(massima n. 2)
La responsabilitā personale e solidale prevista dall'art. 38, comma secondo c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non č collegata alla mera titolaritā della rappresentanza dell'associazione, bensė all'attivitā negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilitā č gravato dall'onere di provare la concreta attivitā svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente.