(massima n. 1)
In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilitā personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non č collegata alla mera titolaritā della rappresentanza dell'associazione stessa, bensė all'attivitā negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi: peraltro, l'operativitā di tale principio in materia tributaria non esclude che per i debiti d'imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano "ex lege" dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell'associazione nel periodo di relativa investitura. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 30/03/2010)