(massima n. 1)
Sussiste la legittimazione passiva dei gruppi parlamentari che si sono costituiti e si sono estinti in coincidenza con la nascita e la fine delle singole legislature, citati in giudizio in persona dei rispettivi presidenti "pro-tempore" che si sono succeduti nelle legislature medesime; tale legittimazione passiva č diversa ed autonoma rispetto a quella dei soggetti che hanno agito in nome e per conto del gruppo parlamentare ai sensi dell'art. 38 c.c. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/04/2015)