Cass. civ. n. 36470/2022
In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità solidale prevista per le persone che hanno agito in nome dell'associazione ex art. 38 c.c. si applica, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, al soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia svolto compiti di amministrazione, consistenti nella direzione della gestione complessiva dell'associazione nel periodo considerato, dovendosi presumere che, quale rappresentante, abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell'associazione stessa, fermo restando che il richiamo all'effettività dell'ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura.
Cass. civ. n. 7107/2022
In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi: peraltro, l'operatività di tale principio in materia tributaria non esclude che per i debiti d'imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano "ex lege" dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell'associazione nel periodo di relativa investitura.
Cass. civ. n. 6626/2022
La responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi. Tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione. Chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente.
Cass. civ. n. 25451/2021
È valido l'avviso di accertamento intestato ad un'associazione non riconosciuta, emesso successivamente alla sua estinzione e notificato al legale rappresentante atteso che, non potendosi più esperire l'azione direttamente nei confronti dell'associazione, essa deve essere rivolta nei confronti di coloro che sono succeduti nella posizione che era dell'associazione medesima. Sicché l'atto deve essere notificato all'ultimo legale rappresentante, sia quale responsabile diretto e solidale ex art. 38 c.c., sia quale "successore" dell'associazione, con conseguente irrilevanza dell'intestazione dell'atto all'associazione cessata, ex art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973.
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La pretesa tributaria può essere legittimamente fatta valere, una volta estinta l'associazione non riconosciuta, direttamente nei confronti del legale rappresentante, al quale l'atto, pur intestato all'associazione, deve essere notificato.
Cass. civ. n. 20398/2021
Sussiste la legittimazione passiva dei gruppi parlamentari che si sono costituiti e si sono estinti in coincidenza con la nascita e la fine delle singole legislature, citati in giudizio in persona dei rispettivi presidenti "pro-tempore" che si sono succeduti nelle legislature medesime; tale legittimazione passiva è diversa ed autonoma rispetto a quella dei soggetti che hanno agito in nome e per conto del gruppo parlamentare ai sensi dell'art. 38 c.c. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/04/2015)
Cass. civ. n. 14321/2019
L'associazione professionale costituisce un centro di imputazione di situazioni giuridiche autonomo e distinto da quello del singolo associato, con la conseguenza che quest'ultimo non è legittimato a proporre in proprio l'opposizione allo stato passivo contro l'esclusione di un credito di cui è titolare l'associazione. (Rigetta, TRIBUNALE VERONA, 15/05/2014)
Cass. civ. n. 25650/2018
In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi: peraltro, l'operatività di tale principio in materia tributaria non esclude che per i debiti d'imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano "ex lege" dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell'associazione nel periodo di relativa investitura. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 30/03/2010)
Cass. civ. n. 8752/2017
La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, comma 2, c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la dimostrazione in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente. (Nella specie, la S.C. ha escluso la responsabilità patrimoniale di un soggetto solo perché rappresentante di un’associazione di categoria).
Cass. civ. n. 1451/2015
L'associazione non riconosciuta, ove abbia colpevolmente ingenerato nel terzo di buona fede la ragionevole convinzione in ordine all'esistenza di poteri di rappresentanza non corrispondenti a quelli risultanti statutariamente, risponde con il proprio fondo comune, ai sensi dell'art. 38 cod. civ., delle obbligazioni assunte dall'apparente rappresentante. L'accertamento delle condizioni idonee ad integrare, in tale caso, la cd. apparenza di diritto "colpevole" costituisce apprezzamento riservato al giudice di merito, non sindacabile in cassazione, se non nei limiti in cui risulta ancora censurabile il difetto di motivazione.
Cass. civ. n. 12817/2014
La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, secondo comma, cod. civ. a carico di colui che agisce in nome e per conto di un gruppo parlamentare, il quale, a norma dell'art. 14 del regolamento della Camera dei deputati, si costituisce all'inizio di ogni legislatura, cessa al termine della stessa ed ha natura di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 cod. civ., non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori tra questa e i terzi.
Cass. civ. n. 29733/2011
Nell'associazione non riconosciuta la responsabilità personale grava esclusivamente sui soggetti, che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, attesa l'esigenza di tutela dei terzi che, nell'instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti, non potendo il semplice avvicendamento nelle cariche sociali comportare alcun fenomeno di successione del debito in capo al soggetto subentrante, con l'esclusione di quello che aveva in origine contratto l'obbligazione. Ne consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile tra le garanzie "ex lege" assimilabile alla fideiussione, con conseguente applicazione dei principi contenuti negli artt. 1944 e 1957 c.c..
Cass. civ. n. 15394/2011
L'associazione non riconosciuta è responsabile del fatto illecito commesso da persona del cui operato debba rispondere, ai sensi dell'art. 38 c.c., senza che al terzo danneggiato possano essere opposti eventuali accordi statutari che limitino tale responsabilità. Ne consegue che, se il danno è stato causato da persona appartenente ad una struttura associativa complessa, costituita da un'entità nazionale articolata in varie diramazioni locali, ai fini della responsabilità aquiliana la legittimazione passiva rispetto alla domanda di risarcimento è unica e spetta all'entità nazionale
Cass. civ. n. 16344/2008
In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità dell'ente sussiste, ai sensi dell'art. 38, primo comma, c.c., per le obbligazioni ed i rapporti assunti dai soggetti che ne sono rappresentanti di diritto ed anche di fatto e che, spendendo la ragione sociale, determinano con i loro atti ed in concreto l'oggetto sociale, a prescindere dalle possibili indicazioni formali; ne consegue che tale regola, di carattere generale, si applica anche ai debiti tributari.
Cass. civ. n. 858/2008
In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, prevista dall'art. 38 c.c. in aggiunta a quella del fondo comune, è volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'ente con le esigenze di tutela dei creditori e trascende, pertanto, la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell'ambito della compagine sociale, precisandosi, in ogni caso, che detta norma si riferisce ad obbligazioni assunte nei confronti dei terzi da persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione; ne consegue che l'annunciato è legittimato a proporre azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dei responsabili dell'associazione per omessa custodia riconducibile all'art. 2051 c.c. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha rigettato il motivo proposto dai ricorrenti gestori di una palestra evocati in giudizio da un associato a titolo di responsabilità per omessa custodia cui era conseguito un suo infortunio, sul corretto presupposto indicato nella sentenza impugnata alla stregua del quale il danneggiato aveva agito sulla base di una responsabilità extracontrattuale nei confronti dei predetti gestori quali titolari dell'associazione in relazione all'omesso controllo sulla sicurezza degli attrezzi in uso nella palestra).
Cass. civ. n. 718/2006
La responsabilità personale e solidale, di cui all'art. 38 c.c., delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione non grava su tutti coloro che, essendo successivamente a capo di questa, ne assumano la rappresentanza, ma riguarda esclusivamente le persone suddette, a tutela dei terzi che con essi siano venute in rapporto negoziale facendo affidamento sulla loro solvibilità e sul loro patrimonio personale, sicché il semplice avvicendarsi nelle cariche sociali del sodalizio non comporta alcun fenomeno di successione nel debito.
Cass. civ. n. 455/2005
La responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta (collegata non alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, ma all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa, concretantesi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi) non è riferibile, neppure in parte, ad un'obbligazione propria dell'associato, ma ha carattere accessorio rispetto alla responsabilita primaria dell'associazione stessa, di talché detta obbligazione (di natura solidale) è legittimamente inquadrabile fra quelle di garanzia
ex lege assimilabili alla fideiussione. Ne consegue che tale responsabilità grava esclusivamente sui soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, attesa l'esigenza di tutela dei terzi che, nell'instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti, non potendo il semplice avvicendamento nelle cariche sociali del sodalizio comportare alcun fenomeno di successione nel debito in capo al soggetto subentrante, con esclusione di quello (attualmente sostituito) che aveva in origine contratto l'obbligazione. (Nell'affermare il principio di diritto che precedere, e nello specificare, ancora, che, per l'effetto, il presidente di un sodalizio non riconosciuto è passivamente legittimato all'azione del creditore anche dopo la cessazione della carica con riguardo alle obbligazioni risalenti al periodo in cui egli aveva esercitato le funzioni di presidente, la Corte Cass. ha così cassato la sentenza della Corte di merito che aveva invece ritenuto, con riferimento ad un contratto di locazione sottoscritto,
illo tempore dall'allora presidente di un'associazione non riconosciuta in nome e per conto di quest'ultima, che tutte le relative obbligazioni, ivi inclusa quella della riconsegna alla scadenza — nonché quella risarcitoria riconnessa all'eventuale ritardo nella consegna — non gravassero su quest'ultimo, bensì sull'attuale legale rappresentante dell'ente).
Cass. civ. n. 8919/2004
Ai sensi dell'art. 38 c.c., non è configurabile responsabilità personale e solidale con l'associazione non riconosciuta, del rappresentante della stessa in ordine agli obblighi retributivi nei confronti dei dipendenti dell'associazione, ove i relativi rapporti di lavoro non siano stati instaurati (mediante stipulazione dei relativi contratti) dal rappresentante predetto, non valendo a fondare la responsabilità del medesimo (ai sensi della citata norma) la prova del rapporto previdenziale instaurato con l'ente assicuratore.
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La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, comma secondo c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente.
Cass. civ. n. 11772/2003
Affinché, ai sensi dell'art. 38 c.c., possa operare il rifacimento all'associazione non riconosciuta della dichiarazione negoziale resa da chi abbia agito in nome e per conto della stessa, con conseguente obbligazione principale dell'associazione patrimonialmente responsabile con il fondo comune e obbligazione solidale, senza beneficio di escussione, di chi abbia agito per l'associazione, è necessario che quest'ultimo sia effettivamente abilitato a spendere il nome dell'associazione, o secondo lo schema tipico della rappresentanza, o secondo lo schema dell'immedesimazione organica ex art. 36 c.c., fermo restando che l'associazione può assentirne l'operato anche con comportamenti concludenti, così ratificando l'attività negoziale posta in essere. In mancanza di tali presupposti, il
falsus procurator non impegna l'associazione ma è responsabile direttamente nei confronti dell'altro contraente secondo l'art. 1398 c.c., non prevedendo l'art. 38 c.c. alcuna deroga all'art. 1398 cit.
Cass. civ. n. 11759/2002
La responsabilità solidale prevista dall'art. 38 c.c. per colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa; consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia
ex lege, assimilabili alla fideiussione, e che il diritto dei terzo creditore è assoggettate alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c. secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale, per cui non si richiede la tempestiva escussione del debitore principale ma, ad impedire l'estinzione della garanzia, è indispensabile che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore.
Cass. civ. n. 10213/2001
La responsabilità aquiliana per fatto illecito di un'associazione non riconosciuta chiamata a rispondere con il proprio fondo comune (art. 17 c.c.) si fonda sul rapporto organico e sul generale principio che rende responsabili le persone fisiche e gli enti giuridici per l'operato dannoso di coloro che sono inseriti nell'organizzazione burocratica o aziendale.
Cass. civ. n. 6554/2001
Il creditore — già associato — viene a trovarsi nella stessa posizione di qualsiasi terzo estraneo alla compagine associativa ed è perciò meritevole della garanzia sussidiaria apprestata dall'art. 38 c.c. per chi contratta con un'associazione non riconosciuta; ne consegue che egli può far valere i propri diritti, oltre che sul fondo comune, invocando la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
Cass. civ. n. 6350/2000
Delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi da un associato di un'associazione non riconosciuta il quale, ancorché sfornito dei relativi poteri rappresentativi, abbia agito in nome dell'associazione, rispondono sia il fondo comune dell'associazione sia, personalmente e solidalmente, le singole persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, secondo quanto stabilito dall'art. 38 c.c. Infatti, in mancanza di ogni forma di pubblicità sui poteri di rappresentanza secondo l'ordinamento interno delle associazioni non riconosciute, per i terzi, ai quali sia obiettivamente impossibile verificare i poteri rappresentativi della controparte, non può che operare il principio all'apparenza, in base al quale il convincimento, non derivante da errore colpevole, di trovarsi in presenza di persona legittimata ad impegnare l'associazione è sufficiente alla valida stipulazione del contratto e al sorgere delle conseguenti obbligazioni sia per il terzo stipulante sia per l'associazione non riconosciuta. Ciò non esclude, peraltro, che il suddetto difetto di poteri rappresentativi comporti, sul piano dei rapporti interni, una responsabilità dell'associato medesimo nei confronti degli altri associati e dell'associazione. (Fattispecie relativa ad un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un'associazione sindacale instaurato e gestito da associati privi di poteri rappresentativi).
Cass. civ. n. 7111/1998
La responsabilità personale e solidale,
ex art. 38 c.c., di colui che agisce in nome per conto dell'associazione non riconosciuta è collegata non alla titolarità della rappresentanza dell'associazione, ma all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa; ove con tale attività siano stati instaurati rapporti di lavoro subordinato per lo svolgimento di prestazioni in favore dell'associazione, il lavoratore può far valere i corrispondenti crediti direttamente nei confronti di tali soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, senza essere tenuto alla preventiva escussione del fondo comune.
Cass. civ. n. 1933/1997
L'associazione di studi notarili, ai sensi dell'art. 82 legge 16 febbraio 1913, n. 89 (che la limita alla sola comunione e suddivisione dei proventi professionali) e dell'art. 1 legge 23 novembre 1939, n. 1815 (che, con riferimento alle attività professionali esercitabili soltanto col possesso dei relativi titoli di abilitazione o di speciali autorizzazioni, in caso di associazione fra professionisti ne rende inammissibile lo svolgimento impersonale, sotto qualasiasi norma, distinta da quella svolta da ogni singolo associato) non è configurabile né come ente collettivo o centro di imputazione di interessi, fornito di personalità giuridica, né come azienda professionale, che rivesta una sua autonomia strutturale e funzionale, e quindi non può sostituire singoli studi, in persona dei relativi titolari, nei rapporti con i terzi, siano essi i clienti o i lavoratori dipendenti, ma delineandosi soltanto come un patto interno avente a contenuto anche la divisione delle spese, tra cui i compensi personali, non ne assume la titolarità del relativo obbligo, continuante a gravare sui notai associati, anche se tenuti all'apporto contabile relativo. (Nella specie, relativa a prestazioni di lavoro subordinato svolte presso una cassa cambiali gestita da tre notai, la sentenza impugnata, confermata dalla Suprema Corte, ha escluso che la titolarità del rapporto di lavoro possa essere riferita ad un'associazione di studi notarili).
Cass. civ. n. 354/1991
Il principio per cui la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non può giovare agli associati creditori dell'associazione, cessa di essere di ostacolo all'operatività di siffatta forma di garanzia sussidiaria apprestata dall'art. 38, secondo comma c.c. allorché, in relazione ad obblighi assunti dall'associazione nei confronti dell'associato, intervenga, quando questi abbia perduto tale sua qualità, una convenzione che, stipulata con persone agenti in nome e per conto dell'associazione medesima, comporti una novazione di detti obblighi, per effetto della quale il creditore (già associato) viene a trovarsi nella stessa posizione di qualsiasi terzo estraneo alla compagine associativa e perciò meritevole di quella garanzia.
Cass. civ. n. 4084/1978
La responsabilità di colui che abbia agito in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta, di cui all'art. 38 c.c., presuppone nell'agente la veste di rappresentante, ma non è connessa giuridicamente a siffatta qualifica, venendo solamente in rilievo l'attività spiegata in concreto dai singoli agenti, investiti dai relativi poteri, e nei limiti delle obbligazioni da essi assunte in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta; ove tali poteri manchino, la responsabilità di chi abbia agito in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta può derivare eventualmente da un altro titolo, ma non già dal predetto art. 38 c.c.
Cass. civ. n. 4747/1976
La responsabilità personale e solidale per le obbligazioni di una associazione non riconosciuta, prevista dall'art. 38 c.c. a carico di chi abbia agito in rappresentanza dell'associazione medesima, permane anche dopo la perdita del potere di rappresentanza. Ne consegue che il presidente di un'associazione non riconosciuta è passivamente legittimato all'azione del creditore, anche dopo la cessazione dalla carica, con riguardo alle obbligazioni che risalgano al periodo in cui ha esercitato le funzioni di presidente.