Cass. civ. n. 11040/2022
Il secondo comma dell'art. 2500 quinquies c.c. prevede un'ipotesi di presunzione di consenso abdicativo del creditore nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, che non può essere estesa oltre le ipotesi ivi espressamente contemplate di trasformazione da società di persone a società di capitali, comportando un atto di rinuncia ad un diritto nei confronti di un condebitore solidale con conseguente diminuzione della garanzia patrimoniale sottostante il credito. Ne consegue che la norma citata, nella parte in cui presume il consenso del creditore alla liberazione dei soci illimitatamente responsabili sulla base di un comportamento non oppositivo, non è suscettibile di interpretazione analogica e non può applicarsi anche all'ipotesi di trasformazione di una società di persone da società in nome collettivo a società in accomandita semplice.
Cass. civ. n. 29745/2020
Ai sensi dell'art. 2500 quinquies c.c. la trasformazione di una società non libera i soci a responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali anteriori alla iscrizione della delibera di trasformazione nel registro delle imprese, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione; quest'ultimo si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata, non hanno espressamente negato la loro adesione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, la quale deve avere come oggetto specifico la trasformazione della società. Ne consegue che, ai fini della operatività della presunzione di consenso, all'omessa comunicazione non possono supplire né la conoscenza acquisita "aliunde" della trasformazione da parte dei creditori, né l'invio di atti ai medesimi dai quali l'avvenuta trasformazione sia riconoscibile, né la notizia legale dell'avvenuta trasformazione che deriva dalla pubblicità della delibera.
Cass. civ. n. 9065/2006
Ai sensi dell'art. 2499 c.c., la trasformazione di una società non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori all'iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro delle imprese, se non risulta che i creditori sociali abbiano dato il loro consenso alla trasformazione stessa, il quale si presume se i creditori, ai quali la suddetta deliberazione sia stata comunicata, non abbiano negato espressamente la loro adesione nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione medesima.
Cass. civ. n. 11994/2002
In tema di trasformazione societaria, la norma di cui all'art. 2499 c.c., a mente della quale, dell'avvenuta trasformazione di un ente (nella specie, da società in accomandita semplice in Srl), va data «comunicazione» ai soci, deve essere interpretata nel senso che la predetta comunicazione non ha funzione di portare a conoscenza del socio destinatario l'intero contenuto della deliberazione di trasformazione, essendo, per converso, sufficiente che essa contenga la semplice notizia dell'avvenuta trasformazione ovvero il semplice richiamo degli estremi della delibera stessa , atteso che, sulla base di tale notizia, il socio destinatario è in condizione di tutelare i propri interessi manifestando il proprio dissenso alla liberazione dei soci illimitatamente responsabili.
Cass. civ. n. 6810/2001
L'art. 2499 c.c., secondo il quale la trasformazione di una società libera i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla trasformazione, ove risulti che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione stessa, non trova applicazione per i crediti contributivi previdenziali, i quali, nascendo da un rapporto disciplinato dal regime di previdenza sociale, non diversamente dalle altre forme di finanziamento delle prestazioni di assistenza sociale, per il comune carattere pubblico ed obbligatorio dei rispettivi regimi correlati a finalità di ordine costituzionale (art. 38 Cost.), hanno natura inderogabile e sono perciò indisponibili.