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Articolo 74 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Proposta di concordato minore

Dispositivo dell'art. 74 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

3. La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.

4. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili.

Ratio Legis


Spiegazione dell'art. 74 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Il concordato minore è una procedura da sovraindebitamento, di stampo negoziale e non liquidatorio, accessibile esclusivamente dagli imprenditori non assoggettabili a liquidazione giudiziale (impresa minore e impresa agricola) che si trovino in uno stato di sovraindebitamento (presupposto oggettivo).

La norma consente al debitore di formulare una proposta di soddisfacimento dei creditori basata su un piano che preveda la continuazione dell'attività imprenditoriale. Analogamente a quanto dettato per il concordato preventivo, il debitore può formulare una proposta basata su di un piano liquidatorio, ovverosia che preveda esclusivamente la liquidazione dei beni aziendali, alla condizione che tra le risorse da destinare ai creditori vi siano anche risorse apportate da terzi. In tal modo il legislatore ha inteso accordare preferenza alle soluzioni negoziate che consentono la prosecuzione dell'attività aziendale, lasciando spazio a soluzioni liquidatorie diverse dalla liquidazione giudiziale nei soli casi in cui la liquidazione concordata sia effettivamente conveniente rispetto (convenienza che necessariamente sussiste, appunto, se ai creditori vengono destinate da terzi risorse eccedenti quelle che si potrebbero trarre dalla semplice liquidazione dei beni del debitore).

La proposta formulata sulla base del piano ha contenuto libero, ciò stando a significare che in essa il debitore potrà prevedere, ad esempio, dilazioni, moratorie, remissioni del debito, conversione del capitale di debito in capitale di rischio, operazioni sul capitale, operazioni straordinarie ecc...

Gli unici vincoli posti dalla legge all'articolazione del piano e della proposta consistono:
  1. nel dovere di indicare specificamente le modalità che consentono di superare la crisi e conservare la continuità aziendale, nonchè le tempistiche di attuazione del piano
  2. nel dovere di assicurare il rispetto del principio della par condicio creditorum e il rispetto dell'ordine delle cause legittime diprelazione (principio valevole per tutte le procedure concorsuali)
  3. nel dovere di assicurare ai creditori prelatizi, laddove la proposta ne preveda la soddisfazione parziale, un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione controllata (v. art. 75)
Infine, va notato che, trattandosi di istituto sostanzialmente sovrapponibile al concordato preventivo per caratteri e struttura, l'ultimo comma dichiara espressamente applicabili le norme dettate per il concordato preventivo, in riferimenti agli aspetti non specificamente regolati dal legislatore.

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