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Articolo 2498 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Continuità dei rapporti giuridici

Dispositivo dell'art. 2498 Codice Civile

(1)Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione.

Note

(1) Il Capo X del Titolo V del Libro V, comprendente gli articoli da 2498 a 2506 quater, è stato aggiunto dall'art. 6 D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Ratio Legis

La trasformazione è operazione che consente di mutare la forma organizzativa della società, la sua veste formale, evitando il duplice passaggio della liquidazione della società e della costituzione di una nuova società tra i medesimi soggetti. Coerentemente con il carattere "evolutivo" della vicenda, la norma in oggetto sancisce il principio di continuità dei rapporti giuridici preesistenti in capo alla società risultante dalla trasformazione.

Spiegazione dell'art. 2498 Codice Civile

La trasformazione consiste in una vicenda evolutiva dell’ente che determina il mutamento della sua struttura organizzativa e della veste giuridica adottata.
Data la diversità che intercorre tra le diverse tipologie di trasformazione, la norma in oggetto non fornisce una definizione di trasformazione, sottolineando tuttavia l’elemento comune a tutte le fattispecie disciplinate dal Codice, da rintracciarsi nella continuità dei rapporti giuridici. In virtù del principio di continuità, l’ente risultante dalla trasformazione sarà titolare di tutte le situazioni giuridiche soggettive che facevano capo all’ente che ha effettuato la trasformazione. Ciò implica che la trasformazione non ha in alcun caso l’effetto di estinguere l’ente e di costituirne uno nuovo: tra di essi non si verifica alcun fenomeno di tipo successorio, bensì di tipo evolutivo.
Il principio di continuità riguarda peraltro sia i rapporti di natura sostanziale, sia i rapporti di natura processuale, sicché la trasformazione non costituisce causa di interruzione del processo civile.

L'attuale disciplina distingue principalmente tra:
1) trasformazione omogenea: realizza il mutamento del tipo societario prescelto, purché l’avvicendamento avvenga tra società lucrative (società di persone e società di capitali);
2) trasformazione eterogenea: realizza il passaggio da una società lucrativa ad un ente con scopo non lucrativo (società cooperative; consorzi; associazioni riconosciute; fondazioni; comunione d’azienda).

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

14 DELLA TRASFORMAZIONE L'art. 7 della Legge Delega detta alcuni principi fondamentali, quali : " semplificare e precisare il procedimento...; disciplinare possibilità, condizioni e limiti delle trasformazioni... eterogenee...; introdurre disposizioni dirette a semplificare e favorire la trasformazione delle società di persone in società di capitali". Si è quindi voluto tradurre in pratica i principi dettati dalla delega, il che ha reso necessario ampliare il numero degli articoli, che nel codice del 1942 erano solo tre. Si ribadisce pertanto, dandovi risalto, la norma sulla continuità dei rapporti giuridici (art. 2498 del c.c., terzo comma, ultima parte), intesa appunto come segno di una prospettiva di modificazione e non novativa-successoria, chiarendo altresì che la continuazione riguarda anche i rapporti processuali. Si è ritenuto disporre che la condizione di sottoposizione a procedura concorsuale sia compatibile, salve le ipotesi in cui concretamente tale compatibilità con le finalità o lo stato della procedura non sussista. La trasformazione, anzi, può realizzare un vantaggio per l'impresa sociale: si pensi alla trasformazione di s.p.a. in s.r.l. al fine di ridurre gli oneri di procedura. Le disposizioni sul contenuto, pubblicità ed efficacia dell'atto di trasformazione richiedono che vi siano tutte le forme ed i contenuti richiesti per il tipo societario o non societario adottato. L'efficacia decorre, per consentire la corretta informazione dei terzi, dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari. Una innovazione fondamentale viene introdotta dall'art. 2500 bis, laddove si è inteso privilegiare la certezza nei confronti dei terzi e si è introdotta una norma che ben ha funzionato in tema di fusione: eseguita la pubblicità, l'invalidità dell'atto di trasformazione non può essere più pronunciata. Resta salvo il risarcimento del danno eventualmente spettante. In funzione della semplificazione e del favore per la trasformazione di società personali in società di capitali, si è ritenuto non soltanto di consentire la previsione di una decisione maggioritaria, il cui fondamento risiederebbe comunque in una decisione unanime di modica in tal senso del contratto sociale (cfr. l'art. 2252 del c.c.), ma nel silenzio dell'atto costitutivo di rendere comunque valido un quorum maggioritario. Si è ritenuto di aderire alla tesi per cui non tutto il netto da patrimonio sia da imputare a capitale, in tal caso essendo opportuno fissare come tetto massimo del capitale sociale il suddetto valore. Per quanto riguarda la ripartizione del capitale, si è riprodotta la disposizione dell'art. 2500 del c.c., ma si è voluto anche disciplinare l'assegnazione a favore del socio d'opera, che in ogni caso provoca la riduzione proporzionale delle partecipazioni degli altri soci. Sempre nelle disposizioni che riguardano la trasformazione di società di persone in società di capitali, si è ritenuto opportuno riprodurre, sempre per l'esigenza di favorire la trasformazione, la norma dell'art. 2499 del c.c.. Nella trasformazione di società di capitali in società di persone, si è considerata preferibile la trasformazione a maggioranza (del resto plausibile anche sotto l'attuale ordinamento), dato che comunque il socio sarebbe tutelato dalla valvola del diritto di recesso. Resta salva sempre la possibilità di diversa disposizione dello statuto. La possibilità che la delibera maggioritaria si presti ad abusi contro qualcuno dei soci rende opportuno richiedere il consenso di quelli che potrebbero assumere una responsabilità illimitata a fronte di altri che non la assumerebbero (si pensi ad una trasformazione in società in accomandita per azioni). Si è voluto richiedere agli amministratori di predisporre una relazione apposita e ciò perché abbiamo ritenuto necessario che i soci possano avere piena contezza dell'operazione, anche nelle sue ragioni tecniche, in modo da poter deliberare con maggiore ponderazione ed eventualmente decidere di recedere. La norma trova del resto riscontro in altri ordinamenti, come quello tedesco. Per quanto riguarda la trasformazione eterogenea (di scopo e di ente) si tratta di norma molto innovativa, applicabile comunque soltanto laddove si trasformi o risulti dalla trasformazione una società di capitali. Nell'esecuzione della delega, sono stati disciplinati possibilità, condizioni e limiti della trasformazione eterogenea, provvedendo a tutelare la pubblica fede con una previsione transitoria, che consente la trasformazione in società di capitali alle associazioni e fondazioni costituite prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, solo quando non comporti distrazione dalle originarie finalità di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione ( salvo in quest'ultimo caso che siano preventivamente versate le relative imposte). Esigenze di economia degli atti negoziali rendono opportuno consentire tali operazioni e cioè un unico procedimento di trasformazione con un unico passaggio e la conservazione in capo all'ente risultante dei diritti e obblighi dell'ente trasformato; ciò anche in aderenza a recenti orientamenti, anche giurisprudenziali, che hanno affermato sostanzialmente la trasformazione come strumento generale di risoluzione dei conflitti nelle operazioni di cambiamento della forma giuridica delle imprese. Si sono previste maggioranze qualificate per le deliberazioni di trasformazione eterogenea e si è ritenuto lasciare la possibilità ai creditori di presentare opposizione, in conformità a quanto disposto in tema di fusione. In ogni caso, per consentire la tutela dei terzi, in questo tipo di trasformazione si è preferito prevedere un termine di efficacia che decorre dal sessantesimo giorno dall'ultimo degli adempimenti.

Massime relative all'art. 2498 Codice Civile

Cass. civ. n. 9437/2023

In tema di imposte sui redditi, il credito di imposta sui dividendi, previsto dall'art. 14, comma 1-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, spetta all'ente territoriale non solo in caso di trasformazione diretta delle aziende municipalizzate in società di capitali, ma anche qualora venga costituita una nuova società con conferimento di azienda o ramo di azienda, poiché il riferimento alla trasformazione non richiama la nozione civilistica di cui agli artt. 2498 e ss. c.c., ma attiene all'adozione, da parte degli enti locali, di modelli privatistici di gestione dei servizi pubblici, a prescindere dalle modalità di costituzione del soggetto affidatario.

Cass. civ. n. 35574/2022

In caso di costituzione di società (nella specie a responsabilità limitata), con conferimento di azienda destinata all'esercizio di impresa individuale, si verifica un fenomeno traslativo e non successorio, cui non si applica la disciplina dell'art. 2498 c.c. (concernente esclusivamente il caso di trasformazione di società da un tipo in un altro), con la conseguenza che eventuali irregolarità od infrazioni alla normativa fiscale, commesse nell'esercizio dell'impresa individuale, ricadono sul titolare della stessa e di esse non può essere chiamata a rispondere la società conferitaria, trattandosi di soggetto del tutto diverso.

Cass. civ. n. 1519/2021

In caso di trasformazione cd. "regressiva", ex art. 2498 e ss. c.c., di una società a responsabilità limitata in associazione sportiva, è applicabile al primo ente il termine annuale di cui all'art. 10 l.fall., posto che a seguito della trasformazione in parola, da un lato, muta radicalmente il regime della responsabilità patrimoniale del soggetto trasformato, dall'altro lato, l'esercizio dell'attività d'impresa non è più attuale.

Cass. civ. n. 24295/2019

In tema di rimborso d'imposta, il credito inerente agli interessi sulle somme dovute a rimborso per eccedenza di versamento è autonomo rispetto al credito per il capitale e si prescrive nel termine di cinque anni ai sensi dell'art. 2498 n. 4 c.c.

Cass. civ. n. 17425/2019

In caso di conferimento di un'azienda individuale ad una società, si verifica un fenomeno traslativo non soggetto alla disciplina dell'art. 2498 c.c. - nella formulazione antecedente le modifiche introdotte con d.l. n. 6 del 2003, concernente esclusivamente il caso di trasformazione di società da un tipo in un altro, con passaggio "ipso iure" dalla prima alla seconda di diritti ed obblighi - in conseguenza del quale l'alienante non è liberato dai debiti inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, salvo che non risulti il consenso dei creditori, e permane la sua legittimazione a contestarne l'esistenza, con la quale concorre quella dell'acquirente solo ove si tratti di debiti aziendali che risultino dal libri contabili obbligatori.

Cass. civ. n. 26953/2016

Nell'ipotesi di conferimento di un'azienda individuale ad una società si verifica un fenomeno traslativo non soggetto alla disciplina dell'art. 2498 c.c. (concernente esclusivamente il caso di trasformazione di società da un tipo in un altro, con conseguente passaggio "ipso iure", dalla prima alla seconda, di diritti ed obblighi), bensì, ove il trasferimento investa l'intera struttura aziendale o parti di essa idonee a costituire autonome unità organizzative e produttive, alle disposizioni dettate, per gli aspetti generali del fenomeno stesso, dagli artt. 2558 e segg. c.c., e, per quelli particolari attinenti ai rapporti di lavoro, dall'art. 2112 c.c., in applicazione del quale sussiste la solidale responsabilità - per i debiti contratti verso i lavoratori anteriormente al trasferimento (anche se al momento di questo i relativi rapporti di lavoro non siano più in atto e benché detti debiti conseguano alla disposta integrazione giudiziale della retribuzione ex artt. 36 Cost. e 2099 c.c.) - del socio conferente e della società, nonché, eventualmente, in relazione al tipo di questa, dei soci illimitatamente responsabili. (Nella specie, la S.C., ha cassato la decisione impugnata per non aver dato conto della significatività indiziante di circostanze, quali l'identità oggettiva dell'attività aziendale, il non mutamento sostanziale dei luoghi di lavoro e la riconducibilità del potere direttivo alla stessa persona, proprie di un fenomeno di continuazione economica).

Cass. civ. n. 13467/2011

La trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all'originaria organizzazione societaria. Pertanto, la circostanza che nell'atto introduttivo del giudizio sia stata indicata come parte istante la società anteriore alla trasformazione è ininfluente, purché non induca incertezza sull'identificazione della parte impugnante e l'impugnazione sia stata proposta da procuratore munito di "jus postulandi" per averne avuto il relativo potere dal legale rappresentante all'epoca abilitato a rilasciare la procura in nome e per conto della società.

Cass. civ. n. 24588/2010

In caso di costituzione di società (nella specie in accomandita semplice), con conferimento di azienda destinata all'esercizio di impresa individuale, si verifica un fenomeno traslativo e non successorio, cui non si applica la disciplina dell'art. 2498 c.c. (concernente esclusivamente il caso di trasformazione di società da un tipo in un altro), con la conseguenza che eventuali irregolarità od infrazioni alla normativa fiscale, commesse nell'esercizio dell'impresa individuale, ricadono sul titolare della stessa e di essa non può essere chiamata a rispondere la società conferitaria, trattandosi di soggetto del tutto diverso. (Nella specie la S.C. ha escluso che le omissioni dell'impresa individuale nella dichiarazione IVA potessero addebitarsi alla neo costituita società in accomandita semplice).

Cass. civ. n. 16500/2004

In caso di trasformazione di una società di fatto (nella specie, uno studio associato tra professionisti) in società in accomandita semplice, si è in presenza di un medesimo soggetto giuridico, sia pure dotato di una nuova veste societaria; ne consegue che il rapporto di lavoro dipendente iniziato con il primo soggetto prosegue con il secondo, e comporta la responsabilità della società di persone per tutti gli obblighi derivanti da tale rapporto di lavoro.

Cass. civ. n. 5141/2002

In caso di conferimento di un'azienda individuale ad una società si verifica un fenomeno traslativo non soggetto alla disciplina dell'art. 2498 c.c. (concernente esclusivamente il caso di trasformazione di società da un tipo in un altro, con conseguente passaggio ipso iure dalla prima alla seconda di diritti ed obblighi), in virtù del quale, se l'alienante non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento salvo che non risulti il consenso dei creditori permane la sua legittimazione a contestame l'esistenza, con la quale concorre quella dell'acquirente solo ove si tratti di debiti aziendali che risultino dai libri contabili obbligatori. (Nella specie, alla stregua del principio di cui in massima, la S.c. ha confermato, sia pure correggendone la motivazione nel senso di escludere la legittimazione attiva della ricorrente, la decisione pretorile che aveva rigettato nel merito la opposizione ad ordinanza-ingiunzione prefettizia emessa nei confronti di una ditta individuale, poi conferita alla opponente società a responsabilità limitata, la quale aveva dedotto la ritenuta successione in universum ius alla ditta in essa conferita, dolendosi della mancata notificazione nei propri confronti della ordinanza).

Cass. civ. n. 10254/2000

In tema di società, ogni specie di trasformazione comporta soltanto il mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente, non la creazione di un nuovo ente che si distingua dal vecchio; sicché, l'ente trasformato, quand'anche consegua la personalità giuridica della quale era sprovvisto, non si estingue per rinascere sotto altra forma, né dà luogo ad un nuovo centro di im-putazione di rapporti giuridici, ma sopravvive alla vicenda modificativa senza soluzione di continuità e senza perdere la sua identità soggettiva, con la conseguenza che tutto il patrimonio (mobile ed immobile) della società trasformata deve essere considerato, automaticamente e senza possibilità d'eccezione alcuna, di proprietà della medesima società, pur nella nuova veste e denominazione. (La S.C. ha così cassato la sentenza impugnata che, pur riconoscendo il principio sopra enunciato, aveva ritenuto di potervi derogare, non attribuendo alla società «regolarizzata» la legittimazione ad impugnare perché il bene oggetto della controversia non risultava conferito alla società nelle forme dell'art. 1350, n. 9, c.c., ma era rimasto nella sfera giuridica patrimoniale individuale dei due soci fratelli).

Cass. civ. n. 1240/2000

Nel caso di trasformazione di una società di persone in una società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società trasformanda da parte dell'esperto nominato dal presidente del tribunale è imposta dagli artt. 2498 e 2343 c.c. nell'interesse dei creditori sociali e dei soci futuri, i quali sono legittimati ad agire per il risarcimento dei danni da essi subiti per effetto della condotta di detto esperto.

Cass. civ. n. 89/1999

Il principio in forza del quale la trasformazione di una società non dà luogo ad un nuovo ente, ma integra mera mutazione formale di un'organizzazione che sopravvive alla vicenda senza soluzione di continuità, trova applicazione non solo nell'ipotesi contemplata dall'art. 2498 c.c. (trasformazione di società di persone in società di capitali), ma anche nel caso di trasformazione di società in accomandita semplice in società irregolare così dovendosi qualificare una società semplice di tipo commerciale ferma restando l'identità e l'integrità dell'impresa commerciale da essa gestita.

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Anonimo chiede
martedì 12/09/2017 - Puglia
“Il creditore Bianchi, Accomandatario di una SAS, nell'anno 1998 si insinua regolarmente nel passivo fallimentare della ditta X dalla quale vantava un credito.

Nell'anno 2009, con atto notarile, la SAS si trasforma in SRL con un nuovo Amministratore unico Rossi.

Nell'anno 2017 il fallimento della ditta X è chiuso per ripartizione dell'attivo.

Domanda: Può l'amministratore unico Rossi della SRL ricorrere ex Legge Pinto e richiedere l'indennizzo, sin dal 1998 al 2017, per il palese ritardo con cui si è chiusa la suddetta procedura fallimentare ?

Si attende un cortese riscontro.

Grazie.”
Consulenza legale i 18/09/2017
La trasformazione di una società non importa l’estinzione di un soggetto giuridico e correlativa creazione di un altro soggetto in luogo di quello precedente, ma soltanto modificazione dell’atto costitutivo, restando ferma l’identità del soggetto titolare dei rapporti giuridici da esso costituiti anteriormente alla trasformazione.
Recita, in tal senso, l’art. 2498 cod. civ.: “Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione”.

Sicuramente, dunque, il nuovo amministratore avrà la legittimazione attiva per poter ricorrere.

Per quanto riguarda, invece, i presupposti per l’applicazione della cosiddetta Legge Pinto (legge n. 89 del 2001, il cui art. 2 stabiliva che chi ha subito un danno, derivante dal mancato rispetto del termine ragionevole di durata dei procedimenti, ha diritto al risarcimento del danno a titolo di equa riparazione), va detto che - con specifico riferimento a quale debba essere la durata ragionevole di un processo - le pronunce di legittimità si sono, negli anni, assestate su un termine di cinque anni per le procedure concorsuali di particolare complessità, elevabili a sette anni in casi di particolari complessità: “In tema di fallimento, il termine per determinare la durata irragionevole di una procedura fallimentare parte dalla data di insinuazione del passivo ed è di 5 anni per quelle di media difficoltà e di 7 anni per quelle più complicate. In relazione al quantum del risarcimento, il giudice nazionale, pur dovendosi uniformare ai criteri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (750,00 euro per i primi 3 anni eccedenti la durata ragionevole e 1.000,00 euro per i successivi), può discostarsene avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie fornendo adeguata motivazione. (…)” (Cassazione civile, sez. II, 15/10/2014, n. 21849).

Il c.d. Decreto Sviluppo, art. 55 D. L. n. 83/12, convertito in L. n. 134/12, ha poi modificato la suddetta legge, fissando normativamente i termini di durata ragionevole dei processi: si legge, infatti, all’art. 2, comma 2-bis, che “si considera rispettato il termine ragionevole se (…) la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni”.

Queste nuove norme si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione: nel caso in esame, dunque, sicuramente si applicano le modifiche normative di cui sopra, dovendo essere il ricorso presentato ora (2017).
Vale, dunque, la disciplina per cui se la durata della procedura concorsuale ha superato i sei anni può senz’altro definirsi irragionevole.

A tale ultimo proposito si precisa che “In tema di equa riparazione per irragionevole durata del procedimento fallimentare, il "dies a quo" in relazione al quale valutare la durata del processo deve essere riferito alla domanda di ammissione al passivo in quanto il singolo creditore diventa parte solo da tale momento, sicché, in caso di istanza ex art. 101 della legge fall., ai fini del giudizio di equa riparazione non assume rilevanza il precedente periodo di svolgimento della procedura concorsuale cui il creditore è rimasto estraneo.” (Cassazione civile, sez. VI, 19/03/2015, n. 5502).
Nel caso in esame l’istanza di ammissione al passivo è del 1998, pertanto i sei anni di cui alla norma sono stati abbondantemente superati.