritture allegate come prova del credito.

Cass. civ. n. 13943/2012

In tema di data della scrittura privata, qualora manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704, primo comma, c.c., ai fini dell'opponibilità della data ai terzi è necessario che sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento. Ne consegue che tale dimostrazione può anche avvalersi di prove per testimoni o presunzioni, ma solo a condizione che esse evidenzino un fatto munito della specificata attitudine, non anche quando tali prove siano rivolte, in via indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento.

Cass. civ. n. 13282/2012

Nella verifica del passivo fallimentare, l'accertamento dell'anteriorità della data della scrittura privata che documenta la pretesa creditoria è soggetto alle regole dell'art. 2704, primo comma, c.c., essendo il curatore terzo rispetto ai creditori concorsuali e allo stesso fallito, e la questione può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tuttavia, la domanda proposta dal curatore in un separato giudizio per sentir accertare l'inadempimento del medesimo creditore alle pattuizioni trasfuse nella scrittura implica il riconoscimento dell'anteriorità della scrittura stessa, atteso che il dovere di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c. non consente alla parte di scindere la propria posizione processuale a seconda della convenienza. Ne consegue che, in tale ipotesi, il giudice dell'opposizione allo stato passivo, tenuto a verificare anche d'ufficio l'anteriorità del credito insinuato, deve considerare certa la data della scrittura, pur in difetto di un'espressa rinuncia del curatore all'eccezione concernente il difetto di data certa.

Cass. civ. n. 8438/2012

Qualora la scrittura privata non autenticata formi un corpo unico col foglio sul quale è impresso il timbro postale, la data risultante da quest'ultimo è data certa della scrittura, perché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita, mentre grava sulla parte che contesti la certezza della data l'onere di provare - pur senza necessità di querela di falso - che la redazione del contenuto della scrittura è avvenuta in un momento diverso.

Cass. civ. n. 13968/2009

L'erede, continuando la personalità del "de cuius", diviene parte del contratto concluso da quello, restando vincolato al contenuto del medesimo, ancorché questo non sia stato trascritto. Pertanto, dell'acquisto di un immobile nei confronti dell'erede del venditore si sottrae alle regole dell'art. 2704 c.c. in tema di certezza della data della scrittura privata, non potendo l'erede essere ritenuto terzo rispetto al negozio stipulato dal suo dante causa.

Cass. civ. n. 10742/2009

Il rappresentato non può essere considerato terzo rispetto ad un contratto stipulato da altri nel suo nome e per suo conto solo perché eccepisce che il contratto è stato concluso dopo la revoca della procura, e non può avvalersi, quindi, della disposizione dell'art. 2704 c.c. al fine di riversare sulle altre parti l'onere di provare che il contratto è stato effettivamente stipulato nella data indicata e prima della revoca della procura o della perdita dei poteri rappresentativi. Ne consegue che la società nel nome della quale la scrittura privata è stata sottoscritta, qualora neghi l'opponibilità del documento nei suoi confronti, sostenendo che è stato redatto in data successiva a quella che in esso figura apposta e quando il sottoscrittore era già decaduto dalla carica di amministratore, trovandosi nella stessa posizione del rappresentato che contesti il potere di chi ha agito in suo nome, è tenuta a fornire la prova della non veridicità della data apposta sulla scrittura rimanendo, in difetto, vincolata dalla predetta indicazione.

Cass. civ. n. 29451/2008

In tema di imposta di registro, deve ritenersi, sulla base della normativa tributaria vigente, che il legislatore ha inteso ampliare il concetto di terzo cui fa riferimento l'art. 2704 c.c., comprendendovi anche l'Amministrazione finanziaria, titolare di un diritto di imposizione collegato al negozio documentato e suscettibile di pregiudizio per effetto di esso (ad esempio attraverso fittizie retrodatazioni). Ne deriva che nella valutazione dei beni trasferiti con scrittura privata non autenticata deve farsi riferimento al momento in cui la scrittura privata ha acquistato data certa e, quindi, alla data della sua registrazione e non a quella della sottoscrizione (nella fattispecie la S.C. ha ritenuto infondato il motivo di ricorso avverso l'avviso di imposta suppletiva di registro, proposto dal contribuente che chiedeva l'applicazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 118 del 1985 per la cosiddetta "prima casa").

Cass. civ. n. 24320/2007

La prova dell'anteriorità di un credito rispetto alla dichiarazione di fallimento è assoggettata all'applicazione dell'art. 2704 c.c. attesa la posizione di terzietà del curatore nei confronti dei creditori del fallito e degli altri creditori della massa, ma, in mancanza della registrazione, la certezza della data può essere fornita mediante l'allegazione di fatti equipollenti idonei a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione dell'atto da cui scaturisce la pretesa azionata, quali le fatture di pagamento debitamente registrate contenenti l'espresso riferimento alla preesistenza del contratto carente di registrazione.

Cass. civ. n. 23784/2007

L'opponibilità al fallimento del venditore di un suo atto di vendita immobiliare richiede che l'atto stesso abbia data certa, a norma dell'art. 2704 c.c. e che le formalità necessarie a rendere opponibili gli atti ai terzi, nella specie la trascrizione, siano compiute, ex art. 45 legge fall., in data anteriore all'apertura della procedura concorsuale.

Cass. civ. n. 23793/2006

L'art. 2704 c.c. non contiene una elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autentica deve ritenersi certa rispetto ai terzi, e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa. Tale fatto può essere oggetto di prova per testi o per presunzioni, la quale non è ammessa solo se direttamente vertente sulla data della scrittura. (Nella fattispecie, relativa ad insinuazione al passivo fallimentare di credito da fideiussione, la S.C. ha pertanto cassato, per vizio di motivazione, la sentenza del giudice di appello che non aveva spiegato perché la produzione, nel procedimento promosso per la dichiarazione del fallimento del fideiussore, della scrittura privata contenente la fideiussione non consentisse di ritenere provata l'anteriorità della scrittura alla dichiarazione del fallimento).

Cass. civ. n. 16976/2006

Attesi i limiti posti dall'art. 2704 c.c., la parte non può avvalersi della prova per testi al fine di dimostrare direttamente la certezza della data della scrittura privata non autenticata.

Cass. civ. n. 4922/2006

In tema di prova documentale, il principio generale sancito dall'art. 2704 c.c. secondo cui la scrittura privata è opponibile ai terzi se abbia data certa, non è derogato dalle disposizioni dettate dall'art. 2652 nn. 2 e 3 c.c. che, nel regolare gli effetti della trascrizione delle domande giudiziali con esclusivo riferimento al momento della trascrizione e non alla data del titolo su cui ciascuna domanda sia stata fondata, hanno la funzione di dirimere il conflitto fra più acquirenti dello stesso diritto reale o di diritti incompatibili sul medesimo immobile; pertanto, deve ritenersi che, ai fini della soluzione di tale conflitto, l'art. 2652 n. 3 c.c. prevede un ulteriore requisito rispetto a quanto richiesto dall'art. 2704 c.c., nel senso che prevarrà colui il quale, oltre ad avere acquistato in base a scrittura privata con data certa, abbia altresì trascritto per primo la domanda diretta all'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni, non trovando alcuna giustificazione logica ritenere che una scrittura priva di data certa -e perciò solo inopponibile al terzo acquirente - diventi opponibile solo perché la trascrizione della domanda di accertamento preceda la trascrizione dell'acquisto del terzo.

Cass. civ. n. 18059/2004

Il curatore del fallimento che proponga domanda giudiziale di adempimento di un'obbligazione contratta dal terzo nei confronti dell'imprenditore in epoca antecedente al fallimento non agisce in sostituzione dei creditori al fine della ricostruzione del patrimonio originario del fallito (e, dunque, nella veste processuale di terzo), ma esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio del fallito stesso, ponendosi, conseguentemente, nella sua stessa posizione sostanziale e processuale; nella posizione, cioè, che avrebbe avuto il fallito agendo in proprio al fine di acquisire al suo patrimonio poste attive di sua spettanza già prima della dichiarazione di fallimento, ed indipendentemente dal dissesto successivamente verificatosi. Ne consegue che il terzo convenuto in giudizio dal curatore può a questi legittimamente opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito, comprese le prove documentali da questi provenienti, senza i limiti di cui all'art. 2704 c.c. giusta disposto degli artt. 2729, 2722 e 2724 c.c. Ne consegue altresì che l'art. 2710 c.c. — il quale dispone che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa — trova applicazione anche nel caso in cui una delle parti sia stata dichiarata fallita, quando si tratta di provare un rapporto obbligatorio sorto in periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento nel quale il curatore sia succeduto nella stessa posizione del fallito, riguardando la prova, anche in tal caso, un rapporto sorto tra imprenditori e non tra il curatore e l'imprenditore in bonis.

Cass. civ. n. 5561/2004

Il timbro postale deve ritenersi idoneo a conferire carattere di certezza alla data di una scrittura tutte le volte in cui lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro stesso risulti apposto, poiché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un'attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita; e ciò anche nell'ipotesi che il timbro postale di annullo del francobollo sia quello contemplato dall'art. 41, lettera b), D.P.R. n. 156 del 1973 (abrogato dal D.L.vo n. 261 del 1999), riferito, come nella specie, alla corrispondenza cosiddetta «a corso particolare» giacché l'una e l'altra timbratura provengono da dipendenti dell'amministrazione postale, con pari garanzia di autenticità. Da ciò consegue che spetta eventualmente al terzo, il quale contesti la certezza della data, l'onere di fornire la prova specifica del fatto anomalo della redazione del contenuto della scrittura in un momento diverso dalla data così accertata. In ogni caso, l'apprezzamento se un fatto o un atto possa essere considerato equipollente di quei fatti tipici indicati dall'art. 2704 c.c., come idonei ad offrire certezza sull'anteriorità della formazione del documento è rimesso al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata. (Fattispecie relativa a timbratura apposta a tergo di una scrittura contenente un contratto).

Cass. civ. n. 10702/2003

La data certa di una scrittura privata può desumersi anche indirettamente dal giorno in cui si sia verificato un fatto idoneo a provare l'anteriorità della formazione del documento (art. 2704 c.c.), ed il relativo accertamento costituisce un apprezzamento di circostanze fattuali che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità della S.C. (nella specie il giudice d'appello aveva ritenuto, con decisione confermata dalla S.C., che un documento timbrato dall'amministrazione postale costituisse ipotesi in relazione alla quale si poteva ritenere che il timbro fornisse la prova dell'anteriorità di una scrittura rispetto alla data della apposizione del timbro stesso).

Cass. civ. n. 520/2003

Rispetto al terzo, quale deve considerarsi il curatore fallimentare nell'esercizio dell'azione revocatoria, la autenticazione delle sottoscrizioni di una scrittura privata non assurge ad autonomo requisito di opponibilità, non considerando l'art. 2704 c.c. l'autenticazione delle sottoscrizioni in funzione di certezza della loro autenticità, ma al solo fine di certezza della data. Ne consegue che, pur non essendo il curatore tenuto, in quanto terzo, a disconoscere formalmente la scrittura a firma del fallito prodotta contro di lui dal convenuto in revocatoria, la mancata autenticazione della sottoscrizione del fallito stesso non ne determina ipso facto l'inopponibilità se non vi sia una contestuale contestazione della relativa provenienza dal detto del fallito, ben potendo la certezza della data essere provata aliunde, in mancanza di autentica della sottoscrizione.

Cass. civ. n. 10739/2000

Nell'ipotesi in cui il mandatario abbia stipulato un contratto, in esecuzione del mandato senza rappresentanza, ed il mandante (che è terzo rispetto a quel contratto) contesti la certezza della data della convenzione (assumendo di avere precedentemente ad essa revocato il mandato), il mandatario è tenuto in ogni modo a fornire la prova della verità della data contenuta nella scrittura, restando irrilevante il fatto che questa sia invocata per il suo contenuto o solo quale fatto storico.

Cass. civ. n. 9539/2000

In sede di formazione dello stato passivo del fallimento il curatore agisce in qualità di terzo, sia rispetto ai creditori del fallito che richiedono l'insinuazione al passivo, sia rispetto allo stesso fallito. Tale principio comporta come corollario l'applicabilità della disposizione contenuta nell'art. 2704 c.c. e la necessità, quindi, della certezza della data nelle scritture allegate come prova del credito. La prova al riguardo può essere fornita anche mediante l'allegazione di fatti equipollenti, idonei a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento, come prevede la menzionata disposizione accanto ad altre circostanze espressamente indicate in modo non tassativo.

Cass. civ. n. 4551/1998

La situazione di conflitto che si determina tra i creditori del fallito in sede di formazione dello stato passivo non è di mero fatto, poiché viene ad incidere non soltanto sull'entità delle quote di riparto, ma anche sul riconoscimento del diritto di partecipare al concorso, ed instaura — conseguentemente — un conflitto giuridico tra due categorie di creditori, non dissimile da quello che si determina, nella esecuzione individuale, fra creditori tempestivi e creditori tardivi, e che si ritrova fra creditori intervenuti e creditori muniti di causa di prelazione successiva al pignoramento. Ciò vale a giustificare — pertanto — nei loro reciproci rapporti, l'applicabilità dell'art. 2704 c.c.

Cass. civ. n. 2754/1997

L'art. 2704 c.c. non consente di inferire la data di un documento dal suo contenuto intrinseco, ma impone invece di avere riguardo a circostanze oggettive esterne, come la registrazione, la morte del sottoscrittore, etc. che siano sicuramente posteriori alla formazione dell'atto. In difetto di tali condizioni non può attribuirsi all'atto una data precedente a quella della sua produzione in giudizio.

Cass. civ. n. 3506/1996

Il deposito, al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, della scrittura privata di compravendita immobiliare, la cui sottoscrizione si chieda giudizialmente di dichiarare autentica ai fini della sua trascrizione, costituisce fatto conferente certezza, uguale a quella della registrazione, della anteriorità della formazione della scrittura ai sensi dell'art. 2704 c.c., con la conseguenza che, se l'autenticità della sottoscrizione viene accertata, la scrittura è opponibile dal sopraindicato momento al fallimento del venditore, e qualora in forza della stessa la proprietà della cosa sia già passata al compratore, resta precluso al curatore fallimentare l'esercizio della facoltà di sciogliersi dal contratto, ai sensi dell'art. 72, ultimo comma, l. fall.

Cass. civ. n. 11824/1995

In tema di data della scrittura privata nei confronti dei terzi, il fatto che un documento sia indicato in un atto di citazione non vale a conferire al documento (solo successivamente depositato nel fascicolo) data anteriore alla notifica della citazione stessa con il criterio di certezza richiesto dall'art. 2704 c.c., non rientrando il caso in alcuna delle ipotesi specifiche previste da tale dispositivo né integrando le altre situazioni che, in base allo stesso articolo, stabiliscono in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.

Cass. civ. n. 2707/1995

Il creditore che chiede il riconoscimento di un suo credito nei riguardi del fallito è soggetto all'applicazione dell'art. 2704 c.c., in conseguenza del fatto che gli altri potenziali creditori ed il curatore del fallimento rivestono la qualità di terzi. Tale posizione di terzietà deve essere loro riconosciuta in considerazione del fatto che, in sede di formazione dello stato passivo, la situazione di conflitto che si determina tra i creditori del fallito - incidendo non soltanto sull'entità delle quote di riparto, ma anche sul diritto a partecipare al concorso - non è di mero fatto, ma instaura un conflitto giuridico tra due categorie di creditori, ed il curatore, agendo a tutela degli interessi indifferenziati della massa dei creditori, è portatore di un interesse differenziato rispetto a quello dei singoli creditori, in guisa da rendere possibile la configurazione di un conflitto anche solo potenziale con tali soggetti.

Il titolo cambiario non è configurabile come dichiarazione unilaterale rivolta a persona non determinata, atteso che il diritto alla prestazione in esso indicata non si puntualizza, come nelle promesse al pubblico, nei confronti di una serie indeterminata di soggetti che vengano a trovarsi nella specifica situazione prefigurata nella dichiarazione (art. 1989 c.c.), ma sorge invece in favore dell'originario prenditore del titolo, il cui nominativo deve essere indicato, a pena della nullità (art. 1, n. 6, legge cambiaria) sul titolo medesimo, e può essere fatto valere da altri soggetti solo a seguito del trasferimento del titolo, nel rispetto delle forme che presiedono alla sua circolazione; il destinatario della dichiarazione è quindi sempre determinato e si identifica in uno dei soggetti del rapporto fondamentale. Ne deriva che ai titoli cambiari non è applicabile il secondo comma dell'art. 2704 c.c. il quale con riferimento alle dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata, prevede che la data della scrittura privata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova, valendo per essi la regola stabilita dal primo comma dello stesso articolo.

Cass. civ. n. 5502/1994

Con riguardo all'art. 2704, primo commna, c.c., secondo cui la data certa di una scrittura privata può anche desumersi indirettamente dal giorno in cui si è verificato un fatto che abbia stabilito in modo certo l'anteriorità della formazione del documento, qualsiasi «fatto» può essere idoneo a stabilire l'anteriorità della scrittura, compresi i cosiddetti atti giuridici, anche quando questi provengano dalla stessa parte che aveva interesse a conferire al documento la data certa (nella specie, trattavasi della notifica di una diffida ad adempiere un debito cambiario; effettuata in epoca anteriore al fallimento del debitore). La valutazione dell'idoneità del fatto a conferire la data certa ad una scrittura privata costituisce mero apprezzamento di fatto, che, se è adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità.

Cass. civ. n. 6066/1993

Le disposizioni dell'art. 2704 c.c. sulla data della scrittura privata nei confronti dei terzi operano soltanto quando dalla scrittura medesima, in relazione alla sua data, si vogliano conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione in essa contenuta. Da ciò consegue che il principio dell'inopponibilità della data della scrittura non registrata non vale quando la relativa convenzione venga invoca non per il suo contenuto negoziale, ma come semplice fatto storico, che può essere provato, come tale, con qualsiasi mezzo.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2704 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Roberto C. chiede
martedì 06/11/2018 - Veneto
“E' ancora valida questa sentenza :
Cass. civile sez. II del 2006 n. 18131
La simulazione di una vendita immobiliare è opponibile al fallimento in quanto sia provata per mezzo di controdichiarazione recante data certa anteriore alla dichiarazione del fallimento.
Grazie”
Consulenza legale i 11/11/2018
Quanto statuito dalla sentenza a cui si fa riferimento nel quesito non ha trovato, a tutt’oggi, smentite in provvedimenti legislativi o giurisprudenziali successivi.

Il principio ivi espresso, infatti, attiene a quella particolare situazione in cui si realizza, come sostiene la giurisprudenza prevalente, una dissociazione concordata tra volontà e dichiarazione, per effetto della quale le parti di un negozio giuridico mostrano una realtà, in tutto o in parte, non corrispondente all’effettivo assetto di interessi.
Nel caso particolare esaminato dalla Cassazione è stato posta in essere un tipo di simulazione che si potrebbe qualificare come relativa (le parti hanno voluto un negozio di tipo diverso, la donazione), oggettiva (investe la misura della controprestazione, poiché di fatto non ve ne è) e parziale (soltanto alcuni elementi vengono sostituiti da quelli dissimulati, ovvero i soggetti ed il prezzo).
Risulta evidente che fulcro essenziale dell’intera fattispecie non può che essere l’accordo simulatorio (ovvero la reciproca intesa delle parti sulla divergenza tra il negozio apparente ed il loro effettivo rapporto), il quale va tenuto ben distinto dal negozio dissimulato (nel solo caso di simulazione relativa).

Tale accordo, in quanto elemento costitutivo essenziale della simulazione, esige il concorso della volontà di tutti i partecipanti e, almeno in linea di principio, risulta privo di formalismi, in ossequio alla regola generale della libertà della forma che caratterizza il nostro ordinamento; tuttavia, qualora la simulazione riguardi negozi per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam, allora l'accordo simulatorio dovrà rispettare la stessa forma.
In particolare, proprio nel caso di simulazione relativa, poiché l’accordo simulatorio è essenziale per la dimostrazione del negozio che si vuole nascondere, la prova di esso dovrà essere fornita con la produzione in giudizio della scrittura contenente la controdichiarazione firmata dalle parti, e ciò peraltro in conformità anche a quanto statuito dall’art. 2725 del c.c., norma che, al suo secondo comma, dispone espressamente che dalla prova scritta non può prescindersi in tutti i casi in cui la forma scritta sia richiesta sotto pena di nullità.

L' accordo simulatorio dovrà risultare da quel documento scritto che si definisce “controdichiarazione”, al quale viene attribuita, almeno dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti, natura di dichiarazione di scienza con finalità probatoria.
Per essere in grado di svolgere tale finalità, tuttavia, occorre rispettare anche quanto prevede l’art. 2704 c.c., da cui si evince che la controdichiarazione per essere opponibile ai terzi, deve avere data certa anteriore o coeva all’atto simulato (è proprio a questa norma che fa appello la sentenza citata nel quesito, e ancor prima di essa le sentenze, sempre della Corte di Cassazione, nn. 18824/2003 e 1845/1980).

Occorre prestare attenzione ad un altro particolare aspetto di questa fattispecie, su cui non sembra essersi soffermata la Corte di Cassazione nella sentenza che si esamina.
Il secondo comma dell’art. 1414 del c.c. dispone che il contratto dissimulato che le parti hanno in realtà voluto concludere, potrà avere effetto tra di esse purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma.
Così, nel caso proprio di donazione occultata da una fittizia compravendita, si ritiene che seppure l’accordo simulatorio e la stessa donazione risultino da una scrittura privata, la donazione potrà ritenersi valida solo se la compravendita venga stipulata per atto pubblico ricevuto da notaio alla presenza di due testimoni (come richiede il combinato disposto dell’art. 782 del c.c. e degli artt. 48 e 50, l. 16 febbraio 1913, n. 89, Legge notarile).

Infine, e per concludere, va evidenziato che per raggiungere l’effetto desiderato (opponibilità di un determinato atto al fallimento) occorre rispettare un altro presupposto essenziale: la scrittura privata non deve semplicemente recare una data anteriore alla dichiarazione di fallimento, ma deve avere una data certa antecedente a tale evento.
Per la certezza della data ci si deve necessariamente riferire, almeno in termini generali, a quanto dispone l’art. 2704 c.c., secondo cui la data della scrittura privata di cui non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi se non dal giorno in cui si verifica uno degli eventi da tale norma previsti.
Il tema della data certa, comunque, è un tema abbastanza complesso che, per essere compreso appieno, non può certamente essere affrontato per sintesi in questa sede.
Si ritiene, tuttavia, che possa risultare utile rinviare l’approfondimento dell’argomento al link qui di seguito indicato, che rimanda ad una trattazione più approfondita sul tema della data certa, da cui potrebbero trarsi ulteriori spunti di riflessione per il caso che interessa.
Questo il link:
https://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/cosa-come-ottiene-data-certa-documento/1807.html



Renato C. chiede
martedì 04/10/2016 - Lombardia
“Buongiorno,
Abito in uno stabile che la mia famiglia originaria ha costruito. Ho stipulato una scrittura privata nel 1987, mai registrata, con due dei miei fratelli e mio Padre, pertanto stipulata con i costruttori e proprietari dello stabile. Con questa scrittura mi concedevano l'uso esclusivo di un cortile a titolo personale per qualunque attività volessi intraprendere. Oggi di questi proprietari, fratelli e Padre, come controparte firmataria rimane solo un mio fratello. L'altro fratello ha venduto tutte le sue proprietà, mio Padre è mancato nel 1989. Siccome nessuno dei due ha fatto menzione di questa scrittura privata negli atti di compravendita e/o successione, vorrei capire se questa scrittura privata oggi mi impegna verso chi ha acquistato le proprietà che avevano i due proprietari firmatari. Vi chiedo questo perché a parere dell'amministratore e dei nuovi proprietari, che hanno voluto inserire a verbale la scrittura privata, le obbligazioni di questa si trasferiscono anche a loro favore.
Vi allego la copia della scrittura inserita a verbale che "sbadatamente" è riportata senza una firma, quella di mio Padre. Anche di questa furbizia vorrei capire se domani potrà essermi in qualche modo sfavorevole, sapendo comunque che potrò esibire il mio originale, che Vi allego.


Consulenza legale i 10/10/2016
La scrittura privata da Lei sottoscritta ha concesso in uso “a titolo personale” un cortile in favore Suo e di un Suo fratello. Lei non parla di questo fratello: in quanto beneficiario della scrittura privata, si chiarisce fin da ora che Suo fratello ha i medesimi suoi diritti.

Ciò premesso, la scrittura privata non è stata autenticata e nemmeno registrata: ciò non contrasta con l’efficacia della scrittura privata ai sensi dell’art. 2702 c.c. (fa piena prova fino a querela di falso della sola provenienza delle dichiarazioni da parte dei sottoscrittori). Per ciò che concerne la data della scrittura privata, occorre guardare all’art. 2704 c.c., che, nella parte che a noi interessa, prevede che la data di opponibilità rispetto ai terzi (qualora la scrittura non sia stata autenticata), debba coincidere con la morte di uno dei sottoscrittori. In altre parole, nel Suo caso, la scrittura privata diventa opponibile ai terzi sin dal 1989.

Bisogna ancora sottolineare come (stante le scarne informazioni sul punto) Lei abbia in ogni caso ereditato la quota del cortile di proprietà del Suo defunto padre in comunione con i suoi fratelli, e che pertanto una parte di quel cortile sia comunque di Sua esclusiva proprietà.
Ciò posto, non sono chiari i passaggi di proprietà (quanti sono i compratori? Chi è l’amministratore di cui parla nel quesito?) e nemmeno se sussista ancora un interesse alla concessione del cortile.

La scrittura si potrebbe comunque ritenere superata in quanto non è stata mai registrata (o meglio, trascritta), e nemmeno si è dato cenno della sua esistenza negli atti di compravendita del cortile medesimo. In altre parole, nessun cenno da parte degli originari concedenti – proprietari è stato fatto in occasione delle successive alienazioni del cortile stesso. Non si vede peraltro quali “obbligazioni” in favore degli attuali proprietari possano essere a Suo carico, posto che lei – in ogni caso – era beneficiario dell’uso del cortile (insieme a Suo fratello).
Infine, per ciò che riguarda la mancanza della sottoscrizione di Suo padre nella scrittura allegata al “verbale”, si precisa che Lei potrà in ogni caso disconoscere la scrittura stessa semplicemente opponendo il Suo originale.

L.O. chiede
giovedì 15/07/2021 - Lazio
“C’è un atto notarile con precise condizioni.
Le due parti, privatamente, hanno apportato una modifica.
Legalmente è valida o resta la validità dell’atto notarile?
La scrittura privata dovrebbe essere registrata per renderla valida?”
Consulenza legale i 22/07/2021
Va premesso che, quando la legge prescrive, per un determinato atto, la forma scritta, l’atto stesso può farsi - di regola - sia per atto pubblico che per scrittura privata: si veda in proposito l’art. 1350 c.c.
Vi sono dei casi in cui viene richiesta espressamente, a pena di nullità, la forma dell’atto pubblico: così è, ad esempio, per la donazione, ex art. 782 c.c.
Nel nostro caso, l’atto notarile non è stato allegato integralmente; ad ogni modo, dalla lettura dello stralcio prodotto, sembra trattarsi di contratto di locazione, con il quale viene altresì attribuito al conduttore un “diritto all’acquisto” (non è chiaro se si tratti di un diritto di opzione o di un diritto di prelazione).
Non siamo, comunque, di fronte a un atto per il quale è richiesta la forma dell’atto pubblico; per cui la differenza tra atto pubblico e scrittura privata rileva essenzialmente sul piano della “forza” probatoria.
Infatti, ai sensi dell’art. 2700 c.c., l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Invece la scrittura privata, ex art. 2702 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, “se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”. Il riconoscimento della sottoscrizione non è invece richiesto nel caso dell’atto pubblico, proprio per le maggiori garanzie di forma che questo presenta (redazione ad opera di un terzo che riveste la qualità di pubblico ufficiale, presenza di testimoni).
In ogni caso, se, appunto, la legge non richiede la forma dell’atto pubblico, gli accordi contenuti nel rogito notarile possono essere modificati con scrittura privata, che sarà valida ed efficace tra le parti.
Altra questione, diversa, è quella dell’opponibilità ai terzi, per cui rileva la trascrizione dell’atto (artt. 2643 e ss. c.c.). La trascrizione ha la funzione di risolvere eventuali conflitti tra più acquirenti dello stesso bene: in altri termini, prevale non chi ha acquistato per primo ma chi per primo ha trascritto.
Invece la registrazione non spiega alcun effetto sulla validità dell’atto; semmai, oltre naturalmente ad avere effetti fiscali, può servire ad attribuire alla scrittura privata una data certa, come previsto dall’art. 2704 c.c.