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Articolo 79 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Maggioranza per l'approvazione del concordato minore

Dispositivo dell'art. 79 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell'articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

2. Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.

3. In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.

4. Salvo patto contrario, il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili(1).

5. Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto.

Note

(1) I commi 1, 2 e 4 sono stati modificati dall'art. 12, comma 5, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

Spiegazione dell'art. 79 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma si occupa di disciplinare la fase della votazione della proposta concordataria da parte dei creditori.
Il diritto di voto non spetta, in ogni caso:
  1. ai creditori privilegiati per i quali sia previsto l'integrale soddisfacimento. I prelatizi partecipano al voto solo laddove la proposta ne preveda la soddisfazione parziale: in tal caso, il primo comma dispone che essi partecipino al voto in qualità di chirografari per la sola parte di credito destinata a rimanere insoddisfatta.
  2. i creditori legati al debitore da particolari vincoli familiari o di coniugio
  3. la società che eserciti il controllo sulla società debitrice, ai sensi dell'art. 2359
  4. le società controllate dalla società debitrice, ai sensi dell'art. 2359
  5. coloro che abbiano acquistato la pretesa creditoria nei confronti della debitrice da meno di un anno
  6. i creditori in conflitto d'interessi

Il primo comma detta inoltre le maggioranze in base alle quali la proposta può dirsi approvata. La regola generale è che il concordato debba essere approvato da tanti creditori che rappresentino almeno il 50%+1 dei crediti ammessi al voto.
Ciononostante, la medesima disposizione detta due correttivi:
  1. nel caso in cui un solo creditore detenga la maggioranza dei crediti ammessi, la proposta deve essere approvata anche dalla maggioranza dei creditori, calcolata per teste;
  2. nel caso in cui i creditori siano stati suddivisi in classi, il concordato deve essere stato approvato nella maggioranza delle classi. All'interno della classe, il concordato è approvato se vi votano a favore tanti creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti inseriti nella medesima classe.

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