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Articolo 2500 quinquies Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Responsabilità dei soci

Dispositivo dell'art. 2500 quinquies Codice Civile

La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.

Il consenso si presume [2727] se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione [2964](1).

Note

(1) La comunicazione, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 2499, non deve contenere l'intera delibera, essendo sufficiente l'indicazione circa l'avvenuta trasformazione, ovvero il richiamo agli estremi della delibera.

Ratio Legis

La norma in commento si prefigge di tutelare i creditori dell'ente trasformato innanzi ad un'operazione atta ad incidere sul regime di responsabilità dei soci, mantenendo inalterata per questi ultimi la regola della responsabilità illimitata per le obbligazioni assunte prima del momento in cui la trasformazione è divenuta inefficace.

Spiegazione dell'art. 2500 quinquies Codice Civile

La trasformazione progressiva da società di persone a società di capitali può incidere in maniera significativa sugli interessi e la posizione dei creditori sociali, sottraendo i soci alla responsabilità illimitata e solidale per i debiti che gravano sull'ente societario. In virtù del principio di continuità dei rapporti giuridici (art. 2498), infatti, debiti e crediti della società trasformata continueranno a gravare sulla società risultante dalla trasformazione.
Al fine di evitare una indebita riduzione delle garanzie sulle quali possono contare i creditori della società di persone, la norma dispone la sopravvivenza del regime di responsabilità illimitata del socio (secondo le regole di ciascun tipo personalistico) per le obbligazioni della società trasformata, alla condizione che i creditori sociali abbiano manifestato il proprio consenso alla trasformazione.
Il consenso potrà ritenersi accordato in ogni caso laddove i creditori siano stati informati dell'operazione mediante posta raccomandata e non abbiano espresso il proprio dissenso entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Massime relative all'art. 2500 quinquies Codice Civile

Cass. civ. n. 11040/2022

Il secondo comma dell'art. 2500 quinquies c.c. prevede un'ipotesi di presunzione di consenso abdicativo del creditore nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, che non può essere estesa oltre le ipotesi ivi espressamente contemplate di trasformazione da società di persone a società di capitali, comportando un atto di rinuncia ad un diritto nei confronti di un condebitore solidale con conseguente diminuzione della garanzia patrimoniale sottostante il credito. Ne consegue che la norma citata, nella parte in cui presume il consenso del creditore alla liberazione dei soci illimitatamente responsabili sulla base di un comportamento non oppositivo, non è suscettibile di interpretazione analogica e non può applicarsi anche all'ipotesi di trasformazione di una società di persone da società in nome collettivo a società in accomandita semplice.

Cass. civ. n. 29745/2020

Ai sensi dell'art. 2500 quinquies c.c. la trasformazione di una società non libera i soci a responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali anteriori alla iscrizione della delibera di trasformazione nel registro delle imprese, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione; quest'ultimo si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata, non hanno espressamente negato la loro adesione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, la quale deve avere come oggetto specifico la trasformazione della società. Ne consegue che, ai fini della operatività della presunzione di consenso, all'omessa comunicazione non possono supplire né la conoscenza acquisita "aliunde" della trasformazione da parte dei creditori, né l'invio di atti ai medesimi dai quali l'avvenuta trasformazione sia riconoscibile, né la notizia legale dell'avvenuta trasformazione che deriva dalla pubblicità della delibera.

Cass. civ. n. 9065/2006

Ai sensi dell'art. 2499 c.c., la trasformazione di una società non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori all'iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro delle imprese, se non risulta che i creditori sociali abbiano dato il loro consenso alla trasformazione stessa, il quale si presume se i creditori, ai quali la suddetta deliberazione sia stata comunicata, non abbiano negato espressamente la loro adesione nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione medesima.

Cass. civ. n. 11994/2002

In tema di trasformazione societaria, la norma di cui all'art. 2499 c.c., a mente della quale, dell'avvenuta trasformazione di un ente (nella specie, da società in accomandita semplice in Srl), va data «comunicazione» ai soci, deve essere interpretata nel senso che la predetta comunicazione non ha funzione di portare a conoscenza del socio destinatario l'intero contenuto della deliberazione di trasformazione, essendo, per converso, sufficiente che essa contenga la semplice notizia dell'avvenuta trasformazione ovvero il semplice richiamo degli estremi della delibera stessa , atteso che, sulla base di tale notizia, il socio destinatario è in condizione di tutelare i propri interessi manifestando il proprio dissenso alla liberazione dei soci illimitatamente responsabili.

Cass. civ. n. 6810/2001

L'art. 2499 c.c., secondo il quale la trasformazione di una società libera i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla trasformazione, ove risulti che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione stessa, non trova applicazione per i crediti contributivi previdenziali, i quali, nascendo da un rapporto disciplinato dal regime di previdenza sociale, non diversamente dalle altre forme di finanziamento delle prestazioni di assistenza sociale, per il comune carattere pubblico ed obbligatorio dei rispettivi regimi correlati a finalità di ordine costituzionale (art. 38 Cost.), hanno natura inderogabile e sono perciò indisponibili.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2500 quinquies Codice Civile

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ANTONIO N. chiede
lunedì 21/11/2016 - Campania
“Nell’anno 2009 Tizio evocava avanti il tribunale, sezione lavoro, la società “Alfa s.a.s. di Mario Rossi” per pagamento di differenze retributive e di contributi previdenziali-assicurativi.
Nel corso del processo il giudice nominava nel mese di dicembre 2015 una CTU contabile autorizzando le parti a presentare note.
L’avversa difesa in data 04-03-2016 depositava telematicamente: “PER la società Alfa srl già Alfa s.a.s. di Mario Rossi” un documento di critica all’operato del consulente di ufficio sotto il nome di “NOTE ILLUSTRATIVE AUTORIZZATE ALLA CTU CONTABILE” con le quali si rivolgeva “all’on. Giudicante” chiedendo “l’annullamento della impugnata relazione contabile sulla base delle suesposte considerazioni in fatto e documentate da atti inconfutabili”.
La sentenza –pubblicata In data 28-06-2016 e comunicata il successivo 29-06-2016- accoglieva parzialmente la domanda relativamente al quantum, con le seguenti formule: “SENTENZA nella controversia individuale di lavoro TRA Tizio, rappresentato e difeso dall’avv. Mevio contro il Marmificio Roberto Nicolai s.r.l” rappresentato e difeso dall’avv. Sempronio e PMQ “condanna la società convenuta al pagamento….”.
Dalla lettura della sentenza il ricorrente apprendeva - per la prima volta e per caso - che nel corso del giudizio l’originaria società di persone s.a.s. si era trasformata in società di capitali (s.r.l.), e dalla successiva visura al Registro delle imprese veniva a conoscenza che i due soci della vecchia s.a.s. l’avevano trasformata in srl nel mese di maggio 2015 senza darne in alcun modo notizia al ricorrente come prescrive l’art. 2500 quinquies 2°c,c.c. e senza supportarla con documenti attestativi ovvero con l’indicazione dei requisiti essenziali minimi della deliberazione di trasformazione (data di modifica dell’atto costitutivo; della iscrizione nel Registro delle imprese; degli ultimi adempimenti pubblicitari).
La Vs Redazione – al quesito da noi precedentemente posto in materia de qua – ha formulato la seguente risposta: “la forma della comunicazione ai creditori sociali ai fini dell’art. 2500 quinquies c.c. non è libera e quindi non può ritenersi che il deposito telematico in sede processuale delle note illustrative (rivolte da controparte al giudicante al quale chiedeva l’annullamento della relazione del CTU) possa essere considerato equivalente ad un atto recettizio indirizzato personalmente al creditore Tizio, il quale ha scoperto la trasformazione della società (da sas ad srl) per puro caso laddove la legge è chiara ed univoca nel ritenere che sia onere dei soci comunicare la trasformazione ai creditori sociali”. Di conseguenza, codesta Redazione deduceva che “il socio accomandatario della originaria Alfa sas (Mario Rossi) - in assenza di qualsivoglia comunicazione ai creditori sociali (e quindi al ricorrente Tizio) continua ad essere illimitatamente responsabile delle obbligazioni pregresse alla trasformazione”.
Acclarato che non vi è stata comunicazione della trasformazione della società convenuta Alfa sas di Mario Rossi & C. in Alfa srl, ai fini della successiva esecuzione coattiva della sentenza di condanna della stessa, si domanda:
Scartata a priori l’ipotesi di appellare la sentenza del giudice di prime cure, si può ai sensi dell’art. 479 c.p.c notificare CONTEMPORANEAMENTE la sentenza con UNICO PRECETTO sia alla società Alfa s.r.l. (già Alfa s.a.s. di Mario Rossi & C.) – dichiarata soccombente nel giudizio di cognizione siccome derivata dalla trasformazione della originaria sas – e sia nei confronti di Mario Rossi sul presupposto di essere, quale socio accomandatario della preesistente società s.a.s., solidalmente ed illimitatamente responsabile ai sensi dell’art. 2500 quinquies, 1°c, cod. civ.?
In alternativa, possono ipotizzarsi altri strumenti processuali quali:
1) giudizi separati, attivati anche in diversi tempi, contro la srl (ex sentenza) e contro Mario Rossi (ex art. 2500 quinquies cod. civ.), fuori dalle ipotesi contemplate dagli art. 39 e 40 c.p.c. di litispendenza e di connessione di cause;
2) procedura precettiva in esecuzione della sentenza SOLAMENTE contro la società soccombente, facendo però esplicita riserva di aggredire successivamente Mario Rossi per evitare la presunta tacita REMISSIONE da parte di Tizio del suo credito;
In via conclusiva, si chiede di precisare, alla luce della succitata sentenza del Tribunale, quale sia lo strumento processuale da utilizzare nel caso di specie per ottenere anche dal socio accomandatario Mario Rossi la corresponsione della somma liquidata in sentenza, possedendo questi un patrimonio immobiliare idoneo a soddisfare in toto la richiesta di pagamento, diversamente dalla società convenuta che versa attualmente in condizioni economiche tali da non garantire il totale assolvimento delle proprie obbligazioni.”
Consulenza legale i 28/11/2016

Il concetto da cui occorre necessariamente partire per dare una risposta al quesito che si propone è quello stesso di trasformazione societaria, per tale intendendosi quella operazione con cui una società cambia la sua forma giuridica, cioè passa da un tipo ad un altro tipo di società.
La trasformazione di una società commerciale da uno in altro dei tipi riconosciuti dalla legge non importa estinzione di un soggetto giuridico e correlativa creazione di un altro soggetto in luogo di quello precedente, ma soltanto modificazione dell’atto costitutivo, restando ferma l’identità del soggetto titolare dei rapporti giuridici da esso costituiti anteriormente alla trasformazione.

Nel caso precipuo di trasformazione da società di persone a società di capitali si realizza una modificazione del regime di responsabilità personale dei soci nei confronti dei creditori sociali, ed è per questo che il legislatore si è preoccupato di tutelare questi ultimi.
In particolare con la trasformazione da società di persone a società di capitali i soci illimitatamente responsabili non sono liberati dalle obbligazioni sociali assunte precedentemente all'operazione (pubblicità ex art. 2500 c.c.) se non risulta che i creditori sociali abbiano dato il loro consenso alla trasformazione, ovvero hanno liberato gli stessi.
Si precisa che il consenso dei creditori non riguarda la trasformazione in quanto tale, ma solamente la liberazione dei soci per le obbligazioni sorte in precedenza agli adempimenti pubblicitari per essa previsti (in ciò si differenza dalla fusione, subordinata al consenso dei creditori).
A tal riguardo si rappresenta che la responsabilità personale illimitata dei soci della società trasformanda viene a cessare nel momento in cui la trasformazione producei suoi effetti, che non è più l'iscrizione della delibera di trasformazione nel Registro delle imprese, bensì l'adempimento degli obblighi pubblicitari imposti dall'art. 2500 comma 2, c.c., ovvero:

  1. le forme di pubblicità previste per il tipo di società adottato;
  2. la pubblicità richiesta per la cessazione dell' ente che effettua la trasformazione.

Tale liberazione può realizzarsi in due diversi modi, ovvero:

  1. a seguito del consenso espresso dei creditori (art. 2500 quinquies comma 1 c.c.)
  2. a seguito del compimento delle formalità previste dal 2° comma dell’art. 2500 quinquies c.c.

Comunicazione e diniego costituiscono due atti giuridici distinti e non sono assimilabili alla proposta e all’accettazione che danno vita ad un contratto; da ciò se ne fa conseguire che per il diniego di adesione non va considerata necessaria la medesima forma della comunicazione, potendo essere manifestato in qualsiasi modo.
Per quanto concerne invece le formalità di cui al secondo comma dell’art. 2500 quinquies c.c., la norma prevede accanto alla raccomandata, l’utilizzo di altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento.
Come si vede, non vengono specificati gli “altri mezzi”, ma deve in ogni caso trattarsi di formalità che possano dare garanzia che la delibera di trasformazione sia pervenuta nella sfera di conoscenza dei creditori, come potrebbe essere la notifica di un atto a mezzo di ufficiale giudiziario, mentre non costituisce un valido equipollente la pubblicità che l’atto di trasformazione redatto con rogito notarile abbia conseguito mediante la registrazione.
Sulla base di queste premesse, alcune delle quali già peraltro chiarite nel precedente parere reso da questa redazione, il problema che si deve affrontare adesso è quello di come mettere in esecuzione la sentenza resa contro la società risultante dalla trasformazione relativamente ad obbligazioni sociali sorte prima del realizzarsi di tale negozio giuridico ed in particolare della azionabilità di tale sentenza contro il socio accomandatario della originaria società.
Innanzitutto va detto che non sarà possibile notificare titolo e precetto ex art. 479 e ss. c.p.c. contestualmente alla società condannata ed al socio accomandatario della trasformata s.a.s., in quanto soggetto obbligato per effetto della trasformazione risulta essere soltanto la società a responsabilità limitata.
Peraltro, deve osservarsi che anche in ipotesi di mancata trasformazione e di sopravvivenza della originaria s.a.s., l’intimazione di pagamento poteva esser fatta soltanto contro la società in accomandita, godendo il socio accomandatario del c.d. beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale previsto dal codice civile all’art. 2304, dettato in materia di società in nome collettivo e richiamato dal combinato disposto degli artt. 2318 e 2315 c.c., norme le quali dispongono che i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi della società in nome collettivo e che alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla società in nome collettivo in quanto compatibili.
Ciò porta ad escludere, come prospettato dal richiedente il parere, la possibilità di instaurare due giudizi separati, pur se in tempi diversi, contro la s.r.l. e contro il socio accomandatario; né peraltro a nulla varrebbe azionare il titolo esecutivo contro la società soccombente, facendo riserva di agire successivamente contro il socio accomandatario per evitare una presunta tacita remissione del credito, in quanto tale diritto già viene riconosciuto al creditore sociale ex lege nei confronti del socio o dei soci che abbiano assunto responsabilità illimitata nell’ipotesi in cui sia stato invano previamente escusso il patrimonio sociale.

A questo punto, il nodo che resta da sciogliere è quello di stabilire se, una volta aggredito inutilmente il patrimonio della s.r.l. per il recupero del proprio credito, lo stesso creditore possa porre in essere atti di esecuzione contro colui il quale rivestiva la veste di socio accomandatario nella originaria s.a.s.
Una chiara risposta a tale quesito si rinviene in una significativa sentenza in materia della Corte di Cassazione, e precisamente Cass. Civ. Sez. I del 18 novembre 2013 n. 25846, pronunciata in materia di responsabilità illimitata dei soci, fallimento della società ed estensione del fallimento ai soci.
Chiarito che l’omessa (od insufficiente) comunicazione della trasformazione di società personale in società di capitali lascia sussistere la responsabilità illimitata dei soci verso i creditori sociali, la sentenza in questione individua nel compimento delle necessarie formalità presso il registro delle imprese lo spartiacque della responsabilità, con la conseguenza che i soci della preesistente società personale rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali sorte sino a tale pubblicità, mentre per i debiti nati successivamente ad essa ne risponde soltanto la società.
Pertanto, non sussistendo nel caso di specie un consenso espresso o tacito alla trasformazione, peraltro mai formalmente comunicata, una volta azionato inutilmente il titolo esecutivo contra la nuova società e sulla scorta, preferibilmente, di un verbale di pegno infruttuoso o incapiente, sarà possibile agire esecutivamente contro il vecchio socio accomandatario, responsabile ex art. 2740 c.c. con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Qualora poi anche il patrimonio di costui non dovesse risultare capiente, varrà quanto detto nella sopracitata sentenza della Corte di Cassazione n. 25846/2013, ossia sarà possibile chiedere il fallimento della società risultante dalla trasformazione, mentre i soci illimitatamente responsabili, in applicazione dell’art. 10 l. fall. sul fallimento dell’imprenditore che ha cessato l’attività, potranno essere dichiarati falliti «in estensione» del fallimento sociale solo se tra la dichiarazione del fallimento medesimo e l’esecuzione delle predette formalità nel registro delle imprese sia passato meno di un anno.




ANTONIO N. chiede
mercoledì 19/10/2016 - Campania
“FATTO: Nel procedimento civile introdotto nel 2009 da Tizio contro la società “Alfa s.a.s. di Mario Rossi & C. con sede in Milano (NA) alla via G. Mazzini n. 16 p.iva n. 00123456789” - di cui socio accomandatario era Mario Rossi – il ricorrente ne chiedeva la condanna al pagamento di competenze lavorative.
Nel corso del giudizio la società convenuta depositava telematicamente (PCT) NOTE ILLUSTRATIVE per l’Alfa s.r.l. già Alfa s.a.s. di Mario Rossi & C. con sede in Milano (NA) alla via G. Mazzini n. 16 p.iva n. 00123456789”.
Il giudicante, sulla base di detta espressione verbale ed accogliendo parzialmente la domanda nel merito, condannava la società “l’Alfa s.r.l.”, con la conseguenza che il socio accomandatario Mario Rossi – unico proprietario di beni immobili che garantivano al ricorrente la concreta possibilità di realizzare in toto il suo credito – è stato sottratto alla sua responsabilità personale, sussidiaria ed illimitata per le obbligazioni insorte al tempo in cui la società convenuta era una società in accomandita semplice.
In seguito alla comunicazione a mezzo pec della suddetta sentenza, il ricorrente apprendeva, da visura C.C.I.A.A., che in data 27.05.2015 la società convenuta Alfa s.a.s. di Mario Rossi & C era stata trasformata nella società Alfa s.r.l., mantenendo immutate sede legale e partita iva.
Premesso che dalla lettura degli atti di causa emerge che:
-la parola “trasformazione” non è stata mai usata nelle predette NOTE ILLUSTRATIVE e nei verbali ed atti di causa;
-dette NOTE ILLUSTRATIVE non sono state supportate da idonea documentazione attestativa della predetta operazione e sono prive dei requisiti minimali riferibili alla deliberazione di trasformazione;
-in seguito alla trasformazione ed al deposito delle predette note illustrative, la società trasformata non ha mai inviato al ricorrente alcuna comunicazione, né con raccomandata a/r, ne a mezzo pec, telegramma, telefax o notifica con ufficiale giudiziario;
- l’avverbio “già” è di per sé equivoco per potersi intendere in modi differenti e cioè: che si si tratti di trasformazione societaria ovvero di altra operazione straordinaria quale fusione per incorporazione, scissione e/o cessione di ramo di azienda,
SI DOMANDA:
1) Il mero deposito telematico pendente il giudizio delle NOTE ILLUSTRATIVE di controparte recanti in epigrafe l’espressione per “l’Alfa s.r.l. già Alfa s.a.s. di Mario Rossi & C. con sede in Milano (NA) alla via G. Mazzini n. 16 p.iva n. 00123456789” di per sé può essere ritenuto, per quanto in premessa, come notizia dell’avvenuta trasformazione societaria della s.a.s. in s.r.l. e, quindi, valere come valida ed efficace comunicazione della deliberazione di trasformazione equipollente a quella richiesta dall’art. 2500, quinquies c.c. secondo cui essa va fatta al creditore sociale per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento?
2) Il deposito telematico può essere ritenuto anche valida comunicazione, sia pure in via surrogatoria, nei confronti del procuratore costituito dal ricorrente in virtù di procura alle liti nella quale, tra l’altro, non è contenuta una espressa autorizzazione in tal senso?
3) Può ammettersi prova per testi sulla circostanza che il ricorrente ha sempre avuto un comportamento univoco e concludente tendente a negare la liberazione del socio accomandatario Mario Rossi dalle obbligazioni della s.a.s. prima e dopo il deposito delle predette NOTE ILLUSTRATIVE?
4) La presunzione di cui fa cenno il citato articolo 2500 quinquies c.c. è una presunzione iuris tantum o iuris et de iure?”
Consulenza legale i 24/10/2016
Ai sensi dell’art. [[n2500 quinquies cc]] c.c., la trasformazione della società da società di persone (quale la s.a.s) in società di capitali (quale la s.r.l.) libera i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sorte prima degli adempimenti previsti dall’art. 2500, terzo comma c.c. (i c.d. adempimenti pubblicitari obbligatori per rendere nota la trasformazione della società), tranne nel caso in cui i creditori sociali abbiano manifestato il loro dissenso. In altre parole, qualora i creditori sociali, regolarmente interpellati, abbiano espressamente dato il loro consenso alla trasformazione e/o non abbiano adempiuto nel termine previsto (sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione), i soci diventeranno limitatamente responsabili anche per le obbligazioni precedenti (nei limiti quindi dei conferimenti effettuati).

Per rispondere alle prime tre domande del suo quesito (che si trattano insieme per mera esemplificazione narrativa), occorre precisare che, a seguito della riforma delle società, la forma della comunicazione ai creditori sociali ai fini dell’art. 2500 quinquies c.c. non è libera.
Ora, infatti, è richiesta la comunicazione mediante raccomandata o, in alternativa, mediante qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, verosimilmente un mezzo cartaceo o quantomeno materialmente apprensibile (fax, telegramma, posta elettronica, notificazione manuale anche da parte di agenti che non facciano parte dell'amministrazione postale, purché si dia prova dell'avvenuta ricezione, ecc.); laddove, invece, prima della riforma l'unico mezzo consentito, in alternativa alla raccomandata, era rappresentato dalla notificazione a mezzo ufficiale giudiziario.

Non si può pertanto ritenere che il deposito delle note illustrative in sede processuale possa, a parere di chi scrive, essere considerato equivalente ad un atto recettizio indirizzato personalmente al creditore: di fatto, il creditore Tizio ha scoperto la trasformazione della società per puro caso, laddove la legge è chiara ed univoca nel ritenere che sia onere dei soci comunicare la trasformazione ai creditori sociali.
In altre parole, il socio accomandatario della Alfa s.a.s., in assenza di qualsivoglia comunicazione ai creditori sociali, continua ed essere illimitatamente responsabile per le obbligazioni pregresse (peraltro, pare proprio questo il caso di specie, posto che la causa di lavoro venne iniziata nel 2009 per retribuzioni maturate ed eventualmente maturande nel corso di causa – già conclusa). Pertanto, il Rossi sarà illimitatamente responsabile per le obbligazioni precedenti la trasformazione, e limitatamente responsabile per quelle successive (nei limiti – si ribadisce – della quota conferita). Ciò in uno con la giurisprudenza che ha affermato come “la liberazione del socio dalle obbligazioni preesistenti alla trasformazione è fatto diverso dalla cessazione della responsabilità illimitata. Invero, in mancanza del consenso esplicito o presunto dei creditori alla trasformazione di una società di persone in società di capitali, il socio illimitatamente responsabile della prima non è liberato dalle obbligazioni sociali contratte sino al momento della trasformazione e continua a risponderne illimitatamente; tuttavia, dopo che la trasformazione ha avuto luogo soltanto la società risponde delle nuove obbligazioni sociali non essendo prevista alcuna ultrattività della responsabilità illimitata del socio, incompatibile con la disciplina delle società di capitali” (così C. Cass., 11/11/2013 n. 25846).

Per ciò che concerne il “tipo” di presunzione, ad una rigorosa interpretazione letterale della disposizione del secondo comma dell’articolo in commento questa parrebbe essere presunzione assoluta. Infatti il legislatore specifica quando il consenso si presume: il creditore rimasto inerte a cui è pervenuta regolare comunicazione non potrà fare alcunché per tornare sui suoi passi. Ciò anche in relazione con la ratio della riforma della società che ha ampliato a sessanta giorni il termine per la manifestazione espressa del dissenso alla trasformazione.

Piero G. chiede
lunedì 11/01/2016 - Marche
“Salve, ho preso nota del Vs commento al secondo comma dell'art.2500 quinquies Cod.Civ., ove è precisato che "La comunicazione della deliberazione di trasformazione da farsi ai sensi dell'articolo 2499 non deve contenere l'intera delibera, ma è sufficiente che contenga la notizia dell'avvenuta trasformazione, ovvero il richiamo agli estremi della delibera.". Chiedo quindi se la seguente comunicazione inviata ai creditori:" Si comunica che la Alfa Sas di Tizio Caio & C.Sas si è trasformata in Beta Srl con atto Notaio Sempronio in data XX/YY/ZZ" sia sufficiente per la liberazione dalla responsabilità del socio accomandatario per le obbligazioni sociali e, in caso affermativo, quali decisioni di Tribunali di merito o di Cassazione possano attestarlo. Preciso che alla data della comunicazione ai creditori di cui sopra l'atto di trasformazione era già stato depositato presso il Registro delle Imprese ed era conoscibile, attraverso semplice visura, in ogni sua parte (perizia giurata di stima, delibera di trasformazione e atto costitutivo trasformata).”
Consulenza legale i 16/01/2016
Nel caso descritto vi è stata una trasformazione societaria che si presume essere avvenuta nel rispetto della relativa disciplina ed essere stata sottoposta alle relative forme di pubblicità, necessarie affinché essa abbia effetto (art. 2500 del c.c.). È quindi seguita comunicazione della trasformazione ai creditori, da presumersi effettuata con raccomandata o altro mezzo idoneo a provarne il ricevimento, ex art. 2500 quinquies co. 2 c.c..

La disciplina della responsabilità dei soci è dettata dall'art. 2500 quinquies stesso, il quale statuisce che la trasformazione non libera i soci illimitatamente responsabili (tra cui i soci accomandatari di sas) per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti di cui all'art. 2500 co. 3 c.c. se non risulta che i creditori sociali hanno dato il consenso alla trasformazione. Secondo il successivo co. 2 dell'art. 2500 quinquies c.c. il consenso si presume se i creditori cui la trasformazione è stata comunicata nei modi previsti non lo hanno espressamente negato entro 60 gg dalla comunicazione.

Quanto al richiamato principio, esso è stato espresso dalla giurisprudenza con la sentenza della Cassazione 11994/2002 (si precisa che non sono molte le pronunce rinvenute sul tema). La massima che viene ricavata dalla sentenza è la seguente: "In tema di trasformazione societaria, la norma di cui all'art. 2499 c.c., a mente della quale, dell'avvenuta trasformazione di un ente (nella specie, da società in accomandita semplice in Srl), va data «comunicazione» ai soci, deve essere interpretata nel senso che la predetta comunicazione non ha funzione di portare a conoscenza del socio destinatario l'intero contenuto della deliberazione di trasformazione, essendo, per converso, sufficiente che essa contenga la semplice notizia dell'avvenuta trasformazione - ovvero il semplice richiamo degli estremi della delibera stessa - atteso che, sulla base di tale notizia, il socio destinatario è in condizione di tutelare i propri interessi manifestando il proprio dissenso alla liberazione dei soci illimitatamente responsabili".

Il richiamo all'art. 2499 c.c. (vecchio testo) può ritenersi validamente riferibile all'attuale art. 2500 quinquies (le modifiche introdotte non rilevano ai sensi delle considerazioni che seguono).
Il principio esposto dalla sentenza si inserisce in una motivazione più ampia. Nello specifico, la questione affrontata era se fosse necessario comunicare il contenuto della delibera di trasformazione, anche al fine di consentire un consenso informato del creditore. La Corte ha sin da subito affermato che non è necessario comunicare il contenuto della delibera ma comunicare (e non notificare) il fatto dell'avvenuta delibera. Questo perché la funzione della comunicazione è far decorrere il termine di decadenza entro il quale il creditore deve scegliere se opporsi o meno. La sentenza ricava da ciò che, circa gli interessi tutelati dalla norma, quello che rileva per il destinatario non è tanto sapere l'iter che ha portato alla delibera "quanto la notizia (circostanziata) della deliberazione, nonché dell'intenzione dei soci di liberarsi della loro responsabilità illimitata per le obbligazioni precedentemente assunte dalla società, che, come ha ritenuto il giudice di merito, può essere efficacemente espressa anche con il richiamo all'art. 2499 c.c.". Nel caso di specie (secondo quanto si legge nella sentenza) la comunicazione conteneva anche il richiamo all'art. 2499 c.c. ed ai suoi effetti ed indicava l'avvenuta registrazione della trasformazione nel registro delle imprese.

Questo principio era stato già affermato dalla sentenza del Tribunale di Lecce, 16/11/1990: "Si può, pertanto, concludere che il riferimento dell'art. 2499, 2° co., c.c., alla «deliberazione di trasformazione» non impone di inviare ai creditori il testo della deliberazione medesima, ossia il verbale ad essa relativo, essendo sufficiente, ai fini della presunzione di consenso, dare ai propri creditori esplicita notizia del mutamento del tipo sociale con l'informarli a mezzo raccomandata che è stata adottata deliberazione di trasformazione" (si dispone solo di alcuni passaggi della sentenza, reperita in Commentario al codice civile, a cura di Paolo Cendon, 2010).

Altre sentenze hanno invece riconosciuto che la mera comunicazione dell'avvenuta trasformazione non è sufficiente, essendo necessario inviare la delibera stessa nonché la relazione di stima o la situazione patrimoniale (Tribunale di Prato 14/10/2002, Tribunale di Varese 29/11/1985; anch'esse reperite in Commentario al codice civile, a cura di Paolo Cendon, 2010).

Alla problematica esposta, dunque, si dovrebbero ritenere applicabili i principi espressi da Cass. 11994/2002, in quanto prevalenti su quelli (di merito e più risalenti) enunciati dalle pronunce da ultimo citate. Tuttavia, nel caso di specie, la comunicazione potrebbe essere ritenuta inidonea a produrre gli effetti di cui all'art. 2500 quinquies, in particolare sotto due profili.
Innanzitutto, manca nella stessa l'indicazione che la delibera è stata trascritta, ciò che potrebbe indurre a ritenere non sufficientemente circostanziata la notizia. In secondo luogo, la comunicazione nulla dice circa l'intenzione dei soci di liberarsi dalla responsabilità illimitata: sebbene si tratti di un effetto di legge, conoscibile con opportuni accorgimenti, la Cassazione ha ritenuto che questa indicazione sia importante per il creditore destinatario della comunicazione proprio per la ratio sottesa alla norma. Ed, invero, ciò sembra effettivamente necessario perché il creditore riceva quel minimo grado di informazione utile al fine di poter opporsi.

In conclusione, anche volendo seguire l'orientamento meno formalista, non si può dire con certezza che il contenuto della comunicazione indicata nel quesito possa essere ritenuto sufficiente ad integrare quello necessario alla liberazione dei soci ex art. 2500 quinquies c.c..