(massima n. 1)
L'associazione non riconosciuta č responsabile del fatto illecito commesso da persona del cui operato debba rispondere, ai sensi dell'art. 38 c.c., senza che al terzo danneggiato possano essere opposti eventuali accordi statutari che limitino tale responsabilitā. Ne consegue che, se il danno č stato causato da persona appartenente ad una struttura associativa complessa, costituita da un'entitā nazionale articolata in varie diramazioni locali, ai fini della responsabilitā aquiliana la legittimazione passiva rispetto alla domanda di risarcimento č unica e spetta all'entitā nazionale