(massima n. 1)
La responsabilità personale e solidale, di cui all'art. 38 c.c., delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione non grava su tutti coloro che, essendo successivamente a capo di questa, ne assumano la rappresentanza, ma riguarda esclusivamente le persone suddette, a tutela dei terzi che con essi siano venute in rapporto negoziale facendo affidamento sulla loro solvibilità e sul loro patrimonio personale, sicché il semplice avvicendarsi nelle cariche sociali del sodalizio non comporta alcun fenomeno di successione nel debito.