(massima n. 1)
In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilitā personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, prevista dall'art. 38 c.c. in aggiunta a quella del fondo comune, č volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicitā legale riguardante il patrimonio dell'ente con le esigenze di tutela dei creditori e trascende, pertanto, la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell'ambito della compagine sociale, precisandosi, in ogni caso, che detta norma si riferisce ad obbligazioni assunte nei confronti dei terzi da persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione; ne consegue che l'annunciato č legittimato a proporre azione di responsabilitā extracontrattuale nei confronti dei responsabili dell'associazione per omessa custodia riconducibile all'art. 2051 c.c. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha rigettato il motivo proposto dai ricorrenti gestori di una palestra evocati in giudizio da un associato a titolo di responsabilitā per omessa custodia cui era conseguito un suo infortunio, sul corretto presupposto indicato nella sentenza impugnata alla stregua del quale il danneggiato aveva agito sulla base di una responsabilitā extracontrattuale nei confronti dei predetti gestori quali titolari dell'associazione in relazione all'omesso controllo sulla sicurezza degli attrezzi in uso nella palestra).