(massima n. 1)
La responsabilitā personale e solidale prevista dall'art. 38, secondo comma, cod. civ. a carico di colui che agisce in nome e per conto di un gruppo parlamentare, il quale, a norma dell'art. 14 del regolamento della Camera dei deputati, si costituisce all'inizio di ogni legislatura, cessa al termine della stessa ed ha natura di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 cod. civ., non č collegata alla mera titolaritā della rappresentanza dell'associazione, bensė all'attivitā negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori tra questa e i terzi.