(massima n. 3)
La responsabilitā solidale prevista dall'art. 38 c.c. per colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilitā primaria dell'associazione stessa; consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa č inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione, e che il diritto dei terzo creditore č assoggettate alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c. secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale, per cui non si richiede la tempestiva escussione del debitore principale ma, ad impedire l'estinzione della garanzia, č indispensabile che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore.