(massima n. 1)
In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilitą solidale prevista per le persone che hanno agito in nome dell'associazione ex art. 38 c.c. si applica, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, al soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia svolto compiti di amministrazione, consistenti nella direzione della gestione complessiva dell'associazione nel periodo considerato, dovendosi presumere che, quale rappresentante, abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell'associazione stessa, fermo restando che il richiamo all'effettivitą dell'ingerenza vale a circoscrivere la responsabilitą personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura.