Il concordato minore è una procedura da sovraindebitamento, di stampo
negoziale e
non liquidatorio, accessibile esclusivamente dagli
imprenditori non assoggettabili a liquidazione giudiziale (impresa minore e impresa agricola) che si trovino in uno stato di
sovraindebitamento (presupposto oggettivo).
La norma consente al debitore di formulare una
proposta di soddisfacimento dei creditori basata su un
piano che preveda la
continuazione dell'attività imprenditoriale. Analogamente a quanto dettato per il concordato preventivo, il debitore può formulare una proposta basata su di un
piano liquidatorio, ovverosia che preveda esclusivamente la liquidazione dei beni aziendali,
alla condizione che tra le risorse da destinare ai creditori vi siano anche risorse apportate da terzi. In tal modo il legislatore ha inteso accordare
preferenza alle soluzioni negoziate che consentono la prosecuzione dell'attività aziendale, lasciando spazio a soluzioni liquidatorie diverse dalla liquidazione giudiziale nei soli casi in cui la liquidazione concordata sia effettivamente conveniente rispetto (convenienza che necessariamente sussiste, appunto, se ai creditori vengono destinate da terzi risorse eccedenti quelle che si potrebbero trarre dalla semplice liquidazione dei beni del debitore).
La proposta formulata sulla base del piano ha
contenuto libero, ciò stando a significare che in essa il debitore potrà prevedere, ad esempio, dilazioni, moratorie, remissioni del debito, conversione del capitale di debito in capitale di rischio, operazioni sul capitale, operazioni straordinarie ecc...
Gli unici vincoli posti dalla legge all'articolazione del piano e della proposta consistono:
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nel dovere di indicare specificamente le modalità che consentono di superare la crisi e conservare la continuità aziendale, nonchè le tempistiche di attuazione del piano
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nel dovere di assicurare il rispetto del principio della par condicio creditorum e il rispetto dell'ordine delle cause legittime diprelazione (principio valevole per tutte le procedure concorsuali)
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nel dovere di assicurare ai creditori prelatizi, laddove la proposta ne preveda la soddisfazione parziale, un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione controllata (v. art. 75)
Infine, va notato che, trattandosi di istituto sostanzialmente sovrapponibile al concordato preventivo per caratteri e struttura, l'ultimo comma dichiara espressamente applicabili le norme dettate per il concordato preventivo, in riferimenti agli aspetti non specificamente regolati dal legislatore.