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Articolo 69 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Dispositivo dell'art. 69 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:

  1. 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
  2. 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell'articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.

Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali.

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Consulenze legali
relative all'articolo 69 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

F. L. chiede
giovedì 26/09/2024
“Il mio nuovo amministratore di condominio è un geometra.

Durante la prima assemblea condominiale ha richiesto di far variare le tabelle millesimali e, in qualità di tecnico, si è fatto assegnare l'incarico dall'assemblea.

I risultati delle nuove tabelle millesimali sono sorprendenti. Tutti gli inquilini che hanno dato l'incarico al nuovo amministratore hanno avuto un beneficio.

In particolare l'amministratore ha assegnato i seguenti coefficienti di destinazione:

Appartamenti 1,00.
Negozi 1,50.
Uffici, Studi professionali, etc 1,10.
Laboratori Artigianali 1,50.
B&B/Affittacamere 1,80.

Inutile dire che i proprietari che hanno un appartamento affittato ad un B&B/affittacamere hanno preso una batosta mostruosa su tutte le tabelle e in particolar modo su quelle che riguardano Androne, Scala ed Ascensore.

È normale o possibile attribuire un coefficiente di destinazione pari ad 1.80 per un B&B?

Le tabelle erano state approvate da un'assemblea straordinaria che è stata annullata per difetto di notifica.

Adesso l'assemblea è stata riconvocata e l'assemblea, forte della maggioranza, vuole muoversi nella stessa direzione (confermando nuovamente l'amministratore/tecnico, e approvando quelle tabelle millesimali).

Cosa posso fare?

Ps: una volta effettuato il pagamento allegherò il pdf della relazione tecnica di modo che possiate visionarla.”
Consulenza legale i 01/10/2024
Le tabelle millesimali hanno la funzione di esprimere il valore dei singoli appartamenti ragguagliandolo a quello dell'intero stabile.
Contrariamente a quello che si possa pensare, la normativa attorno alla loro modalità di redazione è assolutamente scarsa, per non dire inesistente, e i tecnici edili nella predisposizione di tale fondamentale documento si rifanno principalmente ad una vecchia circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, ormai molto datata, la n.12480/1966.
L’applicazione di tale circolare esula la materia legale per entrare in altri settori professionali: in questa sede possiamo dire che per determinare il singolo rapporto millesimale il tecnico deve applicare diversi coefficienti.
Alcuni di questi coefficienti si rifanno ad elementi oggettivi propri della singola unità immobiliare, come per esempio la superficie utile, la superficie calpestabile, il piano in cui sono collocati ecc. ecc. Affianco a tali elementi vi sono i coefficienti soggettivi, definiti così dalla giurisprudenza proprio perché la loro modalità applicativa dipende dalla sensibilità professionale del singolo tecnico a cui vengono commissionate le tabelle: in questo secondo gruppo possiamo certamente fa rientrare il coefficiente di destinazione.

Tale distinzione tra i coefficienti non è sicuramente secondaria. Per la giurisprudenza, l’unico errore nella applicazione dei coefficienti che può giustificare una impugnazione della tabella millesimale è quel tipo di errore che ricade su aspetti di fatto e di diritto, che riguardano la determinazione degli elementi necessari al calcolo del valore delle singole unità immobiliari, oppure a circostanze sopravvenute relative alla consistenza dell’edificio o delle sue porzioni, che incidano in modo rilevante sull’originaria proporzione dei valori (tra le tante, Cass.Civ. n.19797/2016). Per fare un esempio pratico è possibile fondare una impugnazione delle tabelle millesimali quando il tecnico abbia erroneamente calcolato la superficie calpestabile della singola unità immobiliare; per i giudici invece non è accoglibile l’impugnazione della tabella basata su una errata applicazione dei coefficienti soggettivi, e questo perché l’assemblea nel dare l’incarico al singolo tecnico ha manifestato la sua fiducia soprattutto nelle sue valutazioni personali nell’applicare proprio quel tipo di coefficiente.

Nel caso specifico i margini per proporre una qualche contestazione al lavoro svolto dall’amministratore sono piuttosto ridotti, proprio perché esse si basano sugli aspetti soggettivi del lavoro del tecnico: è molto probabile, infatti, che la maggioranza dei condomini abbia proprio dato incarico di revisionare le tabelle millesimali vigenti con il preciso scopo di tenere conto delle nuove destinazioni a b&B di alcuni appartamenti ricompresi nello stabile. Ovviamente è sempre possibile però far visionare il lavoro dell’amministratore da un proprio tecnico di fiducia, il quale eventualmente potrà visionare l’operato del suo collega e verificare in particolare se quest’ultimo non abbia compiuto errori tali da giustificare una contestazione delle tabelle da lui predisposte, errori che però dovranno andare nella direzione prevista dalla giurisprudenza sopra citata.


G. F. chiede
giovedì 26/09/2024
“Salve, nel 1999 ho chiuso completamente un terrazzo del mio appartamento al 6° e ultimo piano. Nel 2004 l'ho condonato (condono Berlusconi). Il nuovo amministratore (dal 2010) mi dice sempre "scherzando" che non sono in regola perchè non ho l'OK degli altri condomini. Quando l'ho chiuso non lo sapevo neanche e il vecchio amministratore non mi detto niente. Dal 2018 però il nuovo amministratore mi ha aumentato i millesimi considerando il terrazzo come chiuso. Questo aumento di millesimi lo posso considerare come assenso/approvazione da parte dell'amministratore/condominio sulla chiusura?
Grazie”
Consulenza legale i 01/10/2024
Il quesito presenta diversi aspetti poco chiari.
Innanzitutto, dopo aver chiesto alcuni chiarimenti al suo autore, si è capito che la terrazza, ai sensi dell’art. 1126 del c.c., è una parte dell’edificio in proprietà esclusiva, la quale funge però anche da copertura per i piani sottostanti.
Da questo si evince come l’assemblea non abbia alcun potere sulla gestione di quel manufatto se non per la copertura che essa offre ai piani sottostanti. Per tale motivo, non è dato capire quale sorta di autorizzazione l’autore del quesito avrebbe dovuto richiedere alla assemblea, posto che il terrazzo è un bene di sua esclusiva proprietà, e certamente tale intervento non ha pregiudicato o comunque compromesso la copertura che tale manufatto offre agli appartamenti sottostanti. Detto ciò, certamente il fatto che le tabelle recepiscono questa modifica può costituire una accettazione implicita da parte degli altri condomini. Si tenga anche conto che i lavori sono terminati ormai da più di un ventennio: per tale motivo semmai sorgessero all’interno della compagine condominiale delle contestazioni in merito, lei avrebbe buon gioco nell’eccepire l’intervenuta usucapione ex art 1158 del c.c. (Cass.Civ. n.7727/00).


Detto questo bisognerebbe tenere conto di un altro aspetto. Tra i poteri che la legge attribuisce all’amministratore, non rientra certamente l’iniziativa di conferire un incarico ad un tecnico per procedere alla modifica delle tabelle millesimali vigenti: semmai, l’amministratore ha il compito di applicare le tabelle esistenti per effettuare il riparto degli oneri condominiali e garantire il funzionamento della assemblea.
Invero, a mente dell’art. 69 disp.att del c.c., l’iniziativa di modificare le tabelle millesimali, spetta alla assemblea, la quale deve preventivamente conferire un incarico ad professionista che predisponga la modifica. Se l’iniziativa di modificare le nuove tabelle è stata una impropria scelta unilaterale dell’amministratore, è necessario che esse vengano poi prontamente ratificate dalla assemblea: diversamente, se i condomini si metteranno di traverso, i costi per la loro redazione non potranno essere imputati al condominio, ma dovranno essere sostenute direttamente dall’amministratore, il quale ha speso impropriamente il nome del condominio senza le preventive autorizzazioni.
La maggioranza per approvare la modifica alle tabelle millesimali è quella prevista dal 2° comma dell’art. 1136 del c.c.: maggioranza degli intervenuti che rappresentano almeno la metà del valore dell’edificio, 500 millesimi.


P. P. chiede
venerdì 05/07/2024
“Buongiorno,

sono proprietario di un appartamento di 120 mq al piano terra in un piccolo condominio.

L'appartamento è interessato ad un consolidamento strutturale e alla riparazione del tetto in contesto di Condominio parziale.
Il problema è che l'ingegnere che ha eseguito i calcoli, probabilmente dopo aver visitato il catasto, ha aggiunto più di 50 mq. al mio appartamento, comprendendo nella spesa la cantina annessa e le scale di accesso alla stessa, che da rogito invece risultano compresi nei 120 mq (stiamo parlando di un vecchio appartamento e cmq al catasto non ci sono misure della cantina, nella mappa c'è solo un disegno che indica la presenza di un locale sotto il salotto.) Insomma, da 20 anni pago 60,11 millesimi e ora me ne vengono attribuiti circa 30 in più, con una differenza totale sulla spesa che si aggira sui 9000 euro.

Preciso che non è stata MAI votata una revisione dei millesimi e non esiste nessuna delibera riguardo la revisione degli stessi. Infatti ho negato l´accesso al mio appartamento per “misure” di cui non è stata data motivazione.
Aggiungo inoltre che la comunicazione con l´amministratore è praticamente impossibile.

Questo intervento dovrebbe essere eseguito a Settembre e praticamente ora sono sollecitato al pagamento delle prime 2 rate, per una totale di circa 17000 Euro, nonostante oltretutto gli accordi prevedessero la distribuzione dei soldi all'azienda con la formula 15% al contratto e restante diviso in 3 parti successivamente. (inizio lavori/metà lavori/termine).
Finalmente, dopo 2 mesi, sono riuscito ad ottenere la documentazione che allego (mappa fatta dall'ingegnere e tabella millesimale adattata a Condominio parziale).
Allego inoltre le tabelle millesimali, la prima del 2004 e l'ultima che ho ricevuto datata 2024 e una copia della pagina del rogito dove si chiariscono i mq. (ho comprato da Rossini).

Preciso inoltre che nei calcoli manca completamente riferimento al passo carraio d'ingresso alla corte, interessato alla riparazione del tetto. Spesa a cui dovrebbe partecipare tutto il condominio. Questa cosa è stata fatta notare anche dagli altri condomini interessati e a cui è stato detto che i calcoli verranno sistemati “alla fine”…
Non c'è inoltre nessun riferimento al ballatoio del piano superiore, coperto dal tetto ma non sopra casa mia.

Quindi vorrei sapere se ho ragione a rifiutare le quote e a pretendere un ricalcolo o se esiste qualche procedura che permetta all´ingegnere o all'amministratore di cambiare la mia quota millesimale in questo contesto.

Ringrazio in anticipo,
cordiali saluti”
Consulenza legale i 12/07/2024
Sulla base di quello che si è intuito, parrebbe che siano state approvate delle tabelle millesimali ad hoc relative ad un condominio parziale, da applicare per suddividere gli importi di alcuni lavori di ristrutturazione che interessano proprio la parte dell’edificio che costituisce il condominio parziale medesimo. È molto probabile che il motivo di questa scelta risieda nel fatto che in precedenza non esistevano nel condominio delle tabelle riferibili al condominio parziale: è stato quindi necessario predisporle. Questa prassi non può definirsi di per se vietata, è ovvio però che le tabelle devono essere corretti da un punto di vista dei calcoli e delle misurazioni, cosa che pare non sia avvenuto nel caso specifico: le spese straordinarie sono state quindi suddivise in base a dei millesimi errati, anche se preventivamente approvati dalla assemblea.
Purtroppo, però, non vi sono molti margini di intervento da un punto di vista legale in quanto è molto probabile che i termini per impugnare la delibera di approvazione del riparto dei lavori sia ormai irrimediabilmente decorso. Si ricorda infatti che l’art. 1137 del c.c. prevede che le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio possono essere impugnate innanzi alla autorità giudiziaria dai proprietari assenti o dissenzienti, ma questo deve essere fatto entro il termine di 30 giorni decorrenti per coloro che erano presenti alla riunione condominiale dal giorno della riunione medesima e per coloro che non erano presenti dal giorno in cui viene loro comunicato il verbale della riunione.

Decorso tale termine senza aver proposto opposizione, quanto deciso dalla assemblea diventa inoppugnabile e quindi obbligatorio per tutti i condomini, anche se contrari, e indipendentemente dal fatto che sia stato approvato un riparto di spesa errato. Tale ultima circostanza non può infatti definirsi un vizio di nullità che giustificherebbe una impugnazione anche oltre i termini indicati dall’art. 1137 del c.c.: in questo senso ormai la giurisprudenza è assolutamente chiara e costante dopo ben due interventi delle Sezioni Unite della Corte di cassazione nel 2005 e nel 2018.
Se sono decorsi i termini di cui all’art. 1137 del c.c. non vi è margine per impugnare il riparto di spesa già approvato e quindi è obbligatorio pagare gli oneri condominiali che da esso derivano.

Se le nuove tabelle millesimali venissero utilizzate anche per ripartire nel futuro ulteriori spese, e quindi divenissero di uso comune nel condominio, vi potrebbero essere però gli estremi per procedere ad una loro correzione ai sensi degli artt. 68 e 69 delle disp.att. del c.c., sostenendo l’esistenza di errori di calcolo nella loro predisposizione.
Purtroppo, se anche si giungesse ad una correzione delle tabelle, questo sarebbe applicabile per i nuovi riparti di spesa e non rimetterebbe in discussione quanto già deciso in passato dalla assemblea, poiché divenuto inoppugnabile. Cass.Civ. sent. n. 12405/20 ha infatti escluso che il condomino leso da un riparto di spesa errato a causa di tabelle millesimali a loro volta risultate errate possa esperire una azione di ingiustificato arricchimento nei confronti degli altri condomini che se ne sono avvantaggiati. Gli ermellini hanno fondato tale decisione proprio sul fatto che il riparto di spesa era ormai divenuto incontestabile. I margini di manovra per recuperare quanto speso in passato sarebbero piuttosto bassi.

S. F. chiede
giovedì 09/05/2024
“Argomento: Quote millesimali.
PREMESSA: L'appartamento di cui sono proprietario fruisce del terrazzo dell'immobile adiacente di proprietà di terzi estraei al condominio dove rientra il mio appartamento.
Tale superficie è stata calcolata e addizionata alla mia proprietà ai fini della quantificazione dei millesimi a me attribuiti.
Si chiede se è corretto che mi vengano attribuiti millesini della superficie del terrazzo di cui non sono proprietario e non ricade nel medesimo condominio dell'appartamento.
Grazie.
Cordialmente

Consulenza legale i 13/05/2024
In realtà il suo quesito deve essere prima di tutto rivolto ad un tecnico edile (come, ad esempio, un geometra), il quale dovrà fornire il suo punto di vista sulla struttura del complesso edile in cui è ricompreso il suo appartamento e la terrazza pertinenziale.
Se, infatti, la terrazza, seppur pertinenziale al suo appartamento, è ricompresa in un edificio che rappresenta un corpo di fabbrica distinto rispetto a quello in cui è ricompreso il suo appartamento, è ovvio che la superficie della terrazza non deve essere presa in considerazione ai fini del calcolo deimillesimi: se invece, i due cespiti sono ricompresi in un unico corpo di fabbrica, e quindi in definitiva sono ricompresi nel medesimo condominio, il calcolo dei millesimi potrebbe essere corretto.
Quanto detto, tuttavia, è un giudizio che deve essere però fatto da un tecnico edile: se poi, il parere di tale figura professionale confermerà i suoi dubbi, il legale utilizzerà proprio tale parere per muovere ai sensi dell’art. 69 disp. att. del c.c. le dovute contestazioni al condominio.


A. Z. chiede
lunedì 12/02/2024
“Buongiorno,

Il 29/3/2022 ho acquistato un locale un tempo esercizio commerciale, pagandolo 26.000€. Al piano terra di un palazzo sito in XXX (portone) che affaccia su un cortile ad uso condominiale coi parcheggi disegnati e non assegnati. L'immobile è stato acquistato già con il cambio di destinazione d'uso effettuato a C2. Non ha riscaldamento, solo wc e acqua fredda. Non ha finestre e confina con il portone, il vano scale, un locale posto nel retro ad uso rimessa e il locale tecnico del condominio. Davanti non ha passo carrabile poichè il condominio non ha accettato la richiesta di utilizzo a box essendo il locale affacciato su cortile privato.
L'immobile è utilizzato come cantina ed è pertinenziale alla nostra abitazione che si trova in una via vicina.

Allego piantina.

Il problema è il seguente, ed è relativo all'attribuzione dei millesimi riscontrata settimana scorsa, il condominio recentemente dopo essersi visto rifiutare il superbonus al 110 ha deciso di ripiegare sul 65% ed effettuare i lavori di cappotto, facciate, rifacimento lastrico solare ed antisismico. Come riportato nei documenti e nei verbali di assemblea che allego come allego la tabella millesimale.
Nella stessa nostra situazione si trovano altri 4 locali ad ex uso commerciale e la rimessa di 200mq ad uso parcheggio posta nella parte posteriore del palazzo.

Stando a questi prospetti i costi a nostro carico calcolati dall'amministrazione sarebbero circa di 25.000,00 €, una cifra apparentemente sproporzionata rispetto al valore dello stesso, inoltre alcuni appartamenti ad uso abitativo posti ai piani superiori, e con valore e metratura chiaramente superiore pagano la stessa cifra o addirittura meno. La rimessa da 200mq posta nella parte posteriore del palazzo invece pur ''fruttando'' ed essendo grossa 4 volte il mio locale andrebbe a pagare meno.
Inoltre il cappotto non interesserebbe nemmeno la facciata presente sui negozi, essendo una striscia di muro la cui dispersione termica è minima.

C'è modo di intervenire e capire come non pagare o pagare in una maniera proporzionalmente corretta questi interventi?”
Consulenza legale i 17/02/2024
Purtroppo, c’è poco margine di manovra per evitare oggi di far fronte alla spesa già approvata dal condominio.

Analizzando gli artt. 1123 e ss. del c.c. si evince, come principio generale, che le spese attinenti alla conservazione e manutenzione delle parti comuni del palazzo sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.
Tale principio normativo viene poi tradotto in termini numerici dalle tabelle millesimali previste e disciplinate dagli artt. 68 e 69 delle disp.att. del c.c.: è appunto attraverso le tabelle millesimali che l’amministratore effettua il suo riparto tra tutti i condomini delle spese annualmente sostenute nella gestione dello stabile, andando poi a determinare l’ammontare degli oneri per ciascun condomino alla chiusura della gestione.

Quindi se si ritiene che la spesa richiesta dal condominio sia eccessiva in relazione alla specifica proprietà, bisognerebbe prima di tutto capire se i millesimi associati ad essa sono stati calcolati in maniera corretta.
L’art. 69 disp.att. del c.c. al suo secondo comma prevede la possibilità che l’assemblea deliberi la modifica delle tabelle vigenti con le maggioranze indicate dal 2° comma dell’art. 1136 del c.c., quando esse siano affette da un errore, oppure quando vi siano state successivamente alla loro predisposizione delle modifiche strutturali dell’edificio. Fuori da questi due casi le tabelle millesimali possono essere modificate solo all’unanimità.
Nel caso specifico, quindi, bisognerebbe prima di tutto far analizzare le tabelle attualmente vigenti e capire se esse siano errate in relazione alla proprietà di interesse.

La giurisprudenza (ad es. Cass.Civ. n.19797 del 04.10.2016) ha precisato che l’errore che rileva ai fini di una modifica a colpi di maggioranza delle tabelle millesimali è quell’errore di fatto o di diritto che riguardano la determinazione degli elementi necessari al calcolo del valore delle singole unità immobiliari, oppure a circostanze sopravvenute relative alla consistenza dell’edificio o delle sue porzioni, che incidano in modo rilevante sull’originaria proporzione dei valori. Inoltre la Cassazione ha chiarito come: "gli errori rilevanti ai fini della revisione delle tabelle devono essere causa di apprezzabile divergenza tra il valore attribuito nella tabella alle unità immobiliari e il valore effettivo delle stesse e inoltre devono essere verificabili obiettivamente, come avviene per le divergenze di estensione della superficie, di piano e simili; mentre, ai fini dell’errore, resta esclusa, nella stima degli elementi necessari per la valutazione ai sensi dell’art. 68 disp. att. cod. civ, la rilevanza dei criteri soggettivi, come i criteri d’ordine estetico e simili" (Cass., Sez. Un, n. 6222 del 24 gennaio 1997).

Se sulla scorta della giurisprudenza reperita un tecnico confermasse l’inesattezza delle tabelle indicate si potrebbe investire gli organi del condominio del problema (in particolar modo l’assemblea) è capire se vi sono i margini per poter giungere ad una modifica delle tabelle vigenti per mezzo di una delibera assembleare. Se così non fosse, vi potrebbero essere i presupposti per convenire in giudizio il condominio e ottenere un provvedimento della autorità giudiziaria che corregga le tabelle vigenti.

Ovviamente si può intuire come sia altamente improbabile far valere sul riparto delle spese inerenti i lavori straordinari riferiti nel quesito un eventuale errore ipoteticamente presente nelle attuali tabelle, e questo per due ordini di motivi: il primo, è che con ogni probabilità tale riparto è stato già approvato dall'assemblea e quindi i termini per impugnarlo sono già ampiamente decorsi; il secondo, è che l’amministratore, fino a quando non vi sarà una modifica vuoi assembleare vuoi per mezzo del giudice, dovrà utilizzare nel ripartire le spese le tabelle attualmente vigenti.
Nonostante questo, è opportuno porsi comunque il problema della correttezza delle tabelle vigenti nel palazzo in quanto un eventuale loro errore potrebbe comportare l’obbligo di corrispondere annualmente un importo elevato di spese condominiali in rapporto al valore della proprietà, andando potenzialmente a minare il valore di mercato del cespite di proprietà.


G. P. chiede
giovedì 22/06/2023
“Buongiorno,
Vi chiedo cortesemente, di farmi capire se posso considerare le tabelle millesimali allegate (COPIA 2) come deroganti ai criteri di legge oppure no. So bene che c'è scritto che le stesse sono formulate in funzione delle disposizioni del Codice Civile, ma francamente io ho i miei dubbi, che qui vi sintetizzo. Tali tabelle riportano, non in originale, firma e timbro di un geometra non più "in attività" oggi e all'epoca, sono state commissionate da un solo condomino e imposte letteralmente agli altri, senza alcuna approvazione in forma scritta, nè a maggioranza, nè all'unanimità .
Vi premetto che lo stabile ha due corpi fabbrica, come risultanti da planimetrie allegate alle tabelle, uno esterno principale e uno interno più piccolo a cui si accede dall'androne e poi dall'atrio condominiale, eccetto per una unità, sempre parte di questo corpo più piccolo, a cui si accede attraversando l'androne e salendo la prima rampa di scale comuni. Siamo in 9 condomini, di cui 3 nuovi (abbiamo acquistato tra il 2021 e il 2022) e non abbiamo il regolamento condominiale. In nessuno dei nostri rogiti, a parte che nel mio, si fa riferimento a tali tabelle; nel mio però c'è un riferimento con formula di stile a tabelle e regolamento (che non esiste) senza che le tabelle siano state allegate nè che venga citata, nel rogito, il valore in millesimi della mia unità immobiliare.

Vi specifico anche che di queste tabelle millesimali esiste una copia 1 (consegnata negli anni 90 ad un condomino storico dal condomino che all'epoca le aveva commissionate) e una copia 2 (appena ricevuta via mail dall'amministratore di recente nominato: io ho comprato da poco). Abbiamo fatto la prima assemblea in assoluto a marzo 2023 e l'amministratore ha accettato e dichiarato come vigenti tali tabelle senza neanche essere sicuro che tutti i nuovi condomini le avessero, nè essere certo dell'origine. Io stessa ho ricevuto questa copia a giugno 2023 dopo averla chiesta più volte all'amministratore: come potrete osservare, entrambe sono fotocopie, hanno le stesse date, la stessa firma, lo stesso timbro, e la stessa formulazione, ma cambiano in alcuni punti importanti oggetto dei futuri lavori che andremo a fare. Vi chiedo quindi di osservare la copia 2 e farmi capire se davvero queste tabelle sono conformi ai criteri legali o no: questo mi serve, in quanto, se come suppongo io tali tabelle derogano dai criteri di legge, allora è necessaria l'approvazione all'unanimità , che, non c'è mai stata nè nel passato, nè con le prime due assemblee fatte nel 2023. Oltre a ciò vi chiedo, chi, può accertarsi della conformità /difformità/deroga rispetto ai criteri legali delle tabelle, nel momento in cui questa non è espressa ma facilmente desumibile dalla relazione di calcolo? Pongo la domanda perchè i geometri mi dicono che è compito del legale e qualche avvocato a cui mi sono rivolta mi dice che è competenza del geometra.

I miei dubbi relativi alla conformità ai criteri legali riguardano i punti seguenti:

COPERTURA del FABBRICATO PRINCIPALE c.d lastrico solare: tale copertura risulta parte comune come da testamento (primo atto originario con cui l'unico proprietario frazionava le u.i tra tutti gli eredi: lo allego) quindi perchè la spesa viene suddivisa per 1/3 (include tutti i condomini, anche quelli non coperti dal lastrico solare del fabbricato principale e addirittura il condomino coperto solo dal lastrico solare di sua esclusiva proprietà) e 2/3 solo ai coperti? Non si dovrebbe applicare l'art.1123 c.3 del Codice Civile, imputando la spesa ai soli condomini coperti ? Questo in realtà viene fatto nella copia 1 a pag.4 che vi allego: da qui il sospetto che entrambe le copie siano state falsificate dal condomino che ha "imposto" le tabelle.

COLONNE FOGNANTI VERTICALI: già all'epoca della stesura delle tabelle, le colonne fognanti erano due per lato. Qui la ripartizione avviene per i soli utilizzatori ma in parti uguali. Di nuovo: perchè non si applica, per i soli utilizzatori, l'art.1123 C.C comma 3 ripartendo la spesa per millesimi di comproprietà come deve essere?

MANUTENZIONE AUTOCLAVE: come sopra. Abbiamo due linee idriche, una per lato, quindi due autoclavi: perchè la ripartizione è in funzione dei soli utilizzatori ma in parti uguali e non per millesimi di comproprietà? Le linee idriche erano ben distinte anche negli anni 90.

TABELLA E (utilizzata per la manutenzione delle scale): il riferimento è l'art.1124 C.C che, prima della riforma del condominio, afferma che la spesa va ripartita, considerando i proprietari dei diversi piani a cui le scale servono, in due quote ovvero una metà in ragione dei piani o porzioni di piano e l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo. Questa tabella però è formulata in deroga, secondo me, al Codice Civile in quanto ricavata da tre sotto-tabelle E1, E2 ed E3 che ripartiscono la spesa in questa misura: nella prima metà 50% sono inclusi anche tutti i condomini del piano terra a cui le scale non servono e sono calcolati con il 20% dei millesimi; la seconda metà della spesa viene ripartita in due distinte percentuali 40% in funzione dell'uso delle scale per accedere agli appartamenti (le pertinenze quali ammezzati e tettoie site sul lastrico solare del fabbricato principale non sono conteggiate) e 10% in funzione dell'accesso al lastrico solare . E' conforme questa suddivisione all'art.1124 C.C considerando che nella quota del 10% sono considerati i soli condomini coperti dal lastrico solare del fabbricato principale, dimenticandosi di quelli non coperti a cui però viene imputata 1/3 della spesa per la manutenzione della copertura del lastrico solare del fabbricato principale? Io credo di no.

Io sono un umilissimo ingegnere chimico: gli errori di calcolo li ho già trovati, ho trovato anche gli errori relativi all'applicazione dei coefficienti di riduzione (sono errori relativi all'applicazione impropria non alla scelta che so bene essere a discrezione del tecnico) ma non so chi contattare per capire se queste tabelle derogano o meno alle disposizioni del C.C: i geometri mi dicono che è competenza dei legali, qualche legale mi dice che è competenza del geometra e l'amministratore che è palesemente una persona di fiducia del condomino che ha imposto queste tabelle, afferma che vanno bene e non necessitano di approvazione. Vi chiedo di aiutarmi e darmi indicazioni perchè dobbiamo sostenere lavori da 50000,00 euro e non è pensabile di utilizzare tabelle mai approvate e difformi dai criteri legali.

Vi ringrazio e vi saluto.”
Consulenza legale i 10/07/2023
I dubbi manifestati dall’autore del quesito parrebbero a prima vista meritare un approfondimento.

L’art. 69 disp. att. del c.c. dispone al suo primo comma come principio generale che le tabelle millesimali vigenti nel condominio possono essere modificate solo con l’unanimità dei consensi. Tale principio viene repentinamente derogato dal medesimo comma disponendo che le tabelle possono essere modificate o rettificate, anche nell’interesse di un solo condomino, con le maggioranze di cui al 2° co. dell’art. 1136 del c.c. nel caso in cui esse siano affette da un errore.
La giurisprudenza (ad es. Cass.Civ. n.19797 del 04.10.2016) ha precisato che l’errore che rileva ai fini di una modifica a colpi di maggioranza delle tabelle millesimali è quell’errore di fatto o di diritto che riguardano la determinazione degli elementi necessari al calcolo del valore delle singole unità immobiliari, oppure a circostanze sopravvenute relative alla consistenza dell’edificio o delle sue porzioni, che incidano in modo rilevante sull’originaria proporzione dei valori. Inoltre la Cassazione ha chiarito come: "gli errori rilevanti ai fini della revisione delle tabelle devono essere causa di apprezzabile divergenza tra il valore attribuito nella tabella alle unità immobiliari e il valore effettivo delle stesse e inoltre devono essere verificabili obiettivamente, come avviene per le divergenze di estensione della superficie, di piano e simili; mentre, ai fini dell’errore, resta esclusa, nella stima degli elementi necessari per la valutazione ai sensi dell’art. 68 disp. att. cod. civ, la rilevanza dei criteri soggettivi, come i criteri d’ordine estetico e simili" (Cass., Sez. Un, n. 6222 del 24 gennaio 1997).

Se nonostante la presenza di errori obbiettivamente verificabili l’assemblea, opportunamente convocata, è recalcitrante ad adottare una delibera di rettifica delle tabelle, è ovviamente ben possibile per il condomino interessato convenire in giudizio il condominio nella persona del suo amministratore affinché le tabelle vengano corrette per mezzo di un provvedimento giudiziario. Un tale tipo di controversia, rientrando nella materia condominiale, dovrà essere necessariamente preceduto da un tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi del D.Lgs. n.28/10.

Ovviamente, in tutto questo assume un ruolo fondamentale il tecnico edile (come ad esempio il geometra): solo tale figura professionale potrà, affiancando il legale, far emergere l’esistenza di eventuali errori e redigere, sulla base di quanto rilevato, delle nuove tabelle, le quali verranno prima proposte ai condomini in seno all’assemblea e poi se, da quest’ultimi rifiutate, utilizzate in sede di mediazione e di eventuale successivo contenzioso. Anche il giudice stesso, se adito, dovrà necessariamente nominare un suo consulente che si affiancherà a quelli nominati dalle parti in causa, per redigere delle nuove tabelle che verranno poi recepite de plano nel provvedimento che andrà a modificare quelle attualmente vigenti nel condominio.Non corrisponde, quindi, al vero quello che le hanno detto i tecnici edili da lei interpellati: è proprio tale figura professionale prima del legale che deve far emergere l’esistenza di eventuali errori presenti nelle tabelle in suo possesso. Se il tecnico confermerà al legale la fondatezza dei suoi dubbi è chiaro che si potranno valutare i passi successivi da seguire. Ovviamente, in tutto questo, tecnico e legale dovranno lavorare in stretta sinergia in un confronto serrato, in quanto è il legale che dovrà dire al tecnico su quali tipologie di errori concentrarsi nell’esaminare le tabelle in suo possesso.

In questa sede però possiamo dirle che le osservazioni da lei mosse paiono fondate. In assenza, infatti, di un regolamento di condominio contrattuale che vada a derogare agli artt. 1123e ss. del c.c., non sarebbe mai possibile una suddivisione delle spese in parti uguali, pertanto, ad esempio, le spese di autoclave e delle colonne fognarie dovrebbero essere si sopportate dai condomini che se ne servono, ma suddivise tra tale gruppo di condomini in base ai millesimi di proprietà.

Anche la suddivisione delle spese del lastrico solare in base all’art. 1126 del c.c. appare anomalo: tale criterio di riparto infatti trova applicazione nel solo caso in cui il lastrico solare sia attribuito da un rogito pregresso in proprietà o in uso esclusivo ad un singolo condominio. Se così non fosse, tale parte dell’edificio deve considerarsi comune e quindi le spese per il rifacimento della sua copertura dovrebbero essere ripartite tra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà secondo quanto previsto dall’art.1123 del c.c.

Anche in relazione alla suddivisione scale i criteri utilizzati paiono essere derogatori rispetto a quanto prevede l’art. 1124 del c.c. e pertanto sarebbe necessario per la loro validità l'inserimento in un regolamento contrattuale o la sottoscrizione da parte di tutti i proprietari di un accordo derogatorio alle norme del codice civile (sicuramente ammissibile nel caso specifico). L’unica cosa che si può aggiungere sul punto è che anche i condomini del piano terra devono partecipare alle spese attinenti alle scale e quindi dovranno essere inseriti nella relativa tabella.


P. B. chiede
domenica 26/03/2023 - Lombardia
“Buon giorno

Il mio quesito ha per oggetto questioni attinenti il regolamento del condominio e le tabelle millesimi.

Nel nostro condominio è in corso una controversia legale, parzialmente chiusa, riguardo presunte irregolarità commesse dall’amministratore precedente.

Una delle irregolarità commesse dal precedente amministratore, secondo gli attori e come riportato nei verbali relativi agli incontri di mediazione, è l’applicazione di una tabella millesimale errata diversa dal regolamento, definito di natura contrattuale” che inficia i rendiconti.
Era stata richiesta in mediazione l’applicazione della Tabella millesimi così detta “originaria” inclusa “nell’atto pilota”, che però è stata bocciata dall’assemblea.
L’amministratore precedente non si è presentato per cui la mediazione si è conclusa con un nulla di fatto tranne che per la decisione (io ero contrario) di incaricare un consulente per elaborare una nuova tabella.
La nuova tabella è stata redatta, ma non piace ad alcuni condomini (proprio quelli che hanno promosso la mediazione) in quanto la loro unità risulta avere più millesimi di prima.
Per ora quindi si usano le tabelle esistenti e la questione rimane aperta.

Iniziamo a precisare quanto segue:
1) Il regolamento del condominio non è contrattuale.
Io insieme a solo altri 2 condomini siamo gli eredi dei primi proprietari del nostro condominio che ha stipulato direttamente il contratto con il costruttore. Nel mio rogito è riportato espressamente che è cura del condominio redigere un regolamento condominiale una volta che il condominio stesso sarà costituito.
Il regolamento che noi possediamo è titolato “SCHEMA DI REGOLAMENTO CONDOMINIALE”. Non avendo evidenza di una delibera assembleare (forse la prima) in cui si è formato il regolamento e la titolazione “SCHEMA DI REGOLAMENTO CONDOMINIALE” induce a pensare che non abbiamo un regolamento valido e che, essendo un condominio con più di 10 condomini, dobbiamo elaborarne uno. Il regolamento esistente è stato ritenuto valido dai precedenti amministratori ed è esposto in bacheca e mai nessuno, lo si rileva anche dai verbali, l’ho ha messo in discussione,
L’amministratore ha dichiarato di aver verificato, tramite ispezione all’agenzia del territorio, l’atto di vendita di uno degli altri 2 primi proprietari (il proprietario è deceduto), ha verificato sul rogito in suo possesso la stessa condizione riguardo il regolamento riportata sul mio rogito e quindi ha riconosciuto la necessità, su mia richiesta diretta, di redigere un regolamento condominiale (sua raccomandata di novembre 2021).

2) Le tabelle definite “originarie” non lo sono.
Preciso che i millesimi di proprietà di ciascun condomino sono indicati nel rogito.
Molti anni fa (negli anni 70) fu deciso, non dall’amministratore precedente ma di un altro prima, di incaricare un consulente per redigere una tabella millesimi consultando gli atti e/o chiedendo ai condomini di comunicare, ove fossero in possesso del proprio rogito, i propri millesimi.
Ecco da dove derivano le tabelle definite erroneamente “originarie”. Di questo ho le prove documentali.
Sul mio rogito e sul rogito che possiede l’amministratore non risultano allegate tabelle millesimi.

3) Il cosi detto rogito pilota citato dai condomini proponenti la mediazione non è il mio rogito e nemmeno quello, che possiede l’amministratore, di uno degli altri 2 condomini aventi il primo atto.
L’amministratore ha ammesso che non è sicuro se il rogito in suo possesso, sia il primo atto di vendita.
Secondo lui le planimetrie allegate sono quelle originarie e si riferiscono al primo atto di vendita.
Nella tabella millesimi definita erroneamente originaria sono inclusi oltre ai dati catastali il numero e anno di trascrizione di ciascuna vendita di unita condominiale. Esaminando questi numeri si può risalire facilmente alla prima vendita del costruttore.

Per questo motivo ho chiesto all’amministratore di recuperare il rogito pilota per fare le verifiche del caso: regolamento, tabelle, condizioni parti comuni ect.
Può darsi che non cambi nulla rispetto ai rogiti conosciuti ma credo che una verifica è necessario che venga fatta.

L’amministratore mi ha risposto, per email: dicendo che lui prende per buone le tabelle passate dall’amministratore precedente, se ho dei dubbi sulle tabelle millesimali utilizzate posso portare l'argomento in assemblea e l'assemblea può dare incarico all'amministratore di fare le ricerche opportune, di sua iniziativa non fa ricerche che costano senza autorizzazione, in alternativa, considerato che sono atti pubblici, mi ha invitato a fare le verifiche di mia iniziativa.

Nell’incertezza si sono date, e si danno tuttora, per presupposte una serie di situazioni/atti:
- tabella millesimale, che fino a prova contraria, non è originaria e non è nemmeno allegata ai rogiti reperiti.
Abbiamo però la tabella “anni 70”, che è utilissima per poterci consentire di reperire il rogito pilota, perché non sfruttarla.
- atto pilota che non si sa quale sia ma nell’incertezza si prende come riferimento un determinato atto.
- regolamento che non è contrattuale (questo è stato successivamente e tardivamente riconosciuto dallo stesso amministratore)

Secondo me sono questi i 3 punti fermi da cui muoversi e su cui occorre fare chiarezza.
Occorre adoperandosi innanzitutto a reperire l’atto pilota che forse non darebbe risposte che cechiamo (regolamento, tabelle), in ogni caso contribuirebbe ad avere un quadro più chiaro del caos in cui ci troviamo.
Difettando tali imprescindibili condizioni qualsiasi controversia avente per oggetto il regolamento o le tabelle non sarebbe legittimata

Vengo quindi alle domande?
- Si può ritenere la così detta tabella anni 70 come una tabella contrattuale in quanto in pratica riporta i millesimi contrattuali di tutti i condomini.
- Si può ritenere la condotta dell’amministratore non completamente corretta e addirittura indurlo ad attivarsi autonomamente per consultare, senza autorizzazione dell’assemblea, la documentazione richiesta oppure a convocare lui stesso un’assemblea affinché si provveda ad adottare le delibere conseguenti.
Con sua raccomandata di novembre 2021 l’amministratore aveva assunto l’impegno di elaborare un nuovo regolamento ma non so quando verrà convocata una nuova assemblea.
Circa due anni fa avevo già a lui segnalato per email l’anomalia del regolamento condominiale inviandogli estratti del mio rogito ma non si fece nulla.”
Consulenza legale i 11/04/2023
Innanzitutto è giusto sgomberare il campo da un equivoco: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l’importante sentenza n.18477 del 09.08.2010, hanno chiarito una volta per tutte che le tabelle millesimali non hanno natura contrattuale, neppure se esse sono allegate ad un regolamento di condominio di natura contrattuale poichè allegato agli iniziali rogiti di acquisto tra costruttore e primi abitanti dello stabile che hanno portato alla formazione del condominio.
Secondo le Sezioni Unite e la giurisprudenza che è seguita alla pronuncia che si è citato le tabelle millesimali non sono altro che dei documenti tecnico valutativi del patrimonio del condomini con il quale sulla base di precisi calcoli aritmetici viene precisato il valore espresso in millesimi di ciascun piano o porzione di piano rispetto a quello dell’intero edificio: tali valori verranno poi utilizzati come criterio di riparto degli oneri condominiali e per indicare il peso di ciascun condomino nella determinazione della volontà assembleare (Trib. Roma n.5877 del 07.04.2020).

Da questo importante principio, ormai divenuto un punto fermo del diritto condominiale, le Sezioni Unite del 2010, fecero discendere una importante conseguenza in merito alla modificabilità delle tabelle millesimali: esclusa in radice la natura contrattuale di tale documento, esso poteva essere modificato dalla assemblea, a colpi di maggioranza, senza quindi la necessità di raccogliere l’unanimità dei consensi di tutti i proprietari, anche se le tabelle fossero allegate ad un regolamento di condominio di natura contrattuale.

Tale importante principio è sicuramente valido ancora oggi dopo l’entrata in vigore della riforma del condominio apportata ad opera della L. n.220/2012, anche se il legislatore della riforma pare avere sconfessato in parte le conclusioni delle Sezioni Unite nel momento in cui ha posto mano alla riforma degli artt. 68 e 69 delle disp.att. del c.c.
Il primo co. dell’art. 69 delle disp. att. c.c. ci dice che i valori proporzionali espressi nelle tabelle, possono essere rettificati o modificati solo all’unanimità.
Subito dopo però la norma precisa che le tabelle, anche se allegate ad un regolamento contrattuale, possono essere modificate dalla assemblea di condominio con le maggioranze di cui al 2°co. art. 1136 del c.c. in questi due casi:
a) le tabelle sono errate;
b) a seguito di modifiche strutturali dell’edificio viene alterato per più di 1/5 il valore proporzionale dell’ unità immobiliare anche di un solo condomino.

In particolare la giurisprudenza ha chiarito che l’errore rilevante ai fini dell’art. 69 disp. att. del c.c. è quello obbiettivamente verificabile (per esempio l’errore nella determinazione di una superficie di una singola unità immobiliare), essendo del tutto irrilevanti le valutazioni soggettive che il singolo tecnico ha adoperato nella redazione della tabella.
A quanto si è capito all’oggi l’assemblea non ha provveduto ad approvare nessuna modifica alle tabelle esistenti: gli unici documenti validi e utilizzabili dall’amministratore per procedere al riparto degli oneri condominiali e alla gestione dell’organo assembleare sono le tabelle definite anni '70 allegate ai rogiti di vendita, ma, come si è già spiegato, non per questo definibili contrattuali in senso stretto.
Ciò comporta che se venissero utilizzate tabelle differenti per la ripartizione degli oneri condominiali, la delibera di approvazione del rendiconto potrebbe essere impugnata entro i rigidi termini di cui all’ art. 1137 del c.c..

Stante l’inerzia dell’organo assembleare, se per qualsiasi motivo l’autore del quesito o qualcun altro dei proprietari ritenessero errate le tabelle millesimali attualmente vigenti, vi sarebbero gli estremi per adire il giudice ai sensi del 2°comma dell’art. 69 disp. att. del c.c. affinché si possa procedere ad introdurre per via giudiziaria dei millesimi corretti e rispondenti all'effettiva situazione costruttiva del palazzo. Per fare ciò, ovviamente, oltre all’ausilio di un legale sarebbe necessario l’aiuto di un consulente tecnico di parte che proponga nell’interesse dei condomini che hanno assunto l’iniziativa giudiziaria uno schema delle nuove tabelle millesimali.
Ovviamente un contenzioso di questo tipo deve essere obbligatoriamente preceduto da un tentativo obbligatorio di mediazione, sede quantomai opportuna in contenziosi di tale natura se coltivati adeguatamente per addivenire ad un accordo in merito alle nuove tabelle, prima di giungere in giudizio.

Venendo a parlare dell’amministratore di condominio, non si ravvisano comportamenti scorretti o censurabili e questo per due motivi. Il primo è che la modifica delle tabelle millesimali è un potere che non spetta all’organo esecutivo, ma alla assemblea del condominio: il professionista tuttalpiù, se opportunamente sollecitato ai sensi dell’art. 66 delle disp. att. c.c., può procedere a convocare una riunione condominiale che abbia all’ordine del giorno proprio tale argomento. Una volta fatto ciò egli deve limitarsi a dare attuazione a quanto deciso dai condomini riuniti in assemblea.

In secondo luogo, come lo stesso amministratore fa notare, verificare l’esistenza di un regolamento di condominio di natura contrattuale necessita una verifica ipocatastale che investe l’intero stabile e la nomina di un professionista apposito, sia esso un visurista (caso più probabile) o direttamente un notaio. Questo ovviamente, come è facile comprendere, ha i suoi costi e giustamente l’amministratore, che certo non può e non deve anticipare i soldi di tasca propria, deve chiedere l’autorizzazione dell'assemblea prima di impegnare il condominio in una qualsiasi spesa non preventivata in bilancio.

Tuttavia, l’iniziativa per un tale tipo di verifica potrebbe essere presa dal singolo proprietario che ha tutto l’interesse a verificare se nel condominio sia vigente un regolamento di condominio di natura contrattuale, e questo soprattutto per capire se determinati divieti presenti nel regolamento possono essere direttamente a lui opponibili.
Si fa chiaro riferimento alla clausola del regolamento che fa divieto di destinare le singole unità immobiliari a usi differenti da quello abitativo. È ormai principio assolutamente granitico della giurisprudenza e del diritto condominiale che un simile divieto può essere efficace nei confronti dei proprietari e opponibile ai successivi acquirenti degli appartamenti solo se contenuto in regolamento avente natura contrattuale.

Quindi potrebbe essere interessante per l’autore del quesito, o comunque per un qualsiasi altro proprietario, procedere in autonomia ad una ricerca di questo tipo, anche per capire in definitiva l’effettiva portata delle disposizioni contenute nei rogiti di acquisto, e se effettivamente vi sia l’esistenza di un regolamento di condominio. Ovviamente se l’amministratore fosse investito dalla assemblea dei condomini a procedere in tale senso egli ai sensi del n.1) dell' art. 1130 del c.c. avrebbe l’obbligo di procedere. Si tenga presente che non necessariamente il rogito di acquisto e il regolamento contrattuale sono contenuti in due documenti distinti e differenti seppur allegati il secondo al primo. Nella pratica, soprattutto in complessi edili di medie o grandi dimensioni, edificati da società edili strutturate, capita che nello stesso rogito di acquisto vi siano contenute anche le norme del regolamento, ma non per questo si può dire che il regolamento non sia presente.

La ricerca che si è suggerito sarebbe anche logicamente prodromica a capire se oggi vi sia effettivamente la necessità di porsi il problema di approvare un nuovo regolamento di condominio, poiché se vi fosse l’esistenza di un tale documento l’obbligo prescritto dall’art. 1138 del c.c. sarebbe già assolto.

Se così non fosse è quantomai necessario sollecitare l’amministratore ad investire l’assemblea del problema, e questo potrebbe essere fatto inviandogli una richiesta di convocazione dell’assise sempre ai sensi del 1° co. dell’art. 66 disp. att del c.c.
Per quanto si è capito, infatti, il condominio descritto nel quesito è composto da un numero superiore di 10 condomini e pertanto vi sarebbe l’obbligo per i proprietari di darsi un regolamento ai sensi del 1° co. dell' art. 1138 del c.c..
Pertanto, se l’assemblea opportunamente ed appositamente convocata decidesse di non adottare un regolamento di condominio, vi sarebbero gli estremi per ciascun condomino di adire l’autorità giudiziaria affinché si addivenga ad una imposizione di un regolamento per mezzo di sentenza. Un regolamento di questo tipo, anche detto regolamento legale o giudiziario, diverrebbe opponibile a tutti i condomini loro eredi e aventi causa ai sensi dell’ art. 2909 del c.c..

A. G. R. chiede
mercoledì 26/10/2022 - Liguria
“In riferimento al quesito Q202231735 riguardando il rogito d’acquisto ho trovato un nuovo regolamento che penso sia riferito al condominio parziale da voi ipotizzato(dopo il pagamento Vi invierò il regolamento in questione) vorrei una Vostra consulenza sulla possibilità di ricontrollare i millesimi generali che mi sembrano eccessivi sia sul riparto delle spese della facciata, ricordo che il cappotto inizia sopra il soffitto dei boxes nella parte sottostante solo lato ovest e parzialmente lato est viene soltanto fatta una tinteggiatura.
Cordialità

Consulenza legale i 31/10/2022
Innanzitutto non è chiara l’effettiva portata del secondo regolamento, e come esso si rapporterebbe col primo che, a quanto si rammenta, aveva natura contrattuale. Il regolamento del condominio parziale dato in visione infatti dovrebbe essere accettato e firmato anche dal condomino già proprietario della autorimessa non coinvolta da alcun frazionamento affinché tale documento sia efficace anche nei suoi confronti. Però riguardo questo aspetto fondamentale non vengono fornite delucidazioni sufficienti per considerazioni più precise. Per semplicità pertanto, si risponderà alla consulenza dando per presupposto che il secondo regolamento sia efficace nei confronti di tutti gli attuali proprietari delle autorimesse costituenti il condominio parziale.

Dalla lettura del documento emerge in primo luogo che il condominio parziale non sia più composto da soli due proprietari ma da 6: ciò muta in parte le conclusioni rese nel precedente quesito. Se si deve procedere al rifacimento della facciata complessiva dell’intero edificio, rimane ferma la necessità di scomputare dall’ammontare complessivo dei lavori la parte da attribuire al blocco ovest, ma non è più necessario il consenso unanime di tutti i proprietari che compongono l’edificio parziale. Infatti, i lavori di rifacimento della facciata che attengono a quella parte del complesso edile dovranno essere approvati a maggioranza e non più all’unanimità tra i 6 proprietari utilizzando le tabelle millesimali allegate al nuovo regolamento dato in visione.

Nello specifico, visto che il rifacimento della facciata si deve realizzare nell’ambito del "bonus 110%", tale intervento potrà essere approvato con le maggioranze di cui al comma 9 bis dell'art.119 del "Decreto Rilancio": sarà quindi sufficiente raggiungere in assemblea tra i proprietari delle autorimesse presenti alla riunione un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio (333 millesimi).
Al netto poi dei vantaggi del 110%, l’ammontare della spesa necessaria per effettuare i lavori di rifacimento della parte della facciata che attiene al blocco ovest dovrà essere ripartita tra tutti e 6 i proprietari utilizzando i millesimi allegati al secondo regolamento dato in visione.

Posto questo veniamo a trattare il secondo argomento: ovvero la possibilità di modificare le tabelle millesimali allegate a questo secondo regolamento.
Come ci dice l’art. 69 disp.att. del c.c., la modifica delle tabelle millesimali, siano esse allegate ad un regolamento di natura contrattuale o assembleare possono essere sempre modificate a maggioranza, se sono frutto di un errore. In questo caso il quorum deliberativo per adottare una delibera modificativa è quello indicato dal 2° co. dell’ art. 1136 del c.c. c.c. (maggioranza degli intervenuti che rappresenta almeno la metà del valore dell’edificio: 500 millesimi), ovviamente anche in questo caso da calcolarsi tenendo conto dei soli 6 componenti del condominio parziale.
Se l’assemblea condominiale non raggiunge un quorum per modificare delle tabelle che si ritengono errate è sempre possibile adire l’autorità giudiziaria per chiedere la modifica per mezzo di un provvedimento del giudice. Per fare ciò, però, è necessario allegare al ricorso i valori millesimali che si ritengono giusti predisposti non certo da un legale ma da un tecnico edile che assume la veste di perito di parte.
Quindi, al fine di poter valutare se le tabelle allegate a questo secondo regolamento sono effettivamente frutto di un errore, è necessario rivolgersi in primo luogo ad un geometra affinché egli esprima le sue valutazioni. Fatto ciò si potrà richiedere la convocazione della assemblea (composta dai 6 proprietari del condominio minimo) affinché la stessa valuti la possibilità di procedere ad una correzione. Se l’assemblea poi non prenderà una decisione vicina agli interessi dell’autore del quesito si potrebbe poi valutare un eventuale ricorso al giudice, sulla base anche delle considerazioni peritali.


A. M. chiede
lunedì 17/10/2022 - Sardegna
“Pre.mo Studio
Sono proprietario di appartamento al piano terra in un condominio di 4 piani con altre 10 proprietà. Il mio appartamento é totalmente autonomo dal condominio, con ingresso separato, servizi esclusivi (luce, acqua) ed autonomi, non partecipo alle spese comuni del condominio (pulizie parti comuni, ascensore, energie condominiali etc .. ), ma solo a quelle di carattere generale.
Il mio appartamento é corredato di un posto auto e di una giardino, non accessibile da alcuna parte del piano terreno del condominio, di mia ESCLUSIVA PROPRIETA', come da atto notarile di acquisto. Peraltro, l'appartamento fu acquistato non dalla ditta costruttrice dell'immobile, ma dal proprietario persona fisica che aveva in godimento tale proprietà.
L'appartamento ha una superficie catastale di 78 mq, il cortile ed il posto auto raggiungono insieme circa 35 mq. Ciò nonostante, il valore millesimale del mio appartamento é indicato come 111/1000, come si rileva dal regolamento del condominio, il secondo valore per importanza dopo l'attico nell'intero condominio. Ho regolarmente pagato sempre le quote a me spettanti, però ora ritengo che la mia proprietà e soprattutto il cortile e il posto auto non debbano essere conteggiate nei valori millesimali, ovvero tali valori sono sempre stati conteggiati in eccesso a mio carico.
Se la mia tesi é corretta, debbo richiedere o posso richiedere la revisione dei millesimi e richiedere il risarcimento delle quote oltremodo ingiustamente pagate ? La revisione millesimale a chi va richiesta ? Cosa può fare l'amministratore del condominio in questa singolare vertenza ?
Grazie per la vostra risposta. Se il mio quesito non é chiaro, posso fornirvi eventuali altre delucidazioni.
Ho provveduto al pagamento della consulenza richiesta.

Consulenza legale i 24/10/2022
Il caso qui prospettato riguarda la richiesta di un condomino, proprietario di un appartamento a piano terra, di un giardino e posto auto all’interno di un Condominio, sulla possibilità di far revisionare le tabelle millesimali allegate al Regolamento di Condominio al fine di avere una riduzione delle spese condominiali.
È utile, in primo luogo, l’analisi delle norme che regolano la complessa materia.
Secondo il Codice Civile, ciascun condomino ha diritto sulle parti comuni proporzionalmente al valore dell’unità immobiliare e questo diritto è irrinunciabile (art. 1118 del c.c.).
Il condomino inoltre non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni (art. 1118 comma 3) e tali spese sono sostenute in misura del valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione (art.1123 c.c comma 1).
Il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi nella tabella che viene allegata al regolamento di condominio (art. art. 68 delle disp. att. c.c. ).
Per quanto riguarda l’onere economico gravante sulla proprietà, esso può essere modificato seguendo due strade differenti:
1) con una convenzione tra le parti sulla ripartizione delle spese che deve essere approvata all’unanimità dai condomini e che deroghi al criterio legale del valore della proprietà come stabilito dall’art. 1123 c.1 (Cass. Civ. 6010/2019, Cass. Civ. 21086/2022);
2) con la revisione delle tabelle millesimali di proprietà con le modalità previste dall’art. 69 disp. att. c.c.
In linea generale, detto articolo stabilisce che la modifica delle tabelle in deroga al regime legale deve essere approvata dall’assemblea all’unanimità.
È però possibile la revisione delle tabelle con la maggioranza qualificata (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio) prevista dall’art. 1136 c.2 c.c., quando ha “funzione solo ricognitiva di quanto stabilito dalla legge quindi dell'esattezza delle operazioni tecniche di calcolo della proporzione tra la spesa ed il valore della quota o la misura dell'uso” (Cass. Civ. 3401/2021, Cass. Civ. 6735/2020).
Nello specifico, l’art 69 disp. att c.c., stabilisce che questa maggioranza sia necessaria nei casi in cui risulti che la tabella sia conseguenza di un errore o quando per le mutate condizioni di una parte dell’edificio per sopraelevazione o incremento o diminuzione di superfici o di unità immobiliari, il valore proporzionale anche di un solo condomino è alterato per più di 1/5.
In questo caso il costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione e legittimato passivo in giudizio è il solo amministratore che ha l’obbligo di darne notizia senza indugio all’assemblea a pena di revoca e all’obbligo del risarcimento degli eventuali danni.
Per il caso di specie è necessario fare una premessa: nel calcolo dei millesimi della proprietà sono ricompresi tutti gli elementi intrinseci (quali la metratura) e tutti gli elementi estrinseci (quali l’esposizione) e le pertinenze, tra cui anche i giardini esterni di proprietà esclusiva che contribuiscono senza dubbio ad aumentare il valore dell’immobile “in quanto consentono un migliore godimento dei singoli appartamenti al cui servizio ed ornamento sono destinati in modo durevole, determinando un accrescimento del valore patrimoniale dell'immobile” (Cass. Civ. 21043/2017).
Inoltre, l’appartamento oggetto della questione fa parte di un complesso condominiale che, pur essendo autonomo come ingresso e come impianti dal resto del Condominio, è sovrastato da altri 4 piani dell’immobile che gli funge da tetto e copertura.
Essendo quindi strutturalmente connesso al Condominio, il proprietario dell’appartamento dovrà partecipare in ogni caso alle spese condominiali anche se proporzionalmente all’uso che potrà farne (art. 1123 c. 2 c.c.).
Avendo impianti e ingresso autonomi, il condomino correttamente non paga null’altro che le spese di carattere generale del Condominio.
Si ritiene quindi che una modifica della modalità di ripartizione delle spese con convenzione tra tutti i condomini (ai sensi dell’art. 1123 c.1) non abbia ragion d’essere poiché il condomino già non contribuisce al mantenimento dei singoli costi delle parti comuni.
Potrebbe invece essere effettuato da un tecnico il ricalcolo delle tabelle millesimali per verificare che effettivamente i millesimi di proprietà siano stati calcolati correttamente.
Nel caso ci fosse stato un errore di calcolo, le tabelle potranno essere modificate con la maggioranza qualificata prevista dall’art. 1136 c.2 c.c. e, in caso non fosse possibile
l’approvazione assembleare e fosse necessario adire in giudizio il Condominio, la legittimazione passiva spetterebbe all’Amministratore ai sensi dell’art 69 c. 2 disp att. c.c. come sopra indicato.
Si sottolinea che la sentenza di modifica delle tabelle millesimali ha natura costitutiva e non dichiarativa e quindi non ha effetto retroattivo.
Non potranno quindi essere annullate le precedenti delibere e non sarà possibile richiedere quanto pagato se non con un’azione di indebito arricchimento ai sensi dell’art. 2041 del c.c. (Cass. Civ. 4844/2017, Corte d’Appello Roma n. 1825/2021).
Nel caso in cui non ci fosse stato nessun errore nella redazione delle tabelle, la ripartizione delle spese in considerazione dei millesimi come previsto dalla legge, potrà essere modificata solo con l’approvazione dell’assemblea all’unanimità.
Si ritiene non sia opportuno rivolgersi all’autorità giudiziaria in caso di rifiuto dell’assemblea di modificare le tabelle poiché, non essendoci alcuna violazione di legge, un’azione giudiziaria avrebbe esito negativo.

G. M. chiede
giovedì 07/07/2022 - Emilia-Romagna
“Consulenza Q202230615

Spett. Redazione, volevo sottoporvi il seguente interrogativo per capire se la situazione sotto esposta può essere per analogia Invocata anche nel mio caso. Consulenza Q202230615 .
da - il Condominio in 170 domande - ALTROCONSUMO - di cui sono socio
Domanda: nel mio condominio esiste una tabella millesimale ma da anni si ripartiscono le spese con un criterio diverso quale prevale?
Risposta: È sempre stata considerata una specie di scorciatoia l’approvazione in assemblea di un criterio di ripartizione della spesa diversa dall’approvazione della tabella millesimale gli assenti, se non ti dissentono ricorrendo alla Magistratura, daranno il proprio consenso anche pagando sistematicamente la propria quota di spese condominiale calcolata applicando la ripartizione millesimale del rendiconto annuale, ripartizione che rappresenta l’applicazione pratica dei valori millesimali.

La delibera di approvazione del rendiconto resta viziata, ma non una consapevole sistematica approvazione dei bilanci può portare al risultato della formazione di un nuovo accordo tra i condomini “per fatti concludenti” . La modifica della tabella millesimale ha natura contrattuale e di conseguenza non richiede la forma scritta ma solo il consenso , anche tacito ma espresso in modo non equivoco, di tutti i condomini
corte di cassazione sentenza numero 2726/2015 e Corte di Appello Roma sentenza numero 5290/20 21
Ringraziando porgo cordiali saluti”
Consulenza legale i 19/07/2022
Prima della riforma del condominio del 2012 e della importante pronuncia delle Sezioni Unite n.18477/2010 si riteneva che per procedere alla modifica di tabelle millesimali allegate ad un regolamento di condominio di natura contrattuale fosse necessario ottenere il consenso unanime di tutti i proprietari del condominio. Questo rappresentava un problema perché spesso in molti casi, stante l’elevata litigiosità all’interno della compagine condominiale, non si riusciva ad addivenire alla modifica di tabelle millesimali che non erano più attuali per le più svariate ragioni.

Parte della giurisprudenza per ovviare a questo problema elaborò la modifica delle tabelle per facta concludentia: tale fattispecie quindi non è prevista in nessuna norma del codice ma è esclusivamente una creazione della giurisprudenza. Essa si realizzerebbe nel momento in cui si procede per svariate annualità a ripartire determinate voci di spesa per mezzo di tabelle millesimali o comunque modalità di riparto non formalmente vigenti nel condominio, senza che questo comportamento venga espressamente contestato dai proprietari con un formale voto contrario manifestato durante la riunione condominiale o una impugnazione giudiziale del riparto approvato dall’organo assembleare.

Tale problema, però, pare oggi del tutto superato in quanto in prima battuta sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno chiarito come non sia necessaria l’unanimità dei consensi per procedere alla modifica delle tabelle millesimali anche se allegate ad un regolamento di condominio di natura contrattuale. È poi intervenuto lo stesso legislatore con la riforma del condominio ed in particolare con la modifica dell’art. 69 disp.att. del c.c. il quale dispone che le tabelle millesimali possono essere modificate a maggioranza se sono affette da errori o se vi sono state dopo la loro redazione modifiche alla struttura dell’edificio.

Anche la stessa giurisprudenza più recente ha poi preso le distanze dalla fattispecie che si sta esaminando, precisando che le tabelle millesimali, pur potendosi approvare a maggioranza e non con l’unanimità dei consensi, per essere valide devono comunque rivestire la forma scritta (Cass.Civ., Sez.II, n.26042 del 15.10.2019).

Riprendendo quindi il caso specifico, non si ritiene che la giurisprudenza da lei citata possa influire significativamente sulla vicenda: si avrebbero ad ogni modo buone argomentazioni a confutazione.
Vi è da dire, inoltre, che per aversi una approvazione delle tabelle facta concludentia è necessario che nessun condomino contesti apertamente e in maniera espressa l’utilizzo di una determinata modalità di riparto in passato non espressamente approvata dalla unanimità dei condomini. Per quanto si ricorda però, la modalità di riparto della spesa relativa al rifacimento dell’ascensore è già stata da lei formalmente contestata in precedenti riunioni condominiali, quindi si dubita fortemente che controparte possa opporre una tale difesa in relazione al caso da lei prospettato.



F. E. chiede
lunedì 23/05/2022 - Emilia-Romagna
“Nell’assemblea del 5 settembre 2021 viene approvata a maggioranza la nuova tabella redatta dalla geometra che contiene grossolani errori, ma la stessa, nonostante ripetute richieste, non dà alcuna spiegazione del suo operato. Il verbale viene impugnato, anche perché contiene altri vizi.

Per evitare l’imminente giudizio in tribunale in seguito a citazione, l’avvocato del condominio contatta il nostro avvocato per trovare un accordo stragiudiziale e in assemblea si delibera a maggioranza (e in presenza dei 2 avvocati) di annullare tutte le delibere e tornare ai millesimi precedenti.

Un condomino impugna il suddetto verbale esclusivamente per mancanza del quorum, vanificando così l’accordo stragiudiziale.

Il 6 febbraio 2022 si decide in assemblea di rivotare l’accordo con l’intenzione di raggiungere il quorum necessario per la validità, accettando anche la proposta di portare dei preventivi di tecnici per un ricalcolo che soddisfi tutti. Ci si accorda per la soluzione definitiva in data 20 marzo2022.

Il 20 marzo 2022, vengono portati in assemblea i preventivi per scegliere il tecnico incaricato a ricalcolare i millesimi. Si ripresenta l’accordo raggiunto precedentemente in assemblea con gli avvocati, per ottenere il quorum come sopra, ma, la votazione prende un’altra piega perché ognuno vota secondo la sua presunta convenienza. Pertanto, non si raggiunge lo scopo e non si dà corso alla visione dei preventivi. In sostanza i millesimi rimangono gli stessi, cioè il doppio di quelli che avevo prima.

Ora succede che il giorno 26 maggio ci sarà l’eventuale approvazione dei maxi lavori con Superbonus vari, ed io dovrò sborsare, con le nuove tabelle millesimali, il doppio in quantità di denaro. Che devo fare? Devo dichiararmi dissenziente? Devo impugnare accusando il condominio di indebito arricchimento? È possibile fare questo, e nel contempo ottenere dal giudice un nuovo ricalcolo dei millesimi? Attendo una risposta urgente.”
Consulenza legale i 26/05/2022
Posto che la causa tesa ad impugnare le tabelle millesimali errate è stata abbandonata, oramai le nuove tabelle devono considerarsi definitive nonostante gli errori presenti e devono essere utilizzate per ripartire i lavori straordinari che verranno deliberati in futuro, quindi anche quelli che verranno deliberati il 26 maggio.

Purtroppo una eventuale opposizione alla approvazione di tali lavori o una impugnazione della delibera di approvazione non sarebbe utile di per sé a riaprire il discorso in merito alla regolarità delle tabelle millesimali.

L’unica strada possibile per riaprire questa partita sarebbe forse quella di reinserire all’ordine del giorno di una prossima riunione condominiale la modifica delle tabelle millesimali errate: con ogni probabilità però, in tale sede non si raggiungerebbero comunque le maggioranze richieste dall’art. 69 disp. att del c.c. per una loro rettifica, ma si otterrebbe almeno l’occasione di adire poi il giudice per chiederne una modifica giudiziale.

Ad ogni modo la giurisprudenza ha chiarito che la pronuncia che porta alla modifica giudiziale delle tabelle millesimali vigenti non ha portata retroattiva (da ultimo Cass. Civ. Sez.II, n.6735 del 10.03.2020), quindi non si potrebbe poi pretendere un ricalcolo del riparto delle spese attinenti ai lavori che si andranno ad approvare con le tabelle attualmente vigenti, anche se le stesse risulteranno errate.

Stupisce molto apprendere come il collega che ha seguito la vicenda fin dall’inizio non si sia tenuto aperto la via del giudizio per il caso in cui non si fosse ottenuta da parte della assemblea di condominio l’approvazione dell’accordo raggiunto in sede stragiudiziale


G. M. chiede
sabato 26/03/2022 - Emilia-Romagna
“Salve, quesito: Nel regolamento contrattuale condominiale, redatto alla formazione del Condominio, dal costruttore, si rileva come dovrebbero essere ripartite le spese di manutenzione relative all’impianto dell’ascensore, cioè fra tutti i comproprietari nessuno escluso: per il 50% per mm di proprietà e il 50% per altezza di piano.... l’ascensore parte dal piano rialzato, però, la tabella millesimi ascensore integrata nel regolamento, riporta mm 0 (zero) per i proprietari delle U.I. del piano rialzato; situazione che di fatto per l’Amministratore li esonera dal contribuire a qualsiasi spesa ....ritenendo che i proprietari del piano rialzato dovrebbero, in conformità a quanto dettato dal regolamento anch’essi contribuire alle spese di manutenzione mantenimento e sostituzione impianto per il 50% dei mm di proprietà, sono a chiederVi se la mia posizione è sostenibile... non essendoci diversa disposizione degli atti che li esonera . .. la tabella mm può incidere su di un art. contrattuale ? negandone di fatto la validità o si può contestare detta impostazione assunta dall’Amministratore ? la situazione è esistente dal 1970 anno di creazione del Condominio … la valutazione che i mm si riferiscano a mm di uso e l’art che dispone il riparto spese sia riconducibile alle spese di manutenzione straordinaria può essere sostenibile ?
Ho evidenziato questo mio rilievo all’Amministratore, e ho richiesto di portare in assemblea la questione, se così si può dire, non mi ha mai risposto, anche se sollecitato,
Stiamo sostituendo l’ascensore e l’Amministratore ha ripartito la spesa per mm
Grazie cordiali saluti”
Consulenza legale i 28/03/2022
Il ruolo delle tabelle millesimali è quello di tradurre in termini matematici quelli che sono i principi giuridici dettati vuoi dagli artt. 1123 e ss. del c.c. vuoi dalle norme del regolamento contrattuale.
Ai sensi del n. 1) co.1° dell’art. 69 disp.att. del c.c., nel caso in cui le tabelle siano errate esse possono essere modificate o rettificate con delibera assembleare approvata con le maggioranze indicate dal 2° co. dell’art. 1136 del c.c. (maggioranza degli intervenuti che rappresentano almeno la metà del valore dell’edificio: 500 millesimi). Si precisa che la procedura indicata dall’art. 69 disp. att. del c.c. è valida anche quando le tabelle millesimali fossero allegate ad un regolamento di condominio avente natura contrattuale: quindi, nel caso in cui esse presentassero degli errori, potranno essere validamente modificate dalla assemblea con una delibera adottata a maggioranza, e non all’unanimità.

L’errore rilevante ai sensi dell’art. 69 disp.att. del c.c. deve intendersi quello relativo al calcolo o alle misurazioni, oppure quello derivante da una errata applicazione delle norme giuridiche (ad esempio far rientrare nel calcolo delle tabelle il valore locativo della singola unità immobiliare.). Resta escluso da ogni censura le valutazioni soggettive fatte dal tecnico che ha redatto le tabelle nell’esercizio della sua arte e professione, e quindi l’individuazione delle caratteristiche dell’edificio e i punteggi che egli ha ritenuto giusto attribuire.

Dato il presente quadro giuridico, lo scrivente legale è costretto a rispondere alle domande poste dal quesito con un ulteriore interrogativo: le tabelle sono state redatte in maniera corretta nel rispetto delle norme di legge e del regolamento contrattuale di condominio? La figura professionale a cui rivolgere tale domanda è un tecnico edile esperto in tabelle millesimali ad esempio un geometra o un ingegnere.
Se tale figura professionale rilevasse un errore nella redazione delle tabelle millesimali si potrebbe con un apposito ordine del giorno investire l’assemblea del problema, e se in tale sede non si raggiungesse le maggioranze richieste dalla legge per procedere alla modifica, vi sarebbero anche gli estremi per convenire in giudizio il condominio nella persona dell’amministratore.
Il perito a cui affidare l’incarico di riesaminare la correttezza delle tabelle potrebbe essere nominato anche su singola iniziativa dell’autore del quesito: in questo caso, egli diverrebbe il perito di parte che affiancherebbe il legale nell’ipotetico contenzioso di cui si è già accennato.

Si fa presente anche che se l’amministratore insiste nel non voler convocare apposita riunione per la modifica delle tabelle, si potrebbe ricorrere alla procedura di convocazione prevista dall’art. 66 disp.att. del c.c. Tale norma chiarisce che l’amministratore è obbligato a convocare la riunione di condomino quando ciò viene richiesto da almeno due condomini che rappresentano almeno 1/6 del valore dell’edificio (166 millesimi). Se nonostante tale richiesta l’amministratore non provvede a convocare l’assise, i singoli condomini possono procedere a convocare in autonomia la riunione, ovviamente rispettando rigorosamente le procedure di convocazione indicate dal medesimo art 66 disp.att. del c.c., onde evitare in possibili contestazioni ed impugnazioni da parte degli altri proprietari o dell'amministratore medesimo.

M.A. chiede
mercoledì 02/03/2022 - Lazio
“Il 28 febbraio scorso l'assemblea di condominio con circa 600 millesimi ha approvato, con un solo voto contrario ed un astenuto, la modifica delle tabelle B e C lasciando inalterata la tabella A tenendo fuori dal computo i sottostanti negozi e garage tutti di proprietà del costruttore, che non ha partecipato. Questa nuova ripartizione, giustificata dal fatto che gli appartamenti della scala destra hanno complessivamente una superficie maggiore, comporta una spesa gravante per il 61% sulla scala destra a fronte del 50% precedente ( naturalmente con variazioni per singolo appartamento).
Il regolamento di condominio è di tipo contrattuale.
Chiedo se la delibera è annullabile in quanto necessaria l'unanimità per l'approvazione e se si, come agire entro 30 giorni? A che spese andrei presumibilmente incontro?
Ringrazio”
Consulenza legale i 10/03/2022
La riforma del 2012 è intervenuta in maniera sostanziale in merito alla procedura di approvazione delle tabelle millesimali.
L’art. 69 disp.att. del c.c., parrebbe introdurre come regola generale la necessità della unanimità per procedere alla rettifica o modifica delle tabelle millesimali allegate al regolamento di condominio sia esso di natura contrattuale o assembleare.

La medesima norma però repentinamente precisa che in due casi specifici le tabelle millesimali possono essere modificate con le maggioranze indicate dal 2°co. dell’art. 1136 del c.c. (maggioranza degli intervenuti che rappresentano almeno la metà del valore dell’edificio, quindi 500 millesimi).
Il primo caso è quando le tabelle risultino essere errate (per ad esempio un errore di calcolo o di determinazione delle superfici degli appartamenti); il secondo caso è quando per le mutate condizioni di una parte dell’edificio in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. Il 3°co. dell’art. 69 disp.att. del c.c., precisa che tali disposizioni si applicano per la modifica e rettifica di tabelle realizzate in applicazione di criteri legali e convenzionali. Quindi anche le tabelle allegate ad un regolamento di natura contrattuale possono essere validamente modificate con le maggioranze previste dal 2°co. dell’art. 1136 del c.c.

Nel caso specifico, il quesito non menziona il motivo per cui si è proceduto alla modifica delle tabelle in uso, ma si può dire che la maggior parte dei casi previsti nella prassi condominiale rientra nel vastissimo perimetro applicativo del 2° co. dell’art. 69 disp.att. del c.c. e si ha la sensazione che anche la vicenda descritta non faccia eccezione.
Posto quindi che le tabelle sono state approvate con una amplissima maggioranza (ben oltre quella richiesta dalla legge), si ritiene non vi sia spazio per una impugnazione, se ovviamente sono ormai decorsi i termini indicati dall’art. 1137 del c.c. (30 giorni decorrenti per i condomini presenti dal giorno della riunione e per gli assenti dal giorno della comunicazione della delibera di approvazione delle tabelle). Ovviamente rimaniamo a disposizione per ogni eventuale approfondimento si ritenesse necessario.


C. M. chiede
giovedì 06/01/2022 - Lazio
“Roma, 06.01.2022
Spett. Studio Brocardi,
La mia richiesta di consulenza riguarda l’Art. 69 delle Disp. di Att. cc.
Nel nostro condominio dobbiamo rifare le tabelle millesimali a seguito di variazioni effettuate in alcune unità immobiliari.
• Un condomino ha trasformato quello che originariamente era un lavatoio (di circa 100 mq. + circa 160 mq. di terrazzo) facendolo diventare appartamento.
• Altri hanno chiuso una loggia trasformandola in veranda. Il valore proporzionale della loro variazione è al di sotto del 20% dell’originaria proprietà.
• Tre invece hanno chiuso la propria loggia con un incremento del loro valore proporzionale superiore al 20%.
In conseguenza di ciò, nascono le seguenti domande:
1. Chi deve sostenere la spesa per il rifacimento delle tabelle millesimali? Tutti i condòmini che hanno effettuato la variazione, oppure solo quelli che hanno aumentato il loro valore proporzionale oltre il 20%?
2. Fermo il punto 1, la spesa è più giusto che venga ripartita in proporzione alla variazione effettuata, oppure in parti uguali fra tutti coloro che hanno variato?
3. Al fine del ricalcolo dei nuovi millesimi, bisogna tener conto di tutte le variazioni, comprese quelle al di sotto del 20%, oppure solo di quelle che hanno superato tale soglia?
Resto in attesa della Vostra risposta e porgo distinti saluti.”
Consulenza legale i 11/01/2022
L’art. 69 delle disposizioni di attuazione al codice civile disciplina chiaramente il caso che è stato prospettato e non vi sono sotto questo aspetto molti dubbi.

La norma ci dice che le tabelle millesimali, oltre al caso di errore nella loro redazione, possono essere modificate o rettificate quando, per le mutate esigenze strutturali nell’edificio viene alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche se di un solo condomino.

In questo unico caso la norma in esame ci dice chiaramente che gli oneri che derivano dalla modifica devono essere sopportati da chi ha dato luogo alla variazione, in altre parole solo dai proprietari nei cui appartamenti si sono eseguiti lavori che hanno causato una alterazione del valore proporzionale di oltre un quinto. Non avrebbe alcun senso imputare i costi agli altri condomini, posto che loro anche se hanno eseguito delle ristrutturazioni minime non hanno fatto sorgere l’esigenza di modificare le tabelle millesimali in quanto l’alterazione del rapporto proporzionale causato dai lavori da loro eseguiti è inferiore ad un quinto.

Ovviamente le nuove tabelle dovranno rispecchiare la nuova situazione strutturale dell’edificio, tenendo conto di tutte le variazioni effettuate, ma per questo aspetto si deve giocoforza fare rinvio al tecnico che si occuperà del rifacimento delle tabelle.

L’art. 69 disp.att. del c.c. nulla dice in merito alla suddivisione delle spese tra quei proprietari che sono chiamati a sopportarne il pagamento. Per tale motivo si ritiene che in tal caso debba trovare applicazione la normativa delle obbligazioni solidali di cui agli artt. 1292 e ss. del c.c. la quale si applica se nulla viene diversamente specificato dalla legge o dal contratto da cui sorge l’obbligo di pagamento (art. 1294 del c.c.).

Secondo la disciplina citata, ciascun proprietario è tenuto a pagare al condominio l’intero importo per il rifacimento delle tabelle millesimali. Colui che ha pagato ha poi diritto di pretendere dagli altri il pagamento della loro parte. Facciamo un esempio pratico. Supponiamo che il costo per rifare le tabelle millesimali sia pari a 20 e che in base all’articolo 69 disp.att. del c.c. i condomini tenuti a sopportarne il pagamento siano due: Tizio e Caio. Il condominio potrà pretendere l’intero pagamento di 20 sia da Tizio che da Caio. Supponendo che a pagare per primo sia Tizio, egli avrà poi diritto di rivalsa nei confronti di Caio pretendendo da lui il pagamento della metà, cioè 10.

Ovviamente nulla vieta che tutti i condomini tenuti al pagamento di tali spese versino al condominio la loro parte, quindi è assolutamente lecito che tra i condomini tenuti al pagamento, ci si accordi per dividere in parti uguali la somma e che ognuno versi al condominio la sua parte.


G. L. P. chiede
sabato 09/10/2021 - Lazio
“ROMA, 03/10/2021
Gentile studio Brocardi,
Vi ho inviato la somma di 50 € + iva ad integrazione pagamento Q202128598 e il regolamento dim condominio come da voi richiesto. Ho inoltre allegato a questa richiesta:
2) Verbale assemblea di condominio 06/09/20921, 3) Richiesta di annullo dell’assemblea prima del suo inizio, presidente dott. CAMIZ 3) Millesimi attribuiti arbitrariamente al mio appartamento da documento dell’amministratore: PREVENTIVO etc … 4) Millesimi contrattuali del mio appartamento C/30 5) confronto tra millesimi contrattuali e attribuiti SDCALA C Tabella A le altre tabelle seguono lo stesso destino della A.
Nota: alcuni degli altri interni citrati nell’allegato 5 possono derivare da accordo privato tra due inquilini con appartamenti adiacenti per intese personali di acquisto – vendita di una stanza, Non è il mio caso come posso dimostrare da uno storico catastale.
MOTIVI PER CUI CHIEDO SE ESISTE LA POSSIBILITA’ DI FAR ANNULLARE L’ULTIMA ASSEMBLEA CONDOMINIALE DEL 06/09/2021 (e forse, provocando, tutte le assemblee in cui per circa 10 anni si sono usati millesimi non contrattuali e non assembleari ma solo “amministrativi”). E LA POSSIBILE REVOCA GIUDIZIALE AUTOMATICA DELL’AMMINISTRATORE:
IL GRAVE DANNO AMMINISTRATIVO PERSONALE CONSISTE PRATICAMENTE NELL’AVERMI ATTRIBUITO UNA STANZA IN PIU’ (per oltre 10 anni) insieme al Presidente anche lui per anni ha svolto la stessa funzione.
ALTRI DANNI PER TUTTI I CONDOMINI CONSISTONO NELL’AVER CONFUSO IN QUESTA E IN PRECEDENTI ASSEBLEE UN DOCUMENTO DELL’IMPRESA COME UNA PROPOSTA DI CONTRATTO DEFINITIVA MENTRE NON LO E’; NOI CONDOMINI NON SAPPIAMO SE VI SIANO PREVISIONI DI COLLUAUDO O DI AFFIDO AD ALTRI DI PARTE LAVORI, INSOMMA NESSUNO CONOSCE GLI ACCORDI CONTRATTUALI FRA IMPRESA E CONDOMINIO, E DA ULTIMO L’IPOTESI ASSEMBLEARE DI UTILIZZARE LE TABELLE MILLESIMALI COME NEL GIOCO DELLE TRE CARTE.
QUESTO VERBALE SCRITTO CON LA PRESENZA DETERMINANTE DELL’AMMINISTRATORE E CON L’IGNORANZA DELLE PROCEDURE CONDOMINIALI DEL PRESIDENTE, DIMOSTRA IL PERICOLO DI ACCETTARE COME SOSTITUTO DI IMPOSTA PER I LAVORI AL 90% QUESTO AMMINISTRATORE, CHE SCONFITTO IN CAUSA PER NOMINA DEL GIUDICE ALTRO AMMINISTRATORE E’ RIUSCITO A FARSI RINOMINARE IMMEDIATAMENTE CON UN’ASSENBLEA (CON MOLTISSIME DELEGHE).
INFATTI:
1) L’Amministratore nel Preventivo dei lavori che dovrebbero godere dello sconto del 50 90% ha ripartito le spese secondo millesimi diversi da quelli contrattuali, come ho già detto.

2) L’amministratore non mi sembra in grado di poter gestire i lavori al 90% e al 50%, credo anche proprio per le sue ridotte capacità amministrative e i suoi errori nella gestione dei lavori edili di ristrutturazione negli anni passati.

3) L’agenzia delle entrate nel suo opuscolo di consulenza (scaricabile in rete) al finanziamento al 90% (Facciate) avvisa che il richiedente lo sconto deve necessariamente conservare la documentazione dei millesimi e delle corrispondenti quote versate perché ci saranno controlli e multe gravi per errori, fino all’annullamento delle quote agevolate.
L’assemblea del 6/9/2021 ha deciso contrariamente ad ogni logica e potere di non annullare (solo per questa volta SIC!) l’assemblea e neppure ritoccare i millesimi non contrattuali (amministratoriali) mantenendo per valide le spese preventivate. Dal contesto del verbale risulta anche che l’assemblea consideri i costi preventivati dall’impresa come costi consuntivi su cui l’amministratore potrebbe poi attivare le pratiche per la richiesta dei BONUS.

4) Dopo pochi giorni l’amministratore tramite la portineria forniva ai condomini un ATTO NOTORIO da lui stesso precompilato non solo delle generalità del singolo condomino ma anche precompilato da lui in merito alle dichiarazioni che avrebbero dovuto solo controfirmare e riconsegnare i proprietari insieme alla carta di identità firmata. Presumo che il 20% dei condomini non abbia riconsegnato il modello. Preciso che sul modello non c’era scritto neppure a che cosa serviva l’atto, a chi doveva essere indirizzato e a quali conseguenze si esponeva il condomino che non consegnava l’atto.
Se necessario posso documentare.

RICHIESTA DI CONSULENZA.
CHIEDO SE ESISTE LA POSSIBILITA’ (COME DETTO) DI FAR ANNULLARE (DAL GIUDICE) L’ASSEMBLEA CONDOMINIALE DEL 06/09/2021 E CONTEMPORANEAMENTE OTTENERE LA REVOCA GIUDIZIALE AUTOMATICA DELL’ AMMINISTRATORE. Infatti questa richiesta è finalizzata a revocare l’amministratore in poco tempo, prima che partano i lavori di ristrutturazione edilizia.
VORREI ANCHE AVERE LA VOSTRA VALUTAZIONE’ DEL RISCHIO (NON SOLO ECONOMICO) CHE PRESENTANO LE OPERAZIONI E I RELATIVI TEMPI DI CAUSA PREVISTI, ANCHE PERCHE’ SONO IN CAUSA DA CIRCA TRE ANNI CONTRO L’AMMINISTRATORE E ANCORA NON HO AVUTO UNA RISPOSTA DAL GIUDICE. SE SI PREFIGURANO TALI TEMPI, VERAMENTE NON VALE LA PENA (cambierò casa). :)
In una precedente consulenza mi consigliate di denunciare l’amministratore perché non paga il 4% Personalmente non so come si può controllare quanto mi suggerite, mi potreste indicare una procedura in tal senso? Basterebbe un esposto all’Agenzia delle entrate? Probabilmente è tutto più rapido.
VORREI ANCHE CONOSCERE LE MODALITA’ PER UTILIZZARE NELL’EVENTUALE CAUSA O IN ALTRA ( COME LA RIDUZIONE (MIA) IN POVERTA’)O IN ESPOSTI, UN PROFESSIONISTA DI VOSTRA FIDUCIA. (vivo a Roma)
Grazie.
P.S. Suppongo che anche per questa consulenza, che riconosco forse troppo allargata, sia necessario un aggiustamento del compenso, in tal caso appena ne avrò notizia da voi, vi invierò quanto ulteriormente devo.”
Consulenza legale i 20/10/2021
Nei conflitti attinenti alle tabelle millesimali e ai valori in essi attribuiti, sovente i proprietari commettono l’errore di dare all’amministratore più responsabilità di quanto esso ne abbia, attribuendogli doveri che in realtà la legge non prevede.

Se si analizzano, infatti, con attenzione gli artt. 68 e 69 delle disp.att. del c.c. che disciplinano le modalità di correzione e modifica delle tabelle millesimali, scopriamo come l’amministratore non abbia alcun potere sul punto: l’unico organo chiamato a deliberare sul punto è l’assemblea di condominio. Invero l’amministratore non ha alcun dovere di convocare l’assise e di indurla a deliberare sull’argomento neppure se si accorgesse di un errore presente nelle tabelle millesimali.

Certamente, nel caso in cui le tabelle millesimali presentino errori o vi sia la necessità di una loro revisione è opportuno che il professionista, se sollecitato sul punto dagli altri proprietari, eserciti i suoi poteri di convocazione della assemblea previsti dall’art. 66 disp.att. del c.c. per fare in modo che i condomini riuniti in assemblea prendano le conseguenti decisioni del caso, ma il suo compito termina qui.
Ovviamente, nel caso in cui l’assemblea non provvede a modificare una tabella che si ritiene errata, si può citare il condominio in giudizio al fine di addivenire alla sua modifica giudiziale, ma in questo caso non stiamo facendo causa alla persona dell’amministratore, ma al condominio che amministra, in altre parole stiamo litigando con gli altri proprietari.

L’amministratore, invece, è obbligato ad adottare le tabelle millesimali vigenti per la ripartizione delle spese condominiali siano esse relative ad interventi ordinari o straordinari, anche se tali tabelle presentino degli errori, fino a quando le stesse non vengano modificate da apposita delibera assembleare.

Allo stato, quindi, il quesito non offre elementi per ritenere che l’amministratore abbia compiuto qualche irregolarità sul punto.
Certamente egli deve eseguire con diligenza gli adempimenti fiscali attinenti al condominio e quelli necessari per fare in modo che i proprietari possano accedere ai vigenti bonus fiscali se essi decideranno di aderirvi. A tal proposito, se l’autore del quesito ritiene che sotto questo aspetto il professionista abbia compiuto delle irregolarità o vi siano altre negligenze amministrative può richiedere allo stesso l’accesso ai documenti bancari, fiscali ed amministrativi attinenti alla gestione del palazzo. Sotto questo aspetto la riforma del condominio del 2012 riconosce un vero e proprio diritto soggettivo del singolo proprietario, e se l’amministratore non ottempera alla richiesta avanzata dal condominio è possibile adire l’autorità giudiziaria al fine di ottenere un provvedimento che costringa l’amministratore ad adempiere a quanto gli viene richiesto.

Una volta ottenuti i documenti ci si potrà rivolgere al legale e ad eventuali periti per tutte le determinazioni del caso.


GIACINTO L. P. chiede
mercoledì 28/07/2021 - Lazio
“Spett.le Studio Brocardi,
Vi ringrazio per le vostre consulenze che giudico sempre molto professionali e utili specialmente per capire come affrontare correttamente un problema giuridico poiché non sempre basta il “buon senso”, anzi…
Premesso questo, mi riferisco alla mia precedente consulenza codice Q202128677 che correttamente e con dottrina affronta e risolve pienamente i miei dubbi. Comunque vi pongo ancora qualche mia domanda:
L’amministratore sta predisponendo le operazioni di gestione lavori con ritenuta di imposta del 40-90%. Fornendoci ad esempio via mail, il riparto preventivo. Nella fattispecie l’amministratore è sostituto di imposta (credo).
Come sottolineavo nella precedente richiesta di consulenza, l’amministratore assegna da anni a tutta una colonna di appartamenti millesimi in + o in – per (secondo lui ma anche secondo me) riparare ad un errore di copia presente nelle tabelle millesimali allegate al regolamento. Naturalmente nessuno dei condomini credo vorrà portare correzioni (dovute) alle tabelle perché il regolamento è contrattuale e ci sarebbero spese di registrazione e di correzione. Non mi risulta che questo errore sia stato mai corretto neppure a livello di assemblea.
Ma abbiamo a che fare con l’agenzia delle entrate e l’amministratore commette un errore reale come sostituto di imposta, fornendo dati non corrispondenti a quelli tabellati e quindi errori nei calcoli di imposta.
Premesso che il mio obiettivo finale è quello di far dimissionare l’amministratore che controlla la maggioranza “attiva” dell’assemblea e anche quella passiva attraverso le deleghe, e non ostante sia stato sostituito dal giudice a seguito di una impugnazione di pochi condomini, è riuscito a fare entro pochissimi giorni dalla determinazione un’altra assemblea e farsi rileggere, vi chiedo:
Può essere considerato grave atto quello di fare errori nella funzione di sostituto di imposta o di confusione in atti amministrativi del condominio tale da ottenere il definitivo allontanamento dalla funzione di amministratore? (abuso / omissione di atti di ufficio?)
Ho ottenuto la documentazione del regolamento del condominio e dei millesimi dalla segreteria dell’Amministratore, dovrei controllare la documentazione nella conservatoria?
Vi ringrazio ancora per la vostra cortesia,
P.S. nel caso dovessi chiedervi un preventivo per una causa contro l’amministratore potete aggiungere l’elenco di documenti necessari?”
Consulenza legale i 24/08/2021
Il condominio in qualità di sostituto di imposta è solitamente tenuto ad applicare una ritenuta di acconto del 4% su ogni corrispettivi elargiti ai suoi fornitori e a versare tale ritenuta direttamente nelle casse dell’Erario nei termini e con le modalità indicate dalla legge fiscale.

Da un punto di vista condominiale la ritenuta di acconto non è altro che un semplice debito al pari di quello che il condominio deve ad un qualsiasi fornitore, debito che una volta corrisposto si tramuta in una uscita di bilancio che deve essere ripartita tra tutti i condomini utilizzando le tabelle millesimali. A parere di chi scrive costituirebbe grave inadempimento dell’amministratore idoneo a chiederne la revoca ai sensi dell’art. 1129 del c.c., non tanto la scorretta ripartizione dei costi riportata nel bilancio, quanto l’omesso versamento della imposta all’Erario stesso, circostanza che esporrebbe la compagine condominiale alle sanzioni fiscali conseguenti. Il quesito, però, non pare contestare all’amministratore un omesso versamento della ritenuta, quanto una ripartizione errata causata da un errore nelle tabelle. La verità è che nel caso specifico sarebbe opportuno prendere l’iniziativa per una correzione delle tabelle millesimali, iniziativa che deve essere presa direttamente dai condomini: l’amministratore, infatti, non ha di certo il potere di correggere unilateralmente gli errori presenti nelle tabelle, cosa che può avvenire solo a seguito di una delibera della assemblea condominiale.

A tal proposito è utile ricordare come ai sensi dell’art. 69 disp. att. del c.c., se le tabelle sono affette da errori, è possibile per l’assise deliberare la loro modifica con le maggioranze indicate dal 2° co. dell’art. 1136 del c.c. (maggioranza degli intervenuti che rappresentano almeno la metà del valore dell’edificio): questo, anche in presenza di tabelle millesimali allegate ad un regolamento di condominio di natura contrattuale. Non ci sarebbe, quindi, la necessità di rivolgersi ad un notaio per effettuare la loro modifica né tantomeno raccogliere il consenso di tutti i proprietari.

Angela V. chiede
lunedì 21/06/2021 - Puglia
“IN DATA 6/1/1978 HO ACQUISTATO:
1. Appartamentino di n.2 vani ed accessori sito al p.t. facente parte di un condominio di 12 unità su tre piani. Detto appartamento è accatastato al foglio 41 P.T.C. 665 SUB.2 .
2. Retrostante zona di terreno della superficie mq.328 riportato in Catasto Rustico alla partita 476 foglio 41 P.T.C. 512 – uliveto . r.d. 12,45 r.a. 5,50
3. Questo terreno con particella è semplicemente confinante con il Condominio accanto non coincidendo con il suolo e non gode di nessun servizio condominiale quali ad esempio scarico fognario, scarico acque meteoriche, tubazioni gas etc

• Preciso che il condominio tutto di cui fa parte anche il mio appartamento insiste tutto sul foglio 41 p.t.c. 665 con i vari sub. 1-2-3-4- etc
• Il mio appartamento e di conseguenza intero condominio è stato costruito anno 1964 su suolo riportato in catasto al foglio 41 p.t.c. 418/b , suolo acquistato insieme con il mio terreno.
Nell’anno 2003 il condominio si è dotato di regolamento condominiale e relative tabelle millesimali. Preciso che sulle stesse non viene riportato il terreno uliveto in questione.
Nell’ultima assemblea condominiale, un condomino ha messo a verbale richiesta di revisione tabelle millesimali non fornendo motivazione della sua richiesta. Tenuto conto che dal 2003 ad oggi non sono mutate le condizioni dell’edificio , non ci sono state sopraelevazioni, incremento delle superfici o altro, sono state solo costruite 2 piccolissime verande non condonate. Il condomino in questione ha lasciato intendere che la problematica riguarda il mio terreno che vorrebbe includere nel calcolo delle nuove tabelle millesimali e che il relativo costo del professionista per intero condominio sarebbe a mio carico.
Sono gentilmente a chiedere:
1. Il terreno uliveto dotato di particella differente e relative rendite , non servito da nessun servizio condominiale può essere incluso nel conteggio delle tabelle e se sì in che misura e che in base a quale disposizione di legge.
2. Per la revisione delle tabelle quali sono le maggioranze richieste?
3. Qualora il mio terreno non dovesse rientrare nel calcolo, come devo comportarmi e quali azioni intraprendere?
4. Avendo un solo condomino richiesto la revisione delle tabelle , posso nei 30 gg. successivi all’assemblea oppormi e se si come formulare la richiesta?
Grazie”
Consulenza legale i 25/06/2021
Le pretese avanzate dagli altri proprietari sono del tutto infondate, posto che il terreno è un corpo staccato rispetto all’edificio condominiale e quindi semplicemente non ne fa parte. Ovviamente qualsiasi tabella millesimale che dovesse tener conto di questo terreno nei conteggi sarebbe del tutto errata e la delibera di approvazione sarebbe radicalmente nulla, in quanto l’assemblea non ha alcun potere di deliberare su beni non facenti parte del condominio.

Se gli altri proprietari dovessero mantenersi fermi nei loro intendimenti sarà sicuramente utile durante la riunione di approvazione delle tabelle millesimali far mettere a verbale la propria opposizione. Successivamente, sarà necessario procedere ad una impugnazione della delibera innanzi alla autorità giudiziaria, preceduta da un tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi ad un organismo accreditato. La delibera in quanto radicalmente nulla potrà essere impugnata anche oltre i rigidi termini indicati dall’art.1137del c.c.
L’art 69 disp.att. del c.c. dispone come regola generale che le tabelle millesimali possano essere modificate solo all’unanimità dei partecipanti del condominio, ma nel caso in cui vi sia stato un errore nella loro redazione o vi sia stata una modifica strutturale dell’edificio (e solo in questi casi), le modifiche possono avvenire all’unanimità.



DE S. R. chiede
giovedì 03/12/2020 - Lombardia
“Sono recente condomino (per acquisto all’asta) in uno stabile di due piani, adibito a piano terreno a depositi-magazzini e nei due piani soprastanti ad uffici: la mia proprietà comprende una porzione del primo piano, il secondo piano ed il lastrico solare, sul quale insiste una tettoia che copre il vano scale e il vano ascensore.
Per quanto qui interessa, tra le parti comuni si trovano l’atrio d’ingresso, il vano scale, l'ascensore e la tettoia.
Il condominio ha un regolamento condominiale contrattuale, approvato nel 1999, con allegate tabelle millesimali, unicamente elaborate sulla ripartizione dei millesimi rapportata ai metri quadri lordi delle singole proprietà, con coefficiente al 10% solo per la superficie del lastrico solare: la mia proprietà si vede complessivamente attribuiti 117 millesimi.
Detto regolamento condominiale prevede che le spese per la manutenzione delle parti comuni venga ripartita in base alla tabella millesimale allegata e che le parti comuni sono “tutte quelle necessarie all’uso comune, nonché quant’altro non risulta di proprietà privata”.
Dal 1999 al 2018 (anno del mio acquisto), diversi Condomini si sono avvicendati, anche frazionando le singole proprietà: tali frazionamenti avevano comportato che la tabella millesimale venisse aggiornata dall’amministratore (non vi sono mai state delibere assembleari ad hoc) che teneva conto delle cessioni man mano intervenute, spostando il relativo numero di millesimi, rapportati ai mq., dalla proprietà ceduta a quella acquisita dal condomino acquirente.
Poiché nell'ultima cessione di porzione di uffici (di un locale di circa 40 mq.), nel 2005, non si era proceduto a tale aggiornamento, il sottoscritto, che aveva acquisito all'asta successivamente la porzione immobiliare dalla quale era stato scorporato detto locale, si era doluto in assemblea che i millesimi a lui attribuiti non fossero esatti, per eccesso, invitando quindi l'amministratore a provvedere al relativo adeguamento.
L'assemblea aveva quindi all'unanimità deciso di far rielaborare la tabella millesimale, ormai reiteratamente pasticciata dagli spostamenti dei millesimi per i frazionamenti e le cessioni, assegnando l'incarico ad un tecnico, che ha redatto una relazione con una nuova tabella millesimale, mantenendo il criterio di base delle superfici lorde in essere, però applicando dei coefficienti di destinazione delle unità che, per quanto concerne il lastrico, propone un coefficiente del 20% (anzi che il 10% della tabella vigente).
Altresì il tecnico, affermando che i ripetuti frazionamenti avevano modificato la consistenza delle unità immobiliari ed “avevano reso incerte le porzioni di alcune aree comuni”, ha anche elaborato delle separate tabelle millesimali per l'ascensore, per le scale, per il lastrico solare e per la tettoia, attribuendo per dette parti comuni dei millesimi in base alla “diretta utilizzabilità di dette parti comuni”.
Quando avevo ricevuto la relazione, avevo chiesto all'amministratore di poter accedere alla documentazione e alle planimetrie quotate per poter far compiutamente esaminare la relazione che aveva portato all'elaborazione delle proposte tabelle, altresì chiedendo se i criteri adottati nella relazione fossero stati indicati da esso amministratore o fossero frutto d'iniziativa del tecnico.
Motivando con l'emergenza Covid l'amministratore non mi ha dato alcun accesso, né ha risposto sul chi avesse indicato i criteri adottati dal tecnico, di talché, reputando di non essere adeguatamente informato per deliberare sul punto all'OdG riguardante "Esame e approvazione delle nuove tabelle millesimali" non ho partecipato all'assemblea, dando per scontato che sul punto non si sarebbe potuto deliberare senza la presenza della totalità dei condomini, trattandosi di modificare le tabelle millesimali di un regolamento contrattuale, altresì considerato che tutti i vari frazionamenti intervenuti non avevano comunque minimamente alterato la complessiva destinazione d'uso delle unità, né vi erano state opere che avessero variato la volumetria dell'edificio o delle parti comuni.
In mia assenza, l'assemblea ha all'unanimità deliberato, con circa 880 millesimi, di adottare le nuove tabelle millesimali che io, giammai, avrei inteso approvare, essendo evidente che le tabelle adottate per le parti comuni mi penalizzano in modo assoluto.
Infatti, gli altri condomini avevano, negli anni, creato propri ingressi dall'esterno alle loro proprietà, murando le porte d'accesso che erano originariamente nell'atrio d'ingresso, per cui hanno smesso da tempo di utilizzare sia il vano scale che l'ascensore, nel mentre la proprietà da me acquisita si trova al primo e al secondo piano e comprende anche il lastrico solare, per cui le parti comuni (atrio e scale) costituiscono l’unica via di accesso, nel mentre l’impianto ascensore sicuramente corrisponde ad una mia concreta esigenza.
Secondo il criterio della “diretta utilizzabilità”, quindi, essendosi gli altri condomini interclusi l’accesso alle parti comuni, le nuove tabelle mi attribuiscono 1000 millesimi di ascensore e di scale, 680 di lastrico e 565 di tettoia.
Non capisco come possano avermi attribuito 1000 millesimi di scale, dal momento che queste servono anche per raggiungere il lastrico, dove, oltre alla parte terrazzata di mia proprietà, si trova tutto il perimetro di gronda e vi insistono 16 pluviali (incassati in sedici colonne di cemento armato che sono struttura portante dell’edificio), sovrastatati da una una inferriata, che percorre e delimita il perimetro dell’area terrazzata utilizzabile (e non credo si possa dubitare che tali porzioni del lastrico costituiscano parti comuni).
Ma ciò che mi lascia più perplesso è il fatto che l’assemblea possa deliberare, sia pure con la più ampia maggioranza, l’approvazione di una tabella millesimale che riversa sul sottoscritto condomino di minoranza la quasi totalità dei costi di parti comuni, solo perché agli altri condomini non interessano., così come non capisco come il tecnico possa avere applicato un coefficiente del 20% alla misura del lastrico solare, contro il 10% previsto nellla tabella che era in vigore.
A tacer del fatto che, stante l’incuria e il disinteresse degli ultimi venti anni per dette parti comuni, si dovranno ora urgentemente operare manutenzioni straordinarie di ingente costo.
Vorrei avere il Vostro parere su quale potrebbe essere il percorso più opportuno per tutelare la mia posizione.
Ringrazio dell’attenzione.
Cordialmente.
Roberto D. S.”
Consulenza legale i 10/12/2020
Prima di entrare nel merito del quesito è giusto premettere che chi scrive è un legale e come tale non è competente ad esprimere un parere tecnico sulle modalità di realizzazione delle tabelle millesimali approvate, sia per quanto riguarda la misurazione della superficie degli appartamenti che per i criteri di calcolo utilizzati dal tecnico nominato dal condominio.

Se, infatti, da questa vicenda deriverà un contenzioso sarà opportuno affiancare al legale un tecnico che esprima il suo parere in merito su come le tabelle millesimali sono state realizzate e che possa essere anche nominato tecnico di parte all’interno della consulenza d’ufficio che necessariamente il giudice dovrà predisporre per pronunciarsi sulla questione descritta.
In questa sede possiamo solo limitarci ad indicare se quanto approvato dall'assemblea possa essere contestato innanzi alla autorità giudiziaria e in che termini.

Innanzitutto è opportuno precisare che per la modifica delle tabelle millesimali non è necessaria l’unanimità dei consensi dei proprietari anche se le stesse sono allegate ad un regolamento di condominio di natura contrattuale.

Sotto questo aspetto è importante citare l’importante arresto delle Sezioni Unite n. 18477 del 9 agosto 2010, il quale, secondo le pronunce che si sono susseguite dopo la riforma del 2012, conserva ancora oggi piena validità.
Con tale importante arresto le Sezioni Unite hanno ritenuto che le tabelle millesimali, anche se allegate ad un regolamento di natura contrattuale, non ne condividono la medesima natura, in quanto esse non sono un negozio di accertamento del diritto di proprietà sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni, ma servono solo ad esprimere, in precisi termini aritmetici, un già preesistente rapporto di valore tra i diritti dei vari condomini, senza incidere in alcun modo su tali diritti. Come necessaria conseguenza al ragionamento che si è sopra riportato, le Sezioni Unite hanno concluso che per la modifica delle tabelle millesimali, siano esse di natura contrattuale o assembleare, è sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’ art1136 2° co. del c.c.

Le pronunce che si sono susseguite dopo le modifiche apportate all’art. 69 disp.att. del c.c. dalla riforma del 2012, hanno a più riprese precisato come sussista solo un apparente contrasto tra quanto statuito all’epoca dal giudice di legittimità e il novellato art. 69 disp. att. c.c., a mente del quale le tabelle millesimali possono essere rettificate o modificate all’unanimità, salvo i casi di errore o mutamento dell’edificio, per i quali basta la maggioranza qualificata. In questo senso è molto interessante quanto pronunciato dal Tribunale di Siena con sentenza del 04.05.2015. Il giudice di merito senese ritiene che la nuova formulazione del menzionato art. 69 disp.att. del c.c. non avrebbe affatto imposto un generalizzato obbligo di approvazione all’unanimità delle tabelle millesimali, limitandosi, al contrario, a disciplinare le sole ipotesi di approvazione di delibere di rettifica o modifica di tabelle già adottate, così recependo sostanzialmente i principi già espressi dalle Sezioni Unite. Il giudice continua affermando come sarebbe irragionevole pretendere l’unanimità dei consensi per la modifica di tabelle in origine approvate (solo) a maggioranza, specificando quindi che la “nozione di modifica o rettifica”, così come utilizzata dal legislatore del 2012, debba essere necessariamente riferita solo a quelle modificazioni delle tabelle millesimali, siano esse “regolamentari” o “convenzionali” che segnano il passaggio dai criteri legali a quelli derogativi della legge.

Seguendo tale impostazione, che pare affermarsi tra i giudici, l’approvazione a maggioranza rimane la regola generale anche con la riforma del 2012, dovendo essere approvate all’unanimità solo quelle tabelle millesimali redatte seguendo criteri che derogano a quelli previsti dalla legge.

Seguendo, però, la lettera dell’art. 69 disp.att. del c.c., non può porsi in dubbio che il criterio maggioritario deve essere utilizzato per la modifica e ratifica di tabelle millesimali nel caso in cui esse siano frutto di un errore, o per interventi strutturali dell’edificio sia mutato il rapporto di proporzionalità delle unità immobiliare per oltre un quinto.

Fermo quanto finora precisato rimane da capire che tipo di tutela può avere il singolo condomino leso da una tabella millesimale errata e non corretta dalla assemblea.
In questo caso vi è sicuramente spazio per ricorrere al giudice il quale previa disposizione di una consulenza tecnica d’ufficio disporrà per mezzo di provvedimento giudiziario la correzione della tabella errata.
Vi è da dire però che la giurisprudenza sul punto ha fatto diverse precisazioni: non tutti gli errori nelle tabelle millesimali, infatti, possono determinare l'invalidità della deliberazione assembleare che ha portato alla loro approvazione. In questo senso è molto interessante quanto precisato di recente da Cass.Civ.,Sez.II, n.6735 del 10.03.2020. Gli Ermellini hanno chiarito come nella redazione di una tabella millesimale vengano utilizzati sia criteri oggettivi di calcolo (la superficie o il volume del singolo appartamento), ma anche coefficienti riduttori collegati a caratteristiche di destinazione, di piano, di orientamento, di prospetto, di luminosità o di funzionalità dell'alloggio. La Cassazione precisa che solo l’errata applicazione dei criteri oggettivi di calcolo è idoneo a fondare una richiesta giudiziaria di annullamento della delibera assembleare di approvazione della tabella millesimale, ma non l’applicazione dei criteri riduttori, in quanto lasciata al libero apprezzamento del tecnico che di volta in volta è incaricato di redigere le tabelle.

In conclusione quindi è opportuno ribadire il consiglio che si era dato ad inizio del parere: al fine di capire se vi sono margini per una eventuale rivisitazione giudiziaria delle tabelle è opportuno far visionare le stesse da un tecnico di fiducia che possa indicare l’effettiva esistenza di errori nell’applicazione dei criteri di redazione. Successivamente ci si potrà rivolgere ad un legale per i passi successivi.


Per finire è giusto spendere due parole sul comportamento tenuto dall’amministratore di condominio, il quale impedendo l’accesso ai documenti condominiali prima della riunione ha sicuramente compiuto una grave violazione professionale. La riforma del diritto condominiale del 2012, ha introdotto l’obbligo per l’amministratore di dare accesso alla documentazione condominiale, introducendo di contraltare un vero e proprio diritto soggettivo del singolo proprietario di prenderne visione ed estrarne copia. La violazione di tale obbligo potrebbe integrare un giusto motivo per richiedere la revoca giudiziaria dell’amministratore e forse anche una richiesta danni.





Mario P. chiede
mercoledì 13/11/2019 - Lombardia
“Lavori in condominio iniziati settembre 2016 e finiti stesso anno, con cambio caldaia e posizionamento valvole termostatiche e contabilizzatori, applicando la 10200.
Nel condominio vi sono da oltre 50 anni, tabelle millesimali per riscaldamento, inserite in un Regolamento Contrattuale registrato. Ora dopo varie vicissitudini, ininfluenti alla
domanda, si è finalmente giunti a una redazione delle nuove tabelle, modificando quelle preesistenti, in relazione ai millesimi riscaldamento, applicando la 10200 e il tutto avverrà nella prossima assemblea, e per l'approvazione si applicherà art 1136 comma II, ovvero maggioranza qualificata, non essendo necessari i 1000/millesimi.
Nel frattempo è intervenuta la sentenza della cassazione 26042 del 15 ottobre 2019; si chiede pertanto, se alla luce della predetta sentenza, per l'approvazione della modifica della tabella millesimale preesistente, NON basti la prassi condominiale ma, sia richiesta e d'obbligo la forma scritta "ad substantiam", ovvero non bastando il verbale assembleare con indicato il nome dei favorevoli/contrari, ma l'apposizione di firma di ciascun condomino, da allegare al regolamento di condominio contrattuale, su prospetto a latere.
Grazie”
Consulenza legale i 16/11/2019
Si dice subito che i passaggi descritti dal quesito per la modifica delle tabelle millesimali sono assolutamente conformi all’attuale normativa e la sentenza citata è assolutamente inconferente rispetto al caso descritto.
Il nuovo art. 69 disp. att. del c.c. dispone come criterio generale al suo co. 1° che i valori proporzionali espressi nelle tabelle millesimali possono essere rettificati o modificati all’unanimità. Tale principio, ci dice il successivo comma 3°, trova applicazione: "per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali".
La regola generale descritta trova, tuttavia, due eccezioni indicate al 2°comma. In particolare tale comma ci dice che nel caso in cui la modifica alla tabella avvenga perché vi sia stata, per modifiche strutturali all’edificio, una alterazione di oltre 1/5 del rapporto proporzionale della unità abitativa anche di un solo condomino, le modifiche alle tabelle millesimali possono essere approvate dalla assemblea condominiale con le maggioranze di cui al 2° co. dell’art.1136 del c.c. (maggioranza degli intervenuti che rappresentano almeno la metà del valore dell’edificio: 500 millesimi).

I lavori all’impianto di riscaldamento del palazzo, per quanto ci è dato sapere, rientrano nella fattispecie descritta dal 2° comma dell’art. 69 disp. att. del c.c. e quindi, correttamente, la tabella millesimale di competenza potrà essere validamente modificata con una delibera assembleare adottate con le maggioranze citate di cui all’art. 1136 2°co. del c.c.
Certo, nulla vieta che durante la riunione condominiale possano emergere delle maggioranze superiori rispetto a quelle richieste dalla norma, oppure che le modifiche alle tabelle avvengano alla unanimità: questo renderà sicuramente ancora più forte la decisione presa dalla assemblea, ma non è comunque richiesto dalla vigente normativa.

La sentenza citata si occupa di un caso del tutto differente rispetto a quello del quesito. La Cass Civ.,sez. II, del 15.10.2019 n.26042, superando un orientamento giurisprudenziale più risalente nel tempo, ci dice che sono annullabili tutte quelle delibere assembleari che approvano riparti degli oneri condominiali sulla base di tabelle millesimali non precedentemente e specificatamente approvate dalla assise dei proprietari, ma, al contrario, tacitamente e pacificamente applicate dai condomini nel corso degli anni.
In altri termini, nel caso trattato dai supremi giudici, dopo l’elaborazione delle nuove tabelle, esse venivano applicate dall’amministratore nella suddivisione delle spese condominiali senza una loro preventiva approvazione da parte della assemblea. Tale prassi è andata avanti negli anni con il tacito consenso degli altri proprietari, fino quando una società condomina ha ben deciso di porre fine a questo iniquo comportamento trascinando il condominio davanti al giudice.

Nel caso indicato dal quesito siamo in situazione assolutamente diversa: qui le tabelle sono state predisposte, e verranno espressamente approvate in una riunione condominiale ad hoc, in cui tra gli argomenti all’ordine del giorno vi sarà proprio l’approvazione della nuova tabella millesimale.
Anzi, la stessa sentenza citata reca un passo che dà ulteriore conforto circa la bontà dei comportamenti che si stanno seguendo:” Prescindendo da approvazioni mediante scrittura privata non assembleare, qualora l'atto di approvazione (o di revisione) sia di scaturigine condominiale (come nel caso in esame n.d.r.), deve ritenersi che esso debba avere veste di deliberazione assembleare (come affermato dalla sentenza delle sez. un. del 2010), avente forma scritta ad substantiam, escluse approvazioni per facta concludentia. Delle riunioni dell'assemblea, del resto, si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall'amministratore (art. 1136 c.c., comma 7)”.

Enrico F. chiede
giovedì 24/10/2019 - Piemonte
“Buon giorno, nel 2010 ho acquistato un alloggio in un condominio edificato negli anni 60. Preciso che chi mi ha venduto è mia sorella ed è stata la prima e unica proprietaria. L'alloggio in questione deriva dall'unione di due appartamenti confinanti, modificato e tramezzato dal costruttore prima della vendita, infatti la visura storica catastale indica sempre e solo un unico alloggio e non di due come probabilmente erano nel progetto iniziale. La vendita di questo appartamento non è stata la prima ma è avvenuta dopo altre vendite, quindi esisteva già un regolamento di condominio contrattuale redatto con tabelle secondo il progetto originale. probabilmente però nessuno ha pensato che nel calcolo dei millesimi per l'ascensore in quel pianerottolo, non esistendo 3 alloggi ma 2 il 50% calcolato per piano doveva essere suddiviso per 2. Resta il fatto che al mio alloggio sono rimasti attribuiti 2 terzi di spesa e un terzo all'altro proprietario. quando in occasione di una grossa spesa di manutenzione straordinaria per l'ascensore mi sono fatto dare copia del regolamento condominiale con annessi millesimi per verificare i conteggi mi sono accorto di questo evidente errore, ho informato l'amministratore fornendo anche copia delle visure storiche catastali dei due alloggi a prova di quanto affermavo e chiedendo la dovuta modifica che, tra l'altro non coinvolge in nessun modo gli altri condomini, ma con un sacco di scuse non ha fatto nulla dichiarando che per modificare i millesimi occorre la maggioranza qualificata dell'assemblea in quanto senza di essa potrebbero insorger contestazioni. Naturalmente ho anche informato le due comproprietarie dell'altro alloggio che si sono rifiutate categoricamente di accogliere la mia richiesta. Mi sono rivolto ad un legale, di conseguenza l'amministratore ha convocato nel suo ufficio le due parti accompagnate dai propri legali , risultato: nulla di fatto e rimandato tutto alla prossima assemblea ordinaria, che si è svolta il 23/10/2019. In questa occasione durante il dibattito l'amministratore invece di spiegare i fatti e quanto stabilisce la leggere ha affermato che potrebbe sussistere un errore ma che bisogna considerare che le valutazioni con cui vengono redatte le tabelle sono soggettive e quindi una diversa dall'altra. Conosco il calcolo dei millesimi sia virtuali che no e sono consapevole che piccole diversità potrebbero verificarsi, ma affermare questa possibilità per il mio caso sicuramente non è possibile, e spiegato ai condomini in questa maniera lo trovo molto scorretto e forviante. per concludere i partecipanti all'assemblea hanno dichiarato di non voler votare perchè non coinvolti da eventuali modifiche, lasciando la decisione della diatriba ai due contendenti. Spero di aver descritto al meglio la mia situazione e quindi pongo il mio quesito: premesso da mie informazioni il mio compito avrebbe dovuto limitarsi a quello di informare dell'errore l'amministratore che poi, a sua volta , si doveva attivare per la correzione. In secondo luogo di fronte ad errore certo è possibile convocare solo lui di fronte ad un giudice di pace senza coinvolgere gli altri condomini? in definitiva vorrei sapere se posso far valere le mie ragioni e se si in che modo?. l'amministratore può comportarsi come descritto o ha delle responsabilità? Eventuali spese chi le deve sostenere, tenuto conto che le modifiche per dare vita ad un unico alloggio sono state fatte dal costruttore prima della vendita?
In attesa di vostra risposta porgo i migliori saluti.”
Consulenza legale i 30/10/2019
Le tabelle millesimali, disciplinate dagli artt. 68 e 69 disp.att. del c.c., hanno la funzione di esprimere in millesimi il valore di ciascuna unità immobiliare in rapporto al valore dell’intero edificio; esse assolvono a diverse funzioni nello svolgimento e amministrazione della vita condominiale.
L’art. 68 disp.att. del c.c., prevede che le tabelle millesimali siano allegate al regolamento di condominio, obbligatorio, ex art. 1138 del c.c., per edifici che abbiano più di dieci condomini.
Generalmente il regolamento di condominio e le allegate tabelle, vengono unilateralmente predisposte dall’originario costruttore dell’edificio e, successivamente, allegate ai rogiti di vendita delle singole unità abitative: conseguentemente il regolamento e le tabelle vengono accettate e fatte proprie da tutti i condomini con l’acquisto dell’appartamento. In questo caso il regolamento e le tabelle allegate assumono la natura di un atto contrattuale, inoltre, se regolamento e tabelle vengono trascritte presso le Conservatorie Immobiliari, e richiamate nei rogiti di vendita successivi a quelli originari effettuati dal costruttore, essi vincoleranno anche i nuovi proprietari che entreranno a far parte della compagine condominiale.

Se, per giurisprudenza costante, le norme del regolamento condominiale non possono essere modificate se non con una delibera adottata con l’unanimità dei consensi, per quanto riguarda la modifica delle tabelle millesimali il discorso è più articolato.
Innanzitutto sul punto, è opportuno citare per la sua importanza, anche se anteriore alla riforma del condominio del 2012, il principio espresso dalle sezioni unite della Cassazione con sentenza n. 18477 del 9 agosto 2010.
Con tale importante arresto le Sezioni Unite hanno ritenuto che le tabelle millesimali, anche se allegate ad un regolamento di natura contrattuale, non ne condividono la medesima natura, in quanto esse non sono un negozio di accertamento del diritto di proprietà sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni, ma servono solo ad esprimere, in precisi termini aritmetici, un già preesistente rapporto di valore tra i diritti dei vari condomini, senza incidere in alcun modo su tali diritti. Come necessaria conseguenza al ragionamento che si è sopra riportato, le Sezioni Unite hanno concluso che per la modifica delle tabelle millesimali, siano allegate ad un regolamento di natura contrattuale o assembleare, è sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136 2° co. del c.c.

Successivamente a tale importante pronuncia interviene il legislatore con la riforma del condominio portata dalla L. n. 220 dell’11.12.2012, ed in particolare con la modifica dell’art. 69 disp.att. del c.c., il quale deve trovare applicazione per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali. Con tali modifiche, il legislatore sembra sconfessare le conclusioni raggiunte dalle Sezioni Unite, disponendo che: “i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale… possono essere rettificati o modificati all’unanimità”.
Il ritorno allo stringente criterio della unanimità per la modifica della tabella millesimale trova una repentina deroga, sempre all’interno dell’articolo in commento, quando la stessa sia la conseguenza di un errore, oppure vi siano delle mutate condizioni strutturali dell’edificio. In questi casi, la tabella millesimale può essere modificata, anche nell’interesse di un solo condomino, applicando le maggioranze qualificate di cui all’art. 1136 del c.c. 2° comma (maggioranza degli intervenuti che rappresentano almeno la metà del valore dell’edificio: 500 millesimi) in luogo della unanimità. È opportuno precisare che l’errore rilevante per richiedere la modifica delle tabelle, ai sensi dell’art 69 disp. att del c.c., è quello che consiste nella obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari e il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle. Si pensi, a tale proposito, agli errori di calcolo che attengono: all’estensione, altezza e ubicazione dei singoli appartamenti.

Sulla base di quanto detto finora, quindi, qualora si voglia procedere ad una revisione delle tabelle, l’organo chiamato a prendere qualsiasi decisione non è l’amministratore, ma è l’assemblea di condominio. Se nonostante la presenza di un errore, l’assemblea rimane inerte e si rifiuta di prendere qualsiasi decisione sul punto (come avvenuto all'autore del quesito), è possibile ovviamente adire l’autorità giudiziaria per addivenire ad una modifica delle tabelle tramite provvedimento giudiziario.
Il comma 2° dell’art. 69 disp. att del c.c. prevede che il condomino che si ritiene leso possa adire l’autorità giudiziaria ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nelle tabelle, convenendo in giudizio esclusivamente il condominio nella persona dell’amministratore. Come ci dice chiaramente la norma in commento, un eventuale contenzioso dovrà necessariamente coinvolgere l’intera compagine condominiale e non la persona fisica dell’amministratore, il quale starà in giudizio solo in qualità di legale rappresentante del condominio.

E’ importante sottolineare che tale tipo di contenzioso, in quanto rientrante pienamente nella materia condominiale, deve essere preceduto dal tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi degli artt. 5 del D.Lgs. 28/2010 e 71 quater disp.att. del c.c. A fronte della ricezione dell’atto che chiama il condominio in giudizio, o che lo invita in mediazione, l’amministratore ha il dovere, previsto sempre dal 2° dell’art. 69 disp. att del c.c., di convocare senza indugio l’assemblea: se non adempie a tale obbligo egli può essere revocato ed essere chiamato a rispondere dei danni. L’assemblea di condominio prontamente convocata dovrà prendere i provvedimenti urgenti del caso: in particolare sarà tenuta a nominare un legale che assista il condominio nel procedimento conciliativo prima e nell’eventuale successivo contenzioso poi; autorizzare l’amministratore ai sensi del 3° co. dell’art. 71 quater disp. att. del c.c. a partecipare al tentativo di mediazione.
Essendo il contenzioso avente ad oggetto la modifica delle tabelle millesimali un giudizio caratterizzato da valutazioni estremamente tecniche, è assolutamente consigliato, ma vorremmo quasi dire obbligatorio, che sia il condomino attore sia il condominio convenuto affianchino al legale, nella mediazione e nell’eventuale successivo giudizio, un tecnico edile (architetto, geometra, ingegnere edile, perito edile), che dal punto di vista dell’attore metta in evidenza gli errori presenti nelle tabelle, e che dal punto di vista del condominio convenuto difenda a livello tecnico la correttezza delle tabelle attualmente in vigore.

È importante infine sottolineare come, secondo la Cassazione Civ. n. 25790 del 14.12.2016, l’onere probatorio sulle condizioni che legittimano la richiesta della revisione della tabella millesimale, incombe, ex art. 2697 del c.c., su chi intende modificare le stesse. Sarà quindi essenziale in sede di giudizio sollecitare il giudice a nominare un consulente tecnico, che vada a verificare la fondatezza delle misurazioni contenute nella tabella condominiale che si intende modificare. A tale fine sarà opportuno per il condomino attore allegare all'atto introduttivo del giudizio una perizia di parte che vada tecnicamente a mostrare al giudice gli errori contenuti nella tabella millesimale contestata.

E’ superfluo sottolineare come le spese per l’opera prestata dai singoli professionisti coinvolti dovranno essere anticipate dalle parti interessate. In giudizio le spese per l’attività prestata dal consulente nominato dal giudice sono inizialmente poste a carico della parte che ha interesse alla nomina, in questo caso il condomino che richiede la revisione delle tabelle.
All’esito del giudizio troveranno applicazione gli artt. 91 e 92 del c.p.c. Secondo il 1° comma dell’art. 91 c.p.c: "Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa".

Bisogna tuttavia prestare attenzione, in quanto se durante il tentativo di mediazione il mediatore ha formulato una proposta conciliativa ex art. 11 del D.Lgs. 28/2010 e il giudice accoglie la domanda nella misura non superiore a quanto stabilito in tale proposta (eventualità che nella pratica sta accadendo piuttosto frequentemente), il giudice, sempre secondo l’art. 91 del c.p.c.: "condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta…".
Non è da escludere, inoltre, che il giudice ai sensi dell’art 92 del c.p.c. decida di compensare le spese e quindi a ciascuna parte non rimarrà che sobbarcarsi quanto anticipato per la rispettiva difesa. È chiaro, però, che qualsiasi valutazione circa la condanna al pagamento delle spese di giudizio potrà farsi solo valutando l’andamento dello stesso.

BIAGIO D. T. chiede
lunedì 30/09/2019 - Lombardia
“Sono proprietario dall'anno 2006 di un villino sito in un villaggio con 24 unità abitative. Con l'emanazione della Legge regionale n°4 del 23/10/2009 diversi condomini hanno ampliato negli anni 2010 -2011- 2012 le proprie unità abitative. Dagli atti trasmessi dall'amministratore negli ultimi anni risulta che i millesimi delle abitazioni non sono mai stati aggiornati rispetto a quelli esistenti in precedenza all'emanazione della legge e pertanto ogni condomino continua a pagare lo stesso importo.
Ritenendo ciò non corretto e soprattutto di corrispondere spese condominiali superiore a quelle dovute ho inviato una segnalazione all'amministratore chiedendo delucidazioni in merito.
L'amministratore ha risposto come segue:
Buon pomeriggio
I millesimi condominiali non posso essere modificati arbitrariamente da alcun Amministratore
Il codice civile elenca le modalità e i casi in cui possono essere modificati, ma comunque sempre attraverso delibera assembleare
Pertanto, se si volesse prendere in considerazione questa modifica, è necessario che tanti condomini aventi in dote almeno 170/1000 chiedano formalmente al Sottoscritto di portare all’attenzione della prossima assemblea tale argomento con nomina di tecnico specializzato nello studio e redazione di millesimi.

Per quanto sopra chiedo di conoscere se la risposta fornita è esatta (stante l'enorme difficoltà a contattare i condomini per inoltrare richiesta congiunta ed in considerazione che la prossima assemblea si terrà nell'agosto del 2020) e quale iniziativa posso intraprendere.
Ringrazio anticipatamente e porgo i più cordiali saluti”
Consulenza legale i 07/10/2019
La risposta fornita dall’amministratore di condominio è giuridicamente ineccepibile. Anche se dopo la riforma del 2012 i compiti dell’organo amministrativo del condominio sono notevolmente ampliati, non rientra sicuramente tra i suoi poteri quello di andare a modificare arbitrariamente le tabelle millesimali vigenti: tale decisione può essere assunta solo dalla assemblea di condominio.
In caso di modifiche strutturali all’edificio tali da comportare una modifica alle tabelle millesimali, la prima norma che trova applicazione è l’art. 69 disp.att del c.c., ed in particolare il suo 2° comma.
Tale norma infatti dispone che nel caso in cui la modifica alla tabella avvenga perché vi sia stata, per modifiche strutturali all’edificio, una alterazione di oltre 1/5 del rapporto proporzionale della unità abitativa anche di un solo condomino, le modifiche alle tabelle millesimali possono essere approvate dalla assemblea condominiale con le maggioranze di cui al 2°comma dell’art.1136 del c.c. (maggioranza degli intervenuti che rappresentano almeno la metà del valore dell’edificio:500 millesimi).

È quindi essenziale che l’assemblea di condominio nomini un tecnico che innanzitutto accerti se i lavori eseguiti negli appartamenti abbiano comportato uno squilibrio del rapporto proporzionale delle unità abitative del palazzo superiore ad 1/5, e che vada conseguentemente a redigere le nuove tabelle millesimali da sottoporre alla approvazione dell’assise. È importante sottolineare che se il tecnico non rilevasse la sproporzione richiesta dalla norma, la modifica alle tabelle millesimali non potrebbe avvenire a colpi di maggioranza, ma solo con il consenso unanime di tutti i proprietari sulla base di quanto dispone il co.1° dell'art. 69 disp.att. del c.c.
È pleonastico precisare che al di là del fatto che l’assemblea approvi o meno le nuove tabelle, il costo delle competenze del tecnico incaricato devono essere comunque sostenute dai proprietari, e nel caso in cui le modifiche alle tabelle siano causate da modifiche strutturali all’edificio, l’art.69 disp.att. del c.c. accolla tali costi a chi ha causato le variazioni.

Come ha giustamente sottolineato nella sua risposta l’amministratore, per giungere alla nomina di un tecnico è necessario che ai sensi dell’art. 66 disp.att. del c.c. tanti condomini che rappresentino almeno 1/6 del valore dell’edificio (quindi 166,6666 periodico che l'amministratore ha arrotondato prudenzialmente a 170 millesimi), facciano richiesta all’amministratore di convocare l’assise per nominare un tecnico a cui dare l’incarico di revisionare le tabelle. Tale richiesta si consiglia di farla per iscritto, firmata da tutti i richiedenti e inviata all’amministratore o tramite pec o con raccomandata con avviso di ricevimento. A fronte di tale richiesta, il professionista ha l’obbligo di procedere alla convocazione della assemblea, e se non vi provvede entro 10 giorni, i condomini richiedenti possono convocarla autonomamente. È quindi possibile giungere alla convocazione della assemblea anche prima dell’agosto del 2020, se, essendo già noti i nomi dei proprietari favorevoli alla revisione dei millesimi, si invia entro pochi giorni all’amministratore la richiesta di convocazione.

Supponiamo ora, che nonostante alcuni condomini ritengano che le tabelle millesimali siano da modificare per via dei lavori di ampliamento di alcune unità abitative, la maggioranza dei proprietari sia contraria, e pertanto non si riesca a raggiungere in assemblea i quorum previsti dalla legge per incaricare un tecnico. L’unico modo per superare questa impasse, è quello di adire l’autorità giudiziaria affinché lei stessa possa nominare un consulente tecnico di ufficio il quale: accerti se i lavori di ampliamento abbiano comportato una modifica ai valori proporzionali delle singole unità abitative nei termini indicati dall’ art 69 disp. att del c.c., e conseguentemente rediga le nuove tabelle.



Carmine F. chiede
lunedì 09/09/2019 - Campania
“Salve
Nel 2008 ho comprato un appartamento al mare (Calabria) in una palazzina composta da 2 piani (4 appartamenti per piano, più il 3° piano mansarde). I proprietari dell’appartamento al 2° piano, sono proprietari anche di una mansarda rifinita e con bagno(al 3° piano), di pari metratura dell'appartamento. Le mansarde sono collegate con l'appartamento sottostante con scale a chiocciola e, dall'esterno, sono raggiungibili sia dalle scale che dall'ascensore, la quale arriva fino al piano della porta d'ingresso della mansarda. Tempo fa, un proprietario del 2° ha consultato un tecnico il quale ha rilasciato una relazione nella quale asseriva che al sottotetto adibito a stenditoio e lavanderia non toccava pagare la quota ascensore e quindi, l'amministratore pro tempore e i presenti all'assemblea, anche con qualche perplessità, hanno accettato la modifica. Io non sono mai stato d’accordo. Poiché alcuni proprietari hanno diviso e isolato la mansarda dall’appartamento fittandoli entrambi. Alcuni nei mesi estivi, altri proprietari invece, per l'intero anno, (l’ascensore quindi viene usata da questi per arrivare fino alla porta d’ingresso della mansarda al 3° piano). Chiedo se è possibile che in un condominio si verifichi una cosa del genere e se posso richiedere il ripristino delle precedenti tabelle millesimali rilasciate dal costruttore.”
Consulenza legale i 11/09/2019
Le tabelle millesimali, disciplinate dagli artt. 68 e 69 disp. att. del c.c., hanno la funzione di esprimere in millesimi il valore di ciascuna unità immobiliare in rapporto al valore dell’intero edificio. Esse assolvono a diverse funzioni nello svolgimento e amministrazione della vita condominiale. Tra le più importanti funzioni, non si può non citare il loro utilizzo per determinare la suddivisione delle spese condominiali nel momento in cui l’amministratore provvede a redigere il bilancio dell’edificio; inoltre i millesimi condominiali sono essenziali per calcolare il quorum costitutivo e deliberativo della assemblea.

L’art 69 disp. att. del c.c., così come riformato dalla L. n.220/2012, dispone molto chiaramente che: "i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale… possono essere rettificati o modificati all’unanimità". Tale principio generale, secondo il successivo 3° comma dell’articolo in esame, può trovare applicazione per la revisione o rettifica di tabelle millesimali redatte in applicazione di criteri legali o convenzionali. In altri termini, è richiesto l’unanimità dei consensi di tutti i proprietari sia per andare a modificare tabelle allegate a regolamenti di condominio di natura contrattuale (allegate, quindi, ai rogiti di acquisto), sia per modificare tabelle millesimali approvate dalla assemblea a maggioranza e redatte secondo i criteri previsti dal codice civile.

Tale principio generale trova due importanti deroghe: quando le tabelle sono errate e quando per le mutate condizioni dell’edificio (sopraelevazioni, incremento di superfici e incremento e diminuzioni di unità immobiliari), viene alterato per più di 1/5 il valore proporzionale di una unità immobiliare anche di un solo condomino.
In presenza di questi soli due casi le tabelle millesimali potranno essere modificate, anche nell’interesse di un solo proprietario, non con il consenso unanime di tutti i condomini, ma con le maggioranze di cui al comma 2 dell’art. 1136 del c.c. (maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentano almeno la metà del valore dell’edificio: 500 millesimi).

Sulla base di quanto riferito nel quesito, non pare che vi siano state delle modifiche nella struttura dell’edificio tali da comportare una alterazione dei valori proporzionali delle singole unità immobiliari. Rimane da capire se le originarie tabelle predisposte del costruttore fossero già all’origine errate e siano, invece, corrette le tabelle predisposte dal secondo tecnico: solo in questo caso sarebbe giustificabile una sostituzione delle prime tabelle con queste ultime a colpi di maggioranza.

A tale proposito però troviamo assolutamente difficile che la seconda relazione, redatta a nostro avviso da un tecnico assolutamente compiacente con uno dei proprietari del 2° piano, possa considerarsi corretta. Ciò emerge chiaramente considerando che l’ascensore è uno dei servizi utilizzabili dai proprietari delle unità abitative del secondo piano per raggiungere i locali stenditoio e lavanderia, i quali, pare di capire, sono sempre in proprietà esclusiva ai medesimi soggetti del secondo piano. In realtà il secondo tecnico con una relazione molto probabilmente falsata ad hoc, ha tentato di escludere alcuni condomini dal pagamento di parte degli oneri condominiali riferibili all'impianto ascensore.

Secondo la giurisprudenza assolutamente unanime, l’esonero parziale o totale al pagamento delle spese condominiali da parte di un gruppo di condomini può avvenire solo
  • con una delibera presa all’unanimità,
  • oppure con un accordo sottoscritto sempre da tutti i proprietari.
Se tale esonero, invece, è stato riconosciuto da una delibera adottata dall'assemblea a colpi di maggioranza, la stessa deve considerarsi nulla e quindi impugnabile in ogni tempo oltre i rigidi termini impugnatori previsti dall’art.1137 del c.c.

In conclusione crediamo sia opportuno prima di tutto far visionare la tabella originaria e la nuova tabella da un tecnico di fiducia, il quale dovrebbe confermare le perplessità che si sono manifestate nella presente consulenza. Successivamente, con l’ausilio di un legale si potrà convenire in giudizio il condominio nella persona dell’amministratore di condominio pro tempore, chiedendo al giudice di accertare la nullità della delibera con la quale si sono approvate le nuove tabelle falsate e chiedendo conseguentemente il ripristino delle precedenti.

Diana M. R. chiede
martedì 21/05/2019 - Campania
“Il condominio ha deciso di rifare le tabelle millesimali in quanto ci sono delle irregloraità nelle tabelle in vigore. L'amministratore ha consegnato la relazione dell'architetto priva delle tabelle; dice che l'architetto chiede l'approvazione dei coefficienti prima di procedere con la redazione delle tabelle. Io ho già inviato una pec dove sostengo che trovo la relazione poco chiara in alcuni punti e che non si può ritenere completa una relazione priva delle relative tabelle. Inoltre, chiedo la consegna delle tabelle prima di qualsiasi votazione in merito per una maggiore trasparenza e comprensione dei dati. Ancora non ho ricevuto risposta. È regolare questo modo di procedere? Che maggioranza è richiesta perché vengano approvate?

Consulenza legale i 26/05/2019
È opportuno primariamente precisare che chi scrive non è un tecnico edile, ma un legale e quindi non ha le competenze necessarie per giudicare la correttezza della relazione allegata al quesito.
Le tabelle millesimali sono uno dei documenti più importanti del condominio in quanto ne influenzano in maniera predeterminante il funzionamento, si pensi al voto del condomino in assemblea il cui peso è necessariamente influenzato anche dai millesimi di ciascun proprietario; si pensi anche alla ripartizione degli oneri condominiali nel rendiconto annuale determinati in prima battuta applicando le tabelle millesimali di competenza.

Seppur l’importanza di tali documenti è indiscutibile, il nostro legislatore, anche dopo la riforma del diritto condominiale del 2012, sembra dimenticarsi delle tabelle millesimali non prevedendo all’oggi una disciplina puntuale su di esse. Il codice civile al co.1 dell’art. 1118 del c.c. si limita a dirci che:” Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene.” Tale principio viene poi attuato dagli artt. 68 e 69 delle disp.att del c.c. Il primo articolo ci dice che le tabelle millesimali devono essere allegati al regolamento di condominio e, al secondo comma, che nella loro redazione non deve essere considerato il canone locatizio, i miglioramenti e lo stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare. L’art. 69 disp.att. del c.c. si sofferma sulle maggioranze necessarie per l’approvazione delle ratifiche e modifiche alle tabelle millesimali, che vedremo poco più avanti.

A parte le scarne indicazioni che ci offre il 2°comma dell’art. 68 disp.att. del c.c., l’unico atto che si occupa espressamente dei criteri di redazione delle tabelle millesimali è una circolare (quindi neppure un testo di legge) del Ministero dei Lavori Pubblici n. 12480 del 26 marzo 1966 intitolata:” Norme per i collaudi dei fabbricati costruiti da cooperative edilizie fruenti di contributo statale e per la ripartizione delle spese fra i singoli soci”. È questo l’atto che viene preso come punto di riferimento dai tecnici edili per redigere le tabelle millesimali, in cui vengono indicati i criteri con cui determinare i singoli coefficienti di calcolo.

Il problema fondamentale di questi coefficienti di calcolo, che si rifletterà poi anche sulla disciplina della modifica della tabella, è che non tutti sono basati su parametri oggettivamente valutabili: i coefficienti, quindi possono dividersi in due grandi categorie: quelli oggettivi e quelli soggettivi.
I primi sono quelli determinati da valori numerici empiricamente valutabili, come possono essere la superficie dei singoli appartamenti; i secondi sono tutti quei criteri che variano a seconda della sensibilità e valutazione del singolo tecnico incaricato dal condominio di redigere le tabelle (si pensi ad esempio alla esposizione, luminosità, orientamento ecc. ecc.).

Detto questo, da una parte possono essere condivise le considerazioni svolte dalla autrice del quesito, in quanto se il tecnico in assemblea presenta sia le tabelle che la relazione che indica i criteri con i quali le stesse sono state realizzate, i condomini potranno senza dubbio fare delle considerazioni più puntuali: d’altro canto, però, non ci si sente di stigmatizzare e condannare il comportamento dell’architetto incaricato di redigere le nuove tabelle, in quanto il suo non costituisce un comportamento inadempiente.
Proprio perché molti dei criteri previsti per la redazione della tabella millesimale sono soggettivi, è tutt’altro che condannabile la condotta tenuta dal tecnico, il quale preferisce che le valutazioni da lui svolte nella relazione sui coefficienti siano fatte proprie dalla assemblea di condominio per poi procedere, sulla base dei coefficienti approvati, a redigere le nuove tabelle.
È chiaro che prima della assemblea, ogni condomino avrà pieno diritto di rivolgersi ad un suo tecnico di fiducia per capire se le valutazioni svolte dal tecnico nominato dalla assemblea siano corrette.
Per quanto riguarda le maggioranze di approvazione delle tabelle millesimali, le quali a parere di chi scrive dovranno essere seguite anche nel caso in cui si dovesse approvare il lavoro del tecnico in due tranche, dobbiamo guardare all’art. 69 disp.att. del c.c. così come modificato dalla legge di riforma del condominio n. 220 del 2012.
Ad una prima lettura, il legislatore del 2012 sembra aver in qualche modo sconfessato la precedente giurisprudenza formatasi sul punto, ed in particolare le Sezioni Unite con la famosa sentenza n. 18477/2010.
Prima del 2012, infatti, le Sezioni Unite, con l’importante arresto sopracitato, avevano disposto che le modifiche alle tabelle millesimali dovessero essere adottate con una delibera approvata con la maggioranza dei condomini di cui al 2° co. dell’art.1136 del c.c.; questo anche se le tabelle fossero allegate ad un regolamento condominiale di natura contrattuale.
La giustificazione di tale decisione stava nel fatto che le tabelle non potessero avere, contrariamente al regolamento di condominio, natura contrattuale, in quanto tale documento non faceva altro che fotografare la situazione di fatto esistente in un edificio, e indicare il rapporto di proporzionalità già in esso esistente tra parti in proprietà esclusiva e parti in proprietà comune.

Con la riforma del 2012, come si accennava poco sopra, si sconfessa in parte tale orientamento, in quanto il 1° comma dell’art. 69 disp.att. del c.c. riformato dispone che:” I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale… possono essere rettificati o modificati all'unanimità.”
La regola della unanimità trova, però subito una sua repentina deroga nel caso in cui la modifica alla tabella avvenga per la conseguenza di un errore, oppure vi sia stata, per modifiche strutturali all’edificio, una alterazione di oltre 1/5 del rapporto proporzionale della unità abitativa anche di un solo condomino.
In questi soli due casi, le modifiche alle tabelle millesimali possono essere approvate dalla assemblea condominiale con le maggioranze di cui al 2°comma dell’art. 1136 del c.c. (maggioranza degli intervenuti che rappresentano almeno la metà del valore dell’edificio: 500 millesimi), ripristinando quindi quanto avevano disposto le Sezioni Unite.

È appena il caso di ricordare che nelle ipotesi appena descritte, qualora non si raggiungessero le maggioranze prescritte e nonostante ciò l’assemblea proceda comunque ad adottare una delibera di approvazione delle tabelle, la stessa sarebbe annullabile e quindi impugnabile innanzi alla autorità giudiziaria nei termini di cui all’art. 1137 del c.c.

È importante sottolineare come, per giurisprudenza, si può dire costante, l’errore rilevante ai sensi dell’art. 69 disp.att. del c.c., idoneo a far scattare l’approvazione a maggioranza, deve considerarsi: o un errore di calcolo (esempio: errata estensione, altezza ubicazione degli appartamenti); o un errore di fatto (esempio: l’errata convinzione che un appartamento abbia una estensione diversa da quella effettiva) o, infine un semplice errore di diritto (come ad esempio il considerare tra i parametri di redazione i criteri espressamente vietati dal 2°comma dell’art 68 disp.att. del c.c.). Non può considerarsi errore essenziale, quello riguardante i parametri soggettivi di determinazione delle tabelle, non costituendo questo un errore sulla qualità della cosa ex art. 1429 del c.c.

In conclusione, tenendo conto che, sulla base di quanto riferito dalla cliente, la ratifica alle tabelle millesimali deriva da una modifica strutturale dell'edificio (innalzamento di una nuova costruzione), sarà sufficiente approvare la modifica alla tabella con una delibera assembleare adottata con la maggioranza prevista dal 2°co. dell'art.1136 del c.c.

Renato I. chiede
giovedì 17/05/2018 - Lazio
“Buongiorno. La problematica è relativa al condominio negli edifici.
In un condominio di cinque piani il piano terreno è adibito a negozi e depositi e i piani sovrastanti ad abitazioni. Lo stabile è di antica costruzione, 150/200 anni, ed è stata sempre pacificamente adottata, a memoria d'uomo e quindi nel mio caso almeno dal 1966, data della successione, una tabella millesimale risalente ad epoca imprecisata di cui quindi non si conoscono nè iter formativo nè genesi e natura. Ricerche in tal senso non hanno dato alcun esito.
Il fabbricato, formato da appartamenti e negozi dati in locazione, era di proprietà di un unico soggetto fin dagli anni '20 del secolo scorso ed è una prima volta passato in successione nel 1944 ; è stato poi dall'erede alienato integralmente all'inizio degli anni '50, tranne il piano terreno adibito a negozi e depositi rimasto in sua proprietà e quindi passato in successione allo scrivente e alla sorella nel 1966.
In data 8.5.2015 è stata adottata, con l'intervento anche dello scrivente proprietario del piano terreno, la seguente delibera: "L'assemblea, esaminata l'istanza formulata dalla condomina N.N., delibera all'unanimità di conferire mandato all'Arch.R.R affinchè predisponga quanto necessita per la revisione delle tabelle millesimali" Il punto era stato posto all'ordine del giorno nei seguenti termini: "Richiesta di revisione delle tabelle millesimali, esame dell'istanza formulata: deliberazione assembleare."
Erano presenti sette condomini su dodici per complessivi 684 millesimi. Richiesto di fornire copia dell'istanza della condomina N.N. l'Amministratore affermava non esservi alcuna istanza scritta ma solo verbale. Non si fa pertanto menzione del motivo per cui venne richiesta la revisione della tabella ma era risaputo a livello condominiale che l'operazione era sostanzialmente determinata dal fatto che il proprietario del quinto piano aveva ampliato il proprio appartamento incorporandovi alcune soffitte adiacenti di sua proprietà. Limitati interventi erano erano stati effettuati nel corso degli anni da altri condomini compreso lo scrivente proprietario del piano terreno, come più avanti precisato.
Si chiede di conoscere, ignorandosi la natura della tabella millesimale fin qui adottata, se la delibera di approvazione della revisione, adottata anche con l'intervento del proprietario del piano terreno che dalla revisione così come proposta subirebbe un rilevante danno, possa ritenersi in qualche modo viziata mancando qualsiasi riferimento ai motivi per i quali veniva richiesta la revisione stessa. E soprattutto se l'eventuale delibera di approvazione delle future tabelle in corso di redazione debba essere adottata all'unanimità o con la maggioranza di cui all'art.1136 secondo comma. Si evidenzia che il numero dei millesimi attribuiti all'unità immobiliare posta al quinto piano che è stata oggetto di un significativo intervento di ampliamento passa da 133 a 148, con un aumento di meno di un quinto, mentre il numero dei millesimi attribuiti complessivamente ai negozi e depositi al piano terreno passa da 187 a 275 pur in presenza di un limitato aumento di superficie determinato unicamente dall'ampliamento dei passaggi fra i vani contigui. Tale aumento molto rilevante è invece in gran parte dovuto alle scelte del tecnico estensore che ha attribuito un coefficiente di destinazione inizialmente di 3,00 poi ridimensionato in 1,75 a seguito delle proteste dello scrivente che riteneva più conforme una determinazione basata sulle tabelle OMI, anche se poi l'applicazione di queste ha comunque condotto a risultati fortemente penalizzanti in quanto effettuata rapportando fra loro termini non appropriati. C'è anche da chiedersi se possa essere sostenibile che una differenza così marcata possa essere dovuta al fatto che le tabelle originarie siano state in un'epoca imprecisata redatte discostandosi dai principi legali fissati dal C.C. e che quindi le tabelle stesse possano essere modificate solo con delibera votata all'unanimità.
Da ultimo, in merito alla stessa situazione, vorrei conoscere il vostro parere sulla validità della delibera dell'8.5.2015 sopra citata di conferimento del mandato per la redazione delle tabelle.Premesso che l'immobile è di proprietà dello scrivente e della sorella fin dalla successione, 1966, va detto che fin dall'inizio i rapporti con il condominio sono stati tenuti esclusivamente dallo scrivente tant'è che le convocazioni sono state sempre effettuate al suo domicilio e a suo nome soltanto. Va anche detto però che da vecchia corrispondenza emerge che il precedente Amministratore era a conoscenza dell'esistenza di un comproprietario. E' ipotizzabile a vostro parere sostenere l'invalidità dell'assemblea dell'8.5.2015 con cui venne conferito il mandato per la revisione delle tabelle in quanto la convocazione è stata inviata , come di consueto, al solo scrivente, tenuto conto da un lato della continua e pacifica gestione da parte di un solo comproprietario, ma dall'altro del fatto che l'attuale Amministratore avrebbe dovuto conoscere con la normale diligenza l'esistenza di un comproprietario, sia sulla base della precedente corrispondenza, sia sulla base delle risultanze catastali sia soprattutto sulla base degli elementi che avrebbe dovuto richiedere allo scrivente comproprietario per la compilazione del registro dell'anagrafe condominiale e che non ha invece mai richiesto?
Vi ringrazio anticipatamente per il parere che vorrete cortesemente fornirmi.

Consulenza legale i 23/05/2018

Per il diverso numero di problematiche poste dal presente quesito, al fine di ottenere una migliore qualità espositiva, si dividerà la risposta in paragrafi. Stravolgendo, inoltre, l’ordine in cui i quesiti sono stati posti, si tratterà primariamente delle problematiche sottese alla validità della delibera assembleare dell’8.05.2015 e della sua convocazione, per poi passare al più complesso problema riguardante le tabelle millesimali e alle maggioranze necessarie per le loro modifiche.

1. È necessario conoscere i motivi che hanno portato un condomino a fare istanza all’ amministratore di convocare l’organo assembleare per la modifica delle tabelle millesimali? Deve tale istanza farsi per iscritto?

L’ art. 66 disp.att del c.c., dispone che l’organo assembleare, oltre che annualmente in via ordinaria, possa essere convocato dall' amministratore di condominio quando questi lo ritiene necessario. Il potere di convocare l’organo assembleare è una facoltà riconosciuta all’amministratore dal codice civile, che egli può esercitare a sua assoluta discrezione, quando lo ritiene necessario.

Nulla vieta che tale potere di convocazione sia incoraggiato da un singolo condominio, al di là del valore dei suoi millesimi, quando questi ritiene che vi siano delle questioni rilevanti per la vita condominiale, le quali necessitino la convocazione della assemblea. Tale attività di segnalazione non richiede alcuna formalità particolare o istanza scritta, e rientra semplicemente nel rapporto collaborativo che deve instaurarsi tra amministratore e singoli condomini. Quindi, il fatto che non si conoscano le motivazioni che hanno portato l’amministratore a convocare l’assemblea dell’8.05.2015, e non vi sia alcuna istanza scritta da parte del condomino richiedente, non comporta vizio alcuno.

2. La convocazione alla assemblea dell’8.05.15 doveva essere inviata da parte dell’amministratore, ad entrambi i comproprietari del piano terra dell’edificio? Può un errore di convocazione essere un valido motivo (oggi nel 2018) di impugnazione di una delibera adottata nel maggio del 2015?

La riforma del condominio portata dalla L.n. 220 dell’11.12.2012, ha profondamente riformato l’art. 1136 del c.c. che disciplina il funzionamento dell’organo assembleare. In particolare, il nuovo comma 6 dell’articolo citato dispone che: "L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.” Questa norma impone all’amministratore, al fine di garantire il corretto funzionamento dell’organo assembleare, di ricercare qualsiasi soggetto che possa vantare un diritto sui beni in condominio, e che possa, pertanto, esercitare validamente il suo diritto di voto. Ne consegue che, in caso di unità abitativa intestata a più soggetti, l’avviso di convocazione dovrà essere inviato a cura dell’amministratore a tutti i comproprietari. Si deve tuttavia tenere conto che ai sensi del comma 2° dell’art. 67 disp.att. del c.c., i comproprietari dovranno eleggere ai sensi dell’art. 1106 del c.c. un rappresentante della comunione, il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto all’amministratore, il quale andrà concretamente ad esercitare il diritto di voto in nome e per conto dei partecipanti alla comunione dell'appartamento (prima faranno una consultazione interna per decidere come votare sui singoli punti messi all'ordine del giorno della convocata assemblea).

Venendo, quindi, a parlare concretamente della problematica posta dal quesito, il fatto che il nome dell’altro comproprietario fosse ben noto all’amministratore, imponeva allo stesso di inviare l’avviso di convocazione anche alla sorella dell’autore del quesito, questo per ottemperare a quanto prescritto dal citato comma 6 dell’art 1136 del c.c.

Il fatto che tale norma non sia stata rispettata dall’amministratore può essere un valido motivo per impugnare la delibera dell’08.05.2015? La risposta deve essere negativa. Con la famosa sentenza delle Sezioni Unite n. 4806 del 07.03.2005, la giurisprudenza è oramai giunta ad un assestamento circa i casi in cui una delibera possa considerarsi nulla, o, debba, invece, semplicemente ritenersi annullabile.

Il mancato rispetto delle norme che disciplinano la convocazione dell'assemblea di condominio, rientra tra quei vizi di mera annullabilità della delibera condominiale adottata. Ne consegue che, ai sensi del 2° comma dell’art.1137 del c.c., la stessa potrà essere impugnata esclusivamente dai condomini assenti, dissenzienti o astenuti entro 30 giorni, i quali decorrono per i condomini dissenzienti o astenuti dal giorno in cui la delibera è stata adottata dall’organo assembleare, per gli assenti dal giorno in cui la stessa viene loro comunicata. Il termine di impugnazione viene definito dal legislatore perentorio, motivo per cui una volta che lo stesso viene a scadenza, la delibera assembleare, seppur viziata da un errore nella convocazione del consesso, diverrà inoppugnabile e non potrà più essere rimessa in discussione.

Secondo quanto riferito nel quesito, la delibera che ha dato mandato all'architetto di rivedere le tabelle millesimali, è stata adottata l’08.05.2015, pertanto nel momento in cui si scrive (maggio 2018), il termine di impugnazione deve considerarsi ampiamente decorso, rendendo oramai le decisioni prese in quella data dall’assemblea di condominio inattaccabili.

3. Le maggioranze con cui devono essere revisionate le tabelle millesimali.

Il fatto che non si è in grado di capire, poiché l’edificio è stato edificato in epoca immemore, se le tabelle millesimali abbiano natura contrattuale o assembleare, è un problema tutto sommato irrilevante. Infatti, ai sensi dell’art. 69 disp. att del c.c., come modificato dalla legge di riforma del condominio, è possibile ovviare al problema: tale articolo, secondo quanto dispone il suo comma 3°, trova applicazione sia per la rettifica o revisione di tabelle millesimali allegate a regolamenti contrattuali, sia per tabelle millesimali approvate a maggioranza dalla assemblea.

Innanzitutto, l’art 69 disp. att del c.c dispone come regola generale, sconfessando la giurisprudenza divenuta dominante prima della riforma del condominio del 2012, che le tabelle millesimali possono essere modificati solo con una delibera adottata con l’unanimità della compagine condominiale.

Lo stringente criterio della unanimità per la modifica della tabella millesimale trova deroga in due casi:
-quando la stessa sia la conseguenza di un errore;
-quando vi siano delle mutate condizioni strutturali dell’edificio derivate da: sopraelevazione, incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, e tali modifiche comportino una variazione superiore ad 1/5 del valore proporzionale dell’unità abitativa anche di un solo condomino.
In soli questi casi, la tabella millesimale può essere modificata, anche nell’interesse di un solo condomino, applicando la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136 del c.c. 2°comma (maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 500 millesimi dell’edificio).

La giurisprudenza successiva alla riforma del condominio, per ora, tende a limitare la possibilità di modificare e rettificare le tabelle millesimali a colpi di maggioranza, con interpretazioni piuttosto restrittive.
La Cass. Civ., Sez.II, con sentenza n. 19797 del 04.10.2016, ha escluso che possa considerarsi errore rilevante ai fini della modifica delle tabelle millesimali, il mutarsi dei criteri di stima sulla valutazione del valore delle singole unità immobiliari (come ad esempio le valutazioni sull’osservatorio immobiliare della Agenzia delle Entrate), ritenendo viceversa rilevanti l’ errore su criteri oggettivamente valutabili, quali l'estensione, l'altezza, l'ubicazione, esposizione etc.

È importante sottolineare come, nei casi in cui sia possibile modificare le tabelle millesimali attraverso la maggioranza qualificata del 2° co. art. 1136 del c.c., qualora questa non venga raggiunta, e nonostante ciò la delibera sia comunque adottata, saremmo in presenza di un mero vizio di annullabilità, che in quanto tale deve essere impugnato, come si è spiegato nel paragrafo precedente, secondo quanto previsto dall’art. 1137 del c.c.

Per quanto è dato intendere, le modifiche alle tabelle millesimali sono divenute necessarie a fronte di lavori di ristrutturazione dell’edificio. Pertanto, riteniamo sia necessario valutare, anche attraverso una perizia di parte che supporti l’attività di un eventuale legale, se le modifiche strutturali apportate abbiano comportato un mutamento strutturale superiore ad 1/5 del valore proporzionale della singola unità abitativa.
Nel caso in cui si accerti che i lavori di ristrutturazione dell’edificio non abbiano comportato una alterazione ai valori delle singole unità abitative tale da giustificare una modifica delle tabelle millesimali da approvarsi a semplice maggioranza qualificata, si ritiene sia possibile adire l’autorità giudiziaria per chiedere la nullità delle tabelle così approvate, in quanto violano una disposizione di legge imperativa. Qualora, invece, fossimo di fronte ad uno dei casi in cui la legge prevede la possibilità di modificare le tabelle a maggioranza, poiché è pressoché certo che il termine per impugnare la delibera di approvazione delle nuove tabelle adottate sia oramai decaduto, le stesse dovranno essere considerate inoppugnabili e, quindi, non più modificabili.


Alberto A. chiede
lunedì 30/04/2018 - Lazio
“QUESITO
Trattasi di un piccolo superattico al 5 piano
Allo scopo di meglio evidenziare le reali dimensioni del suddetto appartamento si considera che ogni piano della palazzina ha 2 unita’ immobiliari, quasi tutti simili nella loro dimensione.
Al 5 piano invece, v’e’ solo il superattico ( int. 11) che occupa solo una parte della superficie del piano. La restante parte e’ proprieta’ comune e risulta maggiore di quella occupata dall’appartamento.
Infine si evidenzia che l’ascensore si ferma al 4 piano , per cui per accedere sia all’interno del’appartamento nonche’ alle parti comuni occorre servirsi dell’unica rampa di scala di 19 gradini.
Dal verbale dell’assemblea straordinaria del 16 gennaio 2015 al punto 1 dell’ordine del giorno si legge : “discussione in merito alla stesura delle nuove tabelle millesimali con la presenza in assemblea del Geom. ….”
Sempre in riferimento al punto 1 si legge ancora che per quanto riguarda la tabella A e A1 di proprieta’ generale, la tabella B scale e la tabella C ascensore vengono approvate all’unanimita’ dei presenti.
Dallo stesso verbale risulta pero’ che ‘sono presenti o rappresentanti per delega solo n. 9 condomini su 11 condomini totali per complessivi mm 836,99 su 1000 mm totali’.
Pertanto dalle nuove tabelle millesimali allegate al predetto verbale si rileva che al superattico in questione (int. 11) , sono stati attribuiti i seguenti valori millesimali:
tabella A ( proprieta’ generale) 49,11;
tabella A1(proprieta’ appartamenti) 58,5
tabella B (proprieta’ scale) 193,3
tabella C (proprieta’ ascensore) 213,30
Da un primo sommario esame emerge una notevole sproporzione dei valori riportati rispetto alla reale superficie occupata nel piano dal superattico.
E’ agevole rilevare che il tecnico ha effettuato un metodo di calcolo diverso dal dettato legislativo ( artt. 1123,1124 c.c. ), in quanto ha attribuito a carico dell’appartamento in questione il valore dell’intero piano rispetto all’altezza. In effetti ha considerato come se il superattico occupasse tutto il 5 piano, senza tener conto delle le parti comuni, che poste sullo stesso piano, occupano una superficie maggiore di quella dell’ appartamento stesso. Tale scelta errata comporta un aggravio insostenibile di spese.
Altra incongruenza e’ nell’attribuzione dei millesimi di spesa dell’ascensore che come anzi detto si ferma al piano di sotto.
Anche in questo caso, si evince che il tecnico erroneamente ha attribuito lo stesso valore del 5 piano, relativo all’altezza, per calcolare i millesimi di spesa dell’ascensore.
Quanto fin qui riportato potrebbe apparire superfluo se si pone l’accento che il condominio e’ disciplinato dal regolamento contrattuale “depositato in data 1966 in atti dal notaio….. Nella parte relativa alle spese si legge: tutte le spese necessarie per la conservazione dello stabile da dividersi in parti millesimali. Segue la tabella millesimale dei vari appartamenti,e, allegato al regolamento stesso vi e’ il quadro ripartizione spese redatto in data 15/7/1985 da un tecnico dell’epoca.
Pertanto , in considerazione di quanto riportato , si evidenziano le seguenti incongruenze:
a) L’assemblea, con la delibera del 16/gennaio/ 2015 ha approvato, non alla unanimita’, le nuove tabelle millesimali peraltro in violazione al dettato di cui agli artt.1123, 1124 del c.c.
b) Nel caso di specie, il regolamento condominiale contiene una disposizione espressa che, in deroga al regime codicistico di cui agli artt. 1123 e 1124 c.c., disciplina le spese di manutenzione straordinaria delle cose comuni "qualunque sia la loro destinazione e specie", ripartendole tra tutti i condomini "in ragione dei millesimi di proprietà".
Poiche’ la Corte di Cassazione, con ordinanza 10 maggio 2017, n. 11484 ha ribadito che una volta ammessa la deroga ai criteri legali i ripartizione delle spese, sia essa contenuta in un regolamento contrattuale ovvero in una delibera adottata all’unanimità dei partecipanti al condominio, richiamata altresì la costante giurisprudenza per cui, risultano radicalmente nulle le delibere che a maggioranza deroghino ai criteri fissati in precedenza in un regolamento contrattuale.
Per quanto fin qui riportato si chiede se alla luce della giurisprudenza in materia e’ abbastanza agevole ottenere dalla parte inquirente la nullita’ della delibera del 2015 nella parte relativa all’approvazione delle nuove tabelle millesimali”
Consulenza legale i 06/05/2018

Le tabelle millesimali, disciplinate dagli artt. 68 e 69 disp.att. del c.c., hanno la funzione di esprimere in millesimi il valore di ciascuna unità immobiliare in rapporto al valore dell’intero edificio. Esse assolvono a diverse funzioni nello svolgimento e amministrazione della vita condominiale. Tra le più importanti funzioni, non si può non citare il loro utilizzo per determinare la suddivisione delle spese condominiali nel momento in cui l’amministratore di condominio provvede a redigere il bilancio dell’edificio; inoltre i millesimi condominiali sono essenziali per calcolare i quorum costitutivi e deliberativi della assemblea di condominio.
L’art. 68 disp.att. del c.c., prevede che le tabelle millesimali siano allegate al regolamento di condominio, obbligatorio, ex art. 1138 del c.c., per edifici che abbiano più di dieci condomini.

Generalmente il regolamento di condominio e le allegate tabelle, vengono unilateralmente predisposte dall’originario costruttore dell’edificio e, successivamente, allegato ai rogiti di vendita delle singole unità abitative: conseguentemente il regolamento e le tabelle vengono accettate e fatte proprie da tutti i condomini con l’acquisto dell’appartamento. In questo caso il regolamento e le tabelle allegate assumono la natura di un atto contrattuale; inoltre, se regolamento e tabelle vengono trascritte presso le Conservatorie Immobiliari o richiamate nei rogiti di vendita successivi a quelli originari effettuati dal costruttore, essi vincoleranno anche i nuovi proprietari che entreranno a far parte della compagine condominiale.

Può accadere anche che il costruttore non provveda a redigere il regolamento e le tabelle millesimali; in questo caso essi vengono predisposte da professionisti, nominati dalla compagine condominiale, e approvati dalla assemblea secondo le maggioranze richieste dall’art.1136 2° comma del c.c. Regolamento e tabelle, approvate secondo queste modalità, vengono definite di natura assembleare.

Il regolamento di condominio sovente contiene delle disposizioni che vanno a derogare ai criteri previsti dagli art.1123 e ss. del c.c. per la suddivisione delle spese condominiali, e, quando questo abbia natura contrattuale, giurisprudenza costante ritiene che per la sua modifica sia necessario il consenso unanime di tutti partecipanti al condominio.
Conseguentemente l’orientamento oramai dominante dei giudici è quello di ritenere affette da radicale nullità le delibere condominiali:” …con cui a maggioranza sono stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall'art. 1123 c.c. o dal regolamento condominiale contrattuale, essendo necessario, a pena di radicale nullità, il consenso unanime dei condomini… “(si veda fra le tante Cass. Civ.,sez.II,sentenza n. 17268 del 28.08.2015). Conseguentemente, tali delibere possono essere impugnate in ogni tempo, anche oltre il rigido termine impugnatorio di 30 gg. prescritto dall’art. 1137 del c.c.; inoltre la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, anche da un condomino che ha concorso alla approvazione della delibera viziata.

Per quanto riguarda le tabelle millesimali allegate ad un regolamento di condominio contrattuale, l’orientamento della Cassazione e la disciplina codicistica relativa alle loro modifiche, presentano delle importanti differenze rispetto a quanto detto sopra.
Innanzitutto, è opportuno citare per la sua importanza, anche se anteriore alla riforma del condominio del 2012, il principio espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 18477 del 9 agosto 2010.

Con tale importante arresto le Sezioni Unite hanno ritenuto che le tabelle millesimali, anche se allegate ad un regolamento di natura contrattuale, non ne condividono la medesima natura, in quanto esse non sono un negozio di accertamento del diritto di proprietà sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni, ma servono solo ad esprimere, in precisi termini aritmetici, un già preesistente rapporto di valore tra i diritti dei vari condomini, senza incidere in alcun modo su tali diritti. Come necessaria conseguenza al ragionamento che si è sopra riportato, le Sezioni Unite hanno concluso che per la modifica delle tabelle millesimali, siano esse di natura contrattuale o assembleare, è sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art 1136 2° co. del c.c.
Successivamente a tale importante pronuncia interviene il legislatore con la riforma del condominio portata dalla l n.220 dell’11.12.2012, ed in particolare con la modifica dell’art. 69 disp.att. del c.c, il quale deve trovare applicazione per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali. Con tali modifiche, il legislatore sembra sconfessare le conclusioni raggiunte dalle Sezioni Unite, disponendo che: “i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale… possono essere rettificati o modificati all’unanimità”.

Il ritorno allo stringente criterio della unanimità per la modifica della tabella millesimale, trova una sua deroga, sempre all’interno dell’art. 69 disp.att. del c.c, quando la stessa sia la conseguenza di un errore, oppure vi siano delle mutate condizioni strutturali dell’edificio. In questi casi, la tabella millesimale può essere modificata, anche nell’interesse di un solo condomino, applicando le maggioranze qualificate di cui all’art. 1136 del c.c. 2° comma in luogo della unanimità. È opportuno precisare che l’errore rilevante per richiedere la modifica delle tabelle, ai sensi dell’art 69 disp.att del c.c., è quello che consiste nella obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari e il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle. Si pensi, a tale proposito, aglierrori di calcolo che attengono: all’estensione, altezza e ubicazione dei singoli appartamenti.
È importante sottolineare come, nei casi in cui trovi applicazione le maggioranze di cui all’art. 1136 2° co del c.c(maggioranza degli intervenuti che rappresentano almeno la metà del valore dell’edificio), qualora queste non vengono raggiunte, e nonostante ciò la delibera trovi comunque approvazione da parte dell’assemblea, saremmo in presenza di un mero vizio di annullabilità, che in quanto tale deve essere impugnato secondo quanto previsto dall’art.1137 del c.c.
Qualora si vada ad impugnare una delibera condominiale che approvi una tabella millesimale errata, il comma 2° dell’art. 69 disp.att del c.c. prevede che il condomino che si ritiene leso possa adire l’autorità giudiziaria, convenendo in giudizio il condominio nella persona dell’amministratore di condominio. È importante sottolineare come, secondo la Cassazione Civ. n. 25790 del 14.12.2016, l’onere probatorio sulle condizioni che legittimano la richiesta della revisione della tabella millesimale, incombe, ex art. 2697 del c.c., su chi intende modificare le stesse. Sarà quindi essenziale in sede di giudizio sollecitare il giudice a nominare un consulente tecnico, che vada a verificare la fondatezza delle misurazioni contenute nella tabella condominiale che si intende modificare. A tale fine sarà opportuno allegare all’atto introduttivo del giudizio, una perizia di parte che vada tecnicamente a mostrare al giudice gli errori contenuti nella tabella millesimale contestata.


Alberto A. chiede
lunedì 20/11/2017 - Lazio
“Mi riferisco alle consulenze i cui codici di riferimento sono Q201718928/ Q201719048

Nei quesiti evidenziavo che il superattico posto al 5 piano della palazzina ( originalmente parte dei servizi comuni), occupa solo una parte del predetto piano( esattamente un terzo) , e, la restante parte e’ proprieta’ comune e comprende la stanza dei contatori dell’acqua, lo stenditoio coperto, la cabina ascensore, la terrazza adibita a stenditoio.
Evidenziavo altresi’ che l’ascensore si ferma al 4 piano per cui per accedere al piano 5 occorre servirsi della rampa di 20 gradini che consente l’accesso sia all’appartamento che alle parti comuni. Quindi siamo in presenza di una scala realizzata a suo tempo unicamente al fine di consentire a tutti i condomini, in egual misura e con pari diritto, di accedere ai servizi ivi posizionati.
Nei quesiti si precisava altresi’ che il geometra a cui e’ stato demandato l’incarico della formulazione delle nuove tabelle millesimali relative alla suddivisione delle spese della manutenzione scale, ha calcolato non solo l’intero piano a carico dello scrivente ( ignorando volutamente e caparbiamente la parte consistente dei locali condominiali), ma addirittura ha considerato la corsa dell’ascensore fino al 5 piano e non al quarto come anzi riferito.
Ne deriva pertanto una enorme e inconcepibile differenza tra i valori attribuiti dalla tabella allegata al regolamento redatto dal costruttore e la nuova tabella che , come e’ facile immaginare, provoca un illegittimo aggravio di spese abbastanza oneroso a carico del sottoscritto.
C‘e’da precisare pero’ che le nuove tabelle millesimali ( tab. A e A1 di proprieta’ generale , la tabella B scale e la tabella C ascensore) sono state approvate all’unanimita’ dai soli presenti all’assemblea straordinaria del 16 gennaio 2015 che , come risulta dal verbale, hanno partecipato solo 9 condomini su 11.
Infine, essendo stato volte sottolineato nei due quesiti che, in base all'art. 68 e 69 disp. att. al c.c., al condomino è sempre concessa la possibilità di richiedere la revisione delle tabelle millesimali per l'errore oggettivo nella determinazione dei valori assegnati per la ripartizione spese, nel caso concreto, essendo trascorsi quasi tre anni dall’approvazione delle nuove tabelle millesimali, e’ possibile impugnare la deliberazione qualora l’assemblea dovesse respingere la richiesta di una giusta rettifica dei millesimi relative alle spese ascensore e scale?
E' possibile infine far annullare quanto a suo tempo deciso dall’assemblea in quanto non vi era stata una maggioranza assoluta?
Nel rimanere in attesa di un Vs autorevole parere invio distinti saluti.”
Consulenza legale i 26/11/2017
Come già precisato in alcune precedenti consulenze, la modifica delle tabelle millesimali che comporta una difformità della volontà condominiale rispetto ai criteri legali di ripartizione e calcolo, necessita di una delibera assembleare approvata dall’unanimità dei condomini e non dei presenti.

L’art. 69 disp. att. c.c. prevede infatti che “I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità”.
La norma continua, prevedendo poi delle specifiche deroghe alla regola dell’unanimità: “Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136 2° co. del codice (e cioè con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell'edificio), nei seguenti casi: 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore; 2) quando, [omissis] è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino.

Detto altrimenti, la regola dell'unanimità deve essere applicata quando le tabelle millesimali vengono modificate in deroga ai criteri di proporzionalità di cui agli artt.1118 e sequenti c.c ed in deroga, dunque, ai criteri legali.
Se ad esempio i condomini fossero d’accordo per escludere dalle tabelle un appartamento in quanto disabitato, oppure volessero ripartire i consumi del riscaldamento in parti uguali, occorrerebbe una delibera assunta all’unanimità, che avrà natura contrattuale poiché deroga ai criteri legali di calcolo.

Se invece la modifica si rende necessaria per un errore oppure per una modifica sostanziale avutasi in un appartamento, allora non è più necessaria l’unanimità ma basterà la maggioranza di cui all’art. 1136 c.c. .
Se ad esempio un condomino ampliasse il proprio appartamento, oppure si scoprisse la reale consistenza di un appartamento prima ritenuto di dimensioni inferiori, allora basterebbe la maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio.

Nel caso specifico, le modifiche apportate alle previgenti tabelle sono modifiche che derogano alla disciplina di legge, ragione per la quale è necessaria l’unanimità in forza dell’art. 69 disp. att. c.c. nella parte in cui ha cristallizzato quella giurisprudenza di legittimità che attribuiva natura contrattale a tal tipo di decisione (Cass n. 4659/2014).

In tal caso il vizio che affligge la delibera è quello della nullità, per cui sarà possibile impugnarla sempre, senza limiti di tempo, e quindi anche se sono trascorsi più di tre anni dalla sua approvazione.
La Corte di Legittimità a Sezioni Unite ebbe modo di chiarire che “si considera nullo l'atto quando manca ovvero è gravemente viziato un elemento costitutivo, previsto secondo la configurazione normativa. Pertanto, a causa dell'assenza ovvero del grave vizio dell'elemento considerato essenziale, l'atto si considera inidoneo a dar vita alla nuova situazione giuridica, che il diritto ricollega al tipo legale, in conformità con la sua funzione economico-sociale. Per contro, si considera annullabile l'atto in presenza di carenze o di vizi ritenuti meno gravi, secondo la valutazione compiuta dall'ordinamento” (Cass. S.U. 4806/2005).

Dal momento che in questo caso si tratta di un vizio che attiene alla sostanza e non alla forma della delibera, allora dovrà accertarsene la nullità.

Dunque le strade che si hanno dinanzi sono sostanzialmente due: l’impugnazione della delibera con la quale vennero modificate le tabelle oppure la richiesta di indizione di un’assemblea condominiale per votare la revisione delle tabelle.
Chiaramente, dal momento che gli altri condomini sono avvantaggiati dalle tabelle millesimali vigenti, con ogni probabilità saranno dissenzienti rispetto alla revisione delle medesime; e purtuttavia tale assemblea straordinaria sarebbe forse l'occasione per far presente, in via conciliativa, la necessità della revisione prima di rivolgersi al Tribunale.

Qualora li altri condomini si dimostrino dissenzienti, in base all’art. 1137 c.c. sarà comunque possibile impugnare detta delibera che nega la revisione nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. L'impugnazione dovrà essere fatta dinanzi all’Autorità Giudiziaria, ed in quella sede si dovrà altresì chiedere che venga accertata la nullità della delibera condominiale con la quale sono state redatte tabelle millesimali in deroga ai criteri legali di ripartizione e calcolo.

Antonio M. chiede
martedì 03/10/2017 - Campania
“Fattispecie:
nella revisione delle tabelle millesimali, deliberata a maggioranza, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 69 C.C. (nelle tabelle originali non erano comprese alcune unità immobiliari) il tecnico redattore nel presentare le nuove tabelle millesimali ha modificato i coefficienti originari.
La revisione delle tabelle millesimali deliberata a maggioranza legittima anche la modifica dei coefficienti per il calcolo dei millesimi?”
Consulenza legale i 10/10/2017
I millesimi esprimono in precisi termini aritmetici il rapporto di valore tra i diritti dei vari condomini e le parti condominiali, essi rappresentano il "valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare" in rapporto all’edificio (art. 68 disp. att. c.c.), indicando in che modo ripartire le spese ordinarie e straordinarie in maniera proporzionale all’utilizzo che del bene comune se ne fa.
Dunque, oltre alla superficie del singolo appartamento, nella determinazione dei millesimi si tiene conto di altri fattori incidenti sul maggior o minor utilizzo del bene comune.

Ai sensi dell’art. 69 disp. att. c.c., la revisione dei valori assegnati alle unità immobiliari con le tabelle millesimali, deve essere autorizzata all’unanimità dei condomini; qualora invece sussiste un errore ovvero vengano a mutare le condizioni dell’edificio o di una singola proprietà, il condominio autorizza la revisione con la maggioranza prevista dall’art. 1136 c.c. 2° co., a maggioranza degli intervenuti che rappresentano almeno la metà del valore dell'edificio.

Nel caso specifico, la revisione è stata autorizzata per far fronte all’errore costituito dalla completa omissione - nel computo - di alcune unità immobiliari e, pertanto, le tabelle millesimali andrebbero revisionate solamente con riguardo a tale mancanza, non potendo procedersi anche alla revisione contestuale dei coefficienti in base ai quali effettuare il calcolo dei millesimi.

Peraltro la revisione dei coefficienti, di frequente consiste nell'aggiornamento dei criteri utilizzati per il calcolo dei fattori d'incidenza, aggiornamento che necessiterebbe di una delibera all'unanimità che nel caso specifico non vi è stata.

Posto dunque che la revisione dei coefficienti non appare legittima in quanto non autorizzata, probabilmente l’errore del tecnico è stato determinato dall’ambigua, ovvero troppo vaga, dizione letterale contenuta nella delibera assemblerare che, tuttavia, va interpretata secondo i criteri ermeneutici previsti dall'art. 1362 c.c.: “si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole”.

Anche se nel verbale l'amministratore avesse riportato in maniera vaga la volontà dei condomini, limitandosi a trascrivere che questi hanno autorizzato la revisione delle tabelle millesimali, senza specificare con riguardo a quali aspetti si rendeva necessaria la modifica richiesta, andrà correttamente ricostruita la volontà dei deliberanti, che altrimenti potrebbero poi non approvare le tabelle nella prossima seduta assembleare.

Se ciò non avvenisse, in quanto ad esempio alcuni condomini decidono di approvare le tabelle perchè favoriti dalla modifica dei coefficienti, avvalorando l'interpretazione più ampia della delibera autorizzativa, gli altri condomini interessati potrebbero sempre impugnare la delibera di approvazione delle tabelle, facendo valere il difetto di autorizzazione alla revisione e facendo emergere la reale volontà dell'assemblea, che era solo e solamente quella di includere nei millesimi le unità immobiliari ingiustificatamente escluse.

Alberto A. chiede
martedì 05/09/2017 - Lazio
“l’argomento e’ stato gia’ oggetto di due consulenze legali Q201718928 / Q201719048


Sono proprietario di un piccolo superattico al 5 piano di soli 58,5 MM.
Allo scopo di meglio evidenziare le reali dimensioni del suddetto appartamento si considera che ogni piano della palazzina ha 2 unita’ immobiliari la cui superficie totale occupata dai 2 appartamenti nel piano e’ di circa 312 mq (comprensivo dei balconi).
Il 5 piano invece, il superattico ( int. 11) occupa solo una parte di tutta la superficie del piano pari , soli 114,90 mq, comprensiva del terrazzo a livello di proprieta’ da una parte ,e,. da una veranda di pochi metri dall’altra. La restante parte del piano e’ proprieta’ comune e comprende la stanza dei contatori dell’acqua, lo stenditoio coperto, la cabina ascensore, terrazza adibita a stenditoio (cosi’ risulta dal regolamento condominiale redatto nel lontano 1966).

Infine si precisa che l’ascensore si ferma al 4 piano , per cui per accedere sia all’interno del superattico che alle parti comuni occorre servirsi dell’unica rampa di scala di 19 gradini.
Si evidenzia che la tabella relativa alle spese allegata al regolamento, redatta il 15/10 /1985, riporta per il superattico i seguenti valori: Tab. B ( ripartizione spesa scale) MM 52,78 eTab.C ( ripartizione spesa ascensore) MM 37,34

La nuova tabella millesimale approvata il 16/01 2015 , peraltro non all’unanimita’ ( risulta mancanti 2 condomini su 11), ha attribuito al piccolo superattico discutibili valori tanto da arrecare da un lato un preoccupante danno economico allo scrivente,e, dall’altro un ingiusto arricchimento da parte dei condomini. In effetti alla tabella B e’ stato calcolato un valore di 193,36 MM ( 3 volte il valore della tabella precedente) e alla tabella C un valore di 213’ 30 MM ( 6 volte il valore di quella precedente).
Il tecnico, redattore delle tabelle, alle giuste lagnanze ha dichiarato che , non potendo suddividere in millesimi la parte condominiale, era giusto addossare all’unico appartamento del 5 piano la intera meta’ del coefficiente di altezza . Stessa spiegazione veniva data dalla posizione dell’ascensore che secondo i suoi calcoli era da considerarsi come se si fermasse al 5 piano.

QUESITO


a) Poiche’ il disposto normativo di cui all’art. 1124 c.c. statuisce che le spese vanno ripartite in ragione del valore millesimale delle singole unità immobiliari cui la struttura serve, eventuale deroga ai criteri di riparto stabiliti dalla legge è possibile soltanto se introdotta in un regolamento di condominio di natura contrattuale o se deliberata dall’assemblea dei condomini all’unanimità. E poiche’ nulla e avvenuto di tutto cio’, il riparto effettuato per le spese relative alle scale e all’ascensore sono da considerarsi errate.
E’ possibile dopo tanto tempo dell’approvazione della nuova tabella millesimale proporre una assemblea straordinaria per far correggere tale assurda situazione e se del caso iniziare un iter giudiziario. Considerato poi che l’ultima assemblea ha approvato i nuovi riparti privi dell’unanimita’ dei condomini”
Consulenza legale i 10/09/2017
Le tabelle millesimali rappresentano gli strumenti di ripartizione delle spese che individuano il valore della singola unità immobiliare in relazione alle parti comuni dello stabile del condominio in misura millesimale (articolo 68 delle disposizioni attuative del codice civile); tale valore riguarda quindi il posizionamento dell’unità immobiliare dell’edificio condominiale, e si calcola sulla base di vari parametri come la metratura, il piano, l’esposizione a sud o nord, ed altri. Le tabelle millesimali sono un allegato al regolamento di condominio.

I valori espressi nelle tabelle millesimali possono essere rettificati o modificati, ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c., per regola generale unicamente all’unanimità, anche nell'interesse di un solo condomino; la legge prevede, tuttavia, delle eccezioni disponendo che i detti valori possono essere modificati a maggioranza (50% + 1 degli intervenuti, in rappresentanza di almeno la metà del valore dell’edificio) nei soli seguenti casi: 1 - quando risulta che sono conseguenza di un errore; 2 - quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino.

In altri termini, viene sempre sancita la necessità dell'unanimità dei consensi nel caso di revisione delle tabelle millesimali e, solo in due ipotesi residuali, in caso di errore o di mutamento delle condizioni dell'edificio condominiale, la possibilità di procedere alla rettifica con la maggioranza di cui all'art. 1136 c.c., secondo comma, quindi, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Ai fini della rettifica o della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale per la ripartizione delle spese redatta in applicazione dei criteri legali o convenzionali, ai sensi dell'art. 68 disp. att. c.c., può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore, il quale è tenuto a darne tempestiva comunicazione ai condomini.

Considerando che nel caso in analisi la revisione, ossia la modifica, dei valori espressi nella tabella millesimale è stata presa senza l'unanimità dei consensi, è sicuramente consigliata, previa consultazione di un tecnico di fiducia che possa confermare le irregolarità nella tabella, la richiesta di convocazione di una assemblea condominiale al fine di votare una revisione della tabella condominiale, sempre da adottarsi all'unanimità, oppure iniziare un'azione citando l'amministratore del condominio lamentando che la modifica della tabella millesimale non è stata adottata all'unanimità ed è quindi da ritenersi nulla.

Alberto A. chiede
martedì 06/06/2017 - Lazio
“Mi riferisco alla consulenza il cui codice di riferimento e’ Q201718928.
Nel quesito evidenziavo che il superattico posto al 5 piano della palazzina ( originalmente parte dei servizi comuni), occupa solo una parte del predetto piano , e, la restante parte e’ proprieta’ comune e comprende la stanza dei contatori dell’acqua, lo stenditoio coperto, la cabina ascensore, la terrazza adibita a stenditoio.
Evidenziavo altresi’ che l’ascensore si ferma al 4 piano per cui per accedere al piano 5 occorre servirsi della rampa di 20 gradini che consente l’accesso sia all’appartamento che alle parti comuni. Quindi siamo in presenza di una scala realizzata a suo tempo unicamente al fine di consentire a tutti i condomini, in egual misura e con pari diritto, di accedere ai servizi ivi posizionati.
E’ importante sottolineare che tutti i condomini attualmente possono potenzialmente utilizzare in egual modo le restanti parti comuni , e , quindi obbligati a servirsi dalla predetta scala.
Nel quesito si precisava altresi’che il geometra a cui e’ stato demandato l’incarico della formulazione delle nuove tabelle millesimali relative alla suddivisione delle spese della manutenzione scale, ha calcolato l’intero piano a carico dello scrivente ignorando volutamente e caparbiamente la parte consistente dei locali condominiali. Per quanto riguarda l’ascensore vale quanto riportato nella consulenza legale.
In considerazione che la scala , come anzi esposto, avendo una funzione condominiale , realizzata per far accedere tutti i condomini alle parti comuni, sarebbe piu’ corretto che tutti partecipassero alle spese di manutenzione. A questo punto si chiede se e’ possibile fare la suddivisione delle spese in base alla tabella millesimale di proprietà, senza tenere conto dell'altezza, ovvero se e’ possibile , come per l’ascensore, considerare il superattico come se fosse al 4 piano e non al 5.
Infine, poiche’ nel calcolo dei millesimi di proprieta’ al suddetto superattico non sono stati conteggiati alcuni coefficienti di riduzione ( presenza di tombini per lo scolo dell’acqua piovana, la presenza di canna fumaria sul lastricato, una terrazza come tetto, una servitu’ di passaggio d’avanti alla porta d’ingresso da parte dei condomini che si recano alle parti comuni e infine l’altezza ) se e’ possibile imporre all’amministratore di provvedervi in merito.”
Consulenza legale i 13/06/2017
Due sono fondamentalmente gli interrogativi a cui si chiede risposta ad integrazione di quanto già chiarito nella precedente consulenza, e precisamente:
  1. se le spese relative alla rampa di scala che dal quarto piano conduce al 5 piano debbano necessariamente essere suddivise in base alla tabella scale, ovvero se la loro ripartizione possa esser fatta sulla base della tabella relativa alle proprietà generali;
  2. se è possibile imporre all’amministratore di rivedere il calcolo dei millesimi effettuato per il superattico del quinto piano, in considerazione del fatto che non si è tenuto conto di alcuni coefficienti di riduzione.

Alla prima domanda deve purtroppo darsi risposta negativa.
Costituisce principio generale quello secondo cui in un edificio condominiale i condomini, in quanto al contempo titolari delle unità immobiliari comprese nell'edificio e comproprietari pro indiviso dei beni e degli impianti condominiali, sono tenuti a contribuire al pagamento dei costi della gestione del fabbricato e alla manutenzione delle relative “parti comuni” (così art. 1118 c.c. nonché art. 1104 c.c., dettato in materia di comunione in generale, ma estensibile al condominio ex art. 1139 cod. civ.).

Tali costi, poi, vanno ripartiti tra i condomini applicando, obbligatoriamente, i criteri previsti dall'art. 1123 c.c., in base ai quali:
a) se l'utilità fornita è paritaria per tutti i partecipanti, le relative spese vanno ripartite in base ai millesimi generali (c.d. Tabella A di proprietà);
b) se l'utilità non è paritaria, la ripartizione andrà fatta secondo la misura del vantaggio fornito;
c) qualora, infine, di detta utilità ne usufruiscano una parte dei condomini, la ripartizione dovrà riguardare solo il relativo “gruppo” di condomini interessati.

Per alcune specifiche tipologie di spese (si vedano gli artt. 1124, 1125 e 1126 c.c.), tra cui sono proprio ricomprese le spese per la manutenzione e ricostruzione delle scale, il legislatore fornisce altri vincolanti criteri di ripartizione, con la conseguenza che qualunque altra diversa ripartizione (ossia che non rispetti tali parametri codicistici, ma che sia basata su criteri “personalizzati”), per assumere efficacia vincolante, deve necessariamente essere approvata all'unanimità da tutti i condomini, cioè deve assumere natura contrattuale.
A tale riguardo la giurisprudenza ha costantemente affermato che l'assemblea, quando delibera una ripartizione di spesa, gode di una discrezionalità limitata, essendo soltanto legittimata ad applicare la legge, senza possibilità di introdurre alcuna deroga.

Una ripartizione di spesa “personalizzata” può farsi soltanto discendere da una delibera contrattuale, ossia da quella che l'art. 1123 denomina “diversa convenzione” e potrebbe, nel concreto, avere proprio ad oggetto, ad esempio, l'applicazione della “tabella A proprietà” alle spese per le scale (in tal modo derogandosi al criterio legale di ripartizione fissato dall’ art. 1124 c. c.)
Come si vede il sistema previsto dal codice per la ripartizione delle spese condominiali è piuttosto rigido e riduce fortemente la discrezionalità dei condomini, privilegiando, ove è possibile, criteri aritmetici potenzialmente incontestabili (si pensi all'altezza nel caso della tabella scale-ascensore).

Al secondo interrogativo, invece, può rispondersi positivamente.
Infatti, come già detto nella precedente consulenza, l’ art. 69 disp. att. al c.c. prevede, anche nell’interesse di un solo condomino, che i valori proporzionali delle singole unità immobiliari, espressi nella tabella millesimale, possano essere rettificati o modificati, secondo le maggioranze e la particolare procedura in tale norma previste, quando risulta che siano conseguenza di un errore, e ciò considerando che la persistenza di eventuali errori ed imprecisioni può comportare, con il passare del tempo, danni economici anche ingenti per alcuni condomini.

Nell’avanzare una simile richiesta, si tenga presente che le norme di buona tecnica impongono, a qualunque tecnico incaricato di redigere le tabelle, di effettuare le necessarie misurazioni e di applicare ai dati così ottenuti i c.d. coefficienti correttivi; cioè alla misurazione in metri quadri o cubi bisognerà applicarsi una correzione, che viene operata moltiplicando l’unità per tutti i coefficienti, i quali sono anche chiamati di “riduzione” perché consistono in un indice numerico che, partendo proprio dall’unità, decresce a mano a mano che le caratteristiche dell’ambiente preso in considerazione peggiorano.

La circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 12480 del 26.03.1966 elenca i diversi coefficienti da prendere in esame, e tra questi figura il coefficiente di soggezione (si tratta di una elencazione, comunque, non tassativa né esaustiva).
Il compito prioritario che il perito deve assolvere, prima di effettuare i conteggi estimali per la compilazione delle tabelle, è visionare tutta la documentazione pubblicistica relativa al fabbricato, onde verificarne l’esatta consistenza, la presenza di servitù passive o attive, la forma di utilizzo di eventuali pertinenze, le planimetrie allegate ai rogiti, gli eventuali progetti originali approvati per la costruzione (da confrontare con lo stato esistente dei luoghi).

Disponendo di tale materiale, dovrà poi fare applicazione del c.d. coefficiente di riduzione di servitù, ossia di quel coefficiente che tiene conto delle servitù esistenti, ovvero della vicinanza ad elementi tecnici comuni (quali possono essere ad esempio la caldaia del riscaldamento, canne fumarie, pozzetti, vano confinante con l’ascensore, ecc.), che hanno diretta influenza sul valore degli immobili.

Pertanto, riassumendo, possiamo concludere dicendo che:
  1. i criteri di ripartizione delle spese relative alle scale non possono contravvenire a quanto previsto dall’art. 1124 c.c., norma che fissa un criterio legale, derogabile solo contrattualmente con il consenso unanime di tutti i condomini, il quale assumerebbe la natura di regolamento contrattuale di condominio;
  2. è pienamente legittima la richiesta di procedere ad una rettifica delle tabelle millesimali, onde far sì che le medesime tengano conto dei coefficienti di riduzione che l’immobile presenta.
Per tale ipotesi si consiglia preventivamente di far esaminare le tabelle già esistenti ad un tecnico di propria fiducia, il quale potrà esprimere un parere circa la fondata irregolarità o meno delle medesime.

Qualora quest’ultimo dovesse verificare che effettivamente le tabelle non tengono conto dei c.d. coefficienti di riduzione, allora si potrà seguire la procedura prevista dall’art. 69 disp. Att. c.c., ossia:
  1. anche uno solo dei condomini dovrà fare richiesta di rettifica all’amministratore di condominio;
  2. l’amministratore è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini, e se non adempie a tale obbligo può essere revocato e potrebbe essere tenuto al risarcimento degli eventuali danni;
  3. l’assemblea, così convocata, delibera con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’art. 1136 c.c.
  4. in mancanza di convocazione si dovrà convenire in giudizio il condominio in persona dell’amministratore pro tempore.

Alberto A. chiede
giovedì 18/05/2017 - Lazio
“Sono proprietario di un piccolo superattico al 5 piano ( int. 11 ,h 2,56) diviso per una parte tra l’ appartamento di proprieta’( 58,5 MM) col il suo terrazzo a antenne della TV.
Allo scopo di meglio evidenziare le reali dimensioni del suddetto appartamento si considera che ogni piano della palazzina ha 2 unita’ immobiliari, quasi tutti simili nella loro dimensione, la cui superficie totale dei 2 appartamenti nel piano e’ di circa 312 mq (comprensivo dei balconi).
Al 4 piano l’intera superficie ( 304 mq) e’ occupata da un solo appartamento.
Al 5 piano invece, il superattico ( int. 11) occupa solo una parte di tutta la superficie del piano pari , soli 114,90 mq, comprensiva del terrazzo a livello di proprieta’ esclusiva, da una parte ,e da una veranda di pochi metri dall’altra. La restante parte del piano e’ proprieta’ comune e comprende la stanza dei contatori dell’acqua, lo stenditoio coperto, la cabina ascensore, terrazza adibita a stenditoio.
Infine si evidenzia che l’ascensore si ferma al 4 piano , per cui per accedere sia all’interno del superattico e alle parti comuni occorre servirsi dell’unica rampa di scala di 15 gradini.
Dalla nuova tabella millesimale riferita alla spesa della scale si rileva che al superattico in questione , di soli MM 58,5, gli e’ stato attribuito un valore millesimale pari a 193,36 ovvero pochi millesimi in meno del piano di sotto,che come anzi detto, risulta essere tre volte piu’ grande. Il tecnico, redattore delle tabelle, dichiarava che non potendo suddividere in millesimi la parte condominiale, era giusto addossare all’unico appartamento del 5 piano la intera meta’ del coefficiente di altezza.
Alla precisazione poi che la scala, svolgendo una funzione di utilita’ collettiva per tutti i condomini, per cui le spese sarebbero dovute essere ripartite in maniera piu’ equa, il tecnico dichiarava che non era praticabile in quanto i condomini che utilizzavano la scala per recarsi presso le stanze dei servizi, erano pochi.
Altra sproporzione e’ al valore millesimale dell’ascensore (213,30) che lascia presupporre che il tecnico lo abbia calcolato erroneamente come se si fermasse al 5 piano e non al 4.
Per quanto sopra riportato , si evince chiaramente una scarsa preparazione da parte del tecnico che tra l’altro risulta essere poco incline a recepire la giurisprudenza in materia. Chiedo quindi un Vostro parere circa la situazione di fato in cui mi trovo . Grazie e saluti.”
Consulenza legale i 25/05/2017

La legge non disciplina le concrete modalità di determinazione dei millesimi, ma prevede unicamente che esse debbono essere espressione del valore di ogni piano o porzione di esso; con le tabelle millesimali si esprime in precisi termini aritmetici un rapporto di valore tra i diritti dei vari condomini sulle parti condominiali.


Proprio l'art. 68 dis. att. c.c. prevede infatti che il "valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento condominiale".

Oltre alla tabella generale che indica il valore millesimale di ciascuna proprietà, deve provvedersi sempre anche alla redazione di tutta una serie di altre tabelle specifiche, con cui si ripartiscono le spese per beni e servizi comuni, in relazione all’uso che ciascun condomino ne fa.


In particolare, e per quel che qui interessa, le tabelle relative a scale ad ascensore si redigono in base a quanto previsto dall'art. 1124 c.c. nella parte in cui prevede che "la spesa relativa è ripartita tra essi [proprietari], per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo".

Dunque si attribuiscono 500/1000 in funzione del valore degli appartamenti come individuato dalle tabelle generali, e gli altri 500/1000 proporzionali all'utilizzo specifico che, nel caso delle scale ed ascensori, è pari all'altezza del piano rispetto al suolo.


Nel caso oggetto del presente quesito, le tabelle millesimali redatte dal tecnico non appaiono conformi alla disciplina specifica, in quanto non ha utilizzato il criterio previsto dall'art. 1124 c.c., bensì un criterio differente se ha aggiunto nel calcolo dei millesimi del superattico anche il valore dei locali condominiali posti al 5° piano.

Il fatto che i condomini utilizzino poco questi spazi, non può certo comportare un aggravio delle spese a carico del proprietario del piano ove tali spazi si trovano, soluzione che, anzi, è contraria al dettato legislativo.


Lo stesso dicasi con riguardo alle tabelle millesimali per la ripartizione delle spese e la manutenzione dell'ascensore, per il quale il criterio di attribuzione è lo stesso (ex pluribus Cass. n. 3264/2005).

Dal momento che l'ascensore si ferma al 4° piano, è chiaro che il proprietario del superattico al 5° piano è tenuto al pagamento delle spese inerenti in proporzione all'altezza del piano ove arriva l'ascensore.

Dunque i primi 500/1000 devono essere attribuiti in base all'altezza del piano di arrivo dell'ascensore dal suolo, dividendo il valore in base al numero di appartamenti presenti al piano, e gli altri 500/1000 andranno calcolati sulla base del valore delle singole unità immobiliari.


Deve infine sottolinearsi che, in base all'art. 68 e 69 disp. att. al c.c., al condomino è sempre concessa la possibilità di richiedere la revisione delle tabelle millesimali per l'errore oggettivo, nella determinazione dei valori assegnati per la ripartizione spese, e richiedere altresì la restituzione degli importi erroneamente corrisposti in base alle tabelle millesimali errate.


M. G. chiede
venerdì 26/07/2024
“Buongiorno, il quesito che sono a porvi è relativo alla ripartizione delle spese ascensore.
Più precisamente la determinazione delle spese relative alla quota a parte per l'altezza di piano dell'unità immobiliare.
Abito al sesto piano di un condominio di tre scale, unica unità immobiliare del piano. Nella mia scala ogni piano è composto da due alloggi fatto salvo naturalmente il sesto dove abito.
L'ultimo dettaglio spese mi vede a dover pagare la somma di 500 euro contro una media condominiale relativa ai piani sesti di 230 euro.
Da una verifica del metodo di calcolo utilizzato o potuto appurare che la quota relativa all'altezza di piano viene determinata calcolando un valore di spesa per ogni singolo piano suddiviso poi per ogni unità immobiliare del piano.
Vi pare equa questa ripartizione.
Così facendo e supponendo che al piano sesto vi fossero tre unità immobiliari anziché una, ogni singola famiglia verrebbe a pagare meno di coloro che abitano al piano inferiore.
Ribadisco il fatto che sto parlando solo e soltanto del 50% di spesa relativa alle altezze.
Devo anche dire che nonostante abbia preparato tabelle dove dimostravo quanto detto precedentemente sia l'amministratore che i condomini non hanno voluto prendere in considerazione la cosa.
Sono pertanto qui a chiedere il vostro parere ritenendo che l'art. 1124 del CC sia nato per stabilire un minimo di equità nella ripartizione delle sopracitate spese anche se non è entrato nel metodo specifico per il loro calcolo.
Secondo la vostra esperienza 1000 euro come quota parte per l'altezza come dovrebbero essere ripartite in una scala di 6 piani con due alloggi per piano tranne il sesto con un unico alloggio?
Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento o integrazione (tabelle in excel società Ascensoristi) ed in attesa del vostro riscontro colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

Consulenza legale i 26/08/2024
I principi che disciplinano la suddivisione degli oneri condominiali sono racchiusi negli artt. 1123 e 1124 del c.c., con quest’ ultimo che prevede una specifica suddivisione applicabile alle scale e agli ascensori. Tali principi vengono poi tradotti aritmeticamente nelle tabelle millesimali redatte da un tecnico incaricato vuoi dal costruttore vuoi dai condomini: esse devono poi essere utilizzate dall’amministratore, tra le altre cose, per suddividere in maniera corretta gli oneri tra tutti i proprietari.

Nel caso specifico si tratta di capire se l’amministratore nel suddividere le spese inerenti l’ascensore abbia innanzitutto fatto applicazione della tabella “ascensore-scale” attualmente vigente nel palazzo: se così non fosse, vi sarebbero gli estremi per procedere alla impugnazione del riparto condominiale, a condizione però che non siano già decorsi i termini previsti dall’ art. 1137 del c.c.

Se le spese inerenti l’ascensore sono state suddivise utilizzando i coefficienti presenti nelle tabelle vigenti, si deve capire se esse sono state predisposte correttamente, rispettando le caratteristiche costruttive dell’edificio. Se vi fosse un dubbio su ciò, esso non può essere sciolto da un legale, ma si dovrebbe dare uno specifico incarico ad un tecnico, il quale previa esame dello stabile condominiale, potrebbe confermare o smentire l’operato del collega che lo ha preceduto.
A tal proposito, l’unica cosa che si può precisare sotto questo aspetto è che ai fini di poter attivare un eventuale procedimento di correzione delle tabelle vigenti ex art 69 disp.att. del c.c. è necessario che si accerti che le attuali tabelle siano affette da errori di fatto (come, ad esempio, una errata determinazione di una superficie utile), o da errori di diritto: ai fini del procedimento di correzione infatti sono assolutamente irrilevanti le valutazioni fatte dal tecnico riguardanti la determinazione di quei coefficienti (per es. l’esposizione della singola unità immobiliare) che per loro natura devono essere stabiliti seguendo il libero convincimento del tecnico che ha ricevuto l’incarico fiduciario di predisporre le tabelle.


Anonimo chiede
giovedì 11/07/2024
“Aggiornamento della Tabella Millesimi Ascensore ex-post Art 1124 del Codice Civile

Gentile Studio Brocardi,
Nel condominio in cui vivo, la ripartizione dei millesimi ascensore risale alla fondazione del condominio (anni '60) e non sembra tenere conto dell'articolo 1124 o di altri sviluppi della normativa (ad esempio, il pianto terra non paga ascensore e i due appartamenti dell'ultimo piano pagano da soli più di 1/3 delle spese ascensore!).

E' legittimo richiedere un aggiornamento della tabella ascensori?

Unità Piano Millesimi Generale Millesimi Ascensore
A01 0 78,02 0,00
A02 0 31,52 0,00
A03 0 20,96 0,00
A04 0 94,28 0,00
A05 0 77,65 0,00
A06 1 18,54 15,00
A07 1 39,15 31,66
A08 1 30,77 24,88
A09 1 29,35 23,75
A10 1 34,45 27,86
A11 1 53,00 42,86
A12 2 18,54 20,05
A13 2 39,15 42,35
A14 2 30,77 33,28
A15 2 29,35 31,75
A16 2 34,45 37,26
A17 2 53,00 57,32
A18 3 50,30 76,72
A19 3 40,05 61,09
A20 3 44,45 67,80
A21 3 47,45 72,38
A22 4 40,23 124,14
A23 4 65,85 209,85
A24 Portineria Comune 0,00 0,00
Arrotondamenti -0,02 0,02
Totale 1.001,26 1.000,02

Qualora la richiesta fosse legittima, voi effettuate anche il servizio di ricalcolo dei millesimi?

Cordiali Saluti”
Consulenza legale i 14/07/2024
I millesimi devono essere predisposti da un tecnico edile sulla base delle condizioni strutturali dell’edificio condominiale e dei principi espressi in materia dalla giurisprudenza. Se si ritiene errata la tabella ascensore è quindi necessario nominare un tecnico di fiducia che proceda ad un suo controllo: qualora egli ravvisasse delle criticità, ci si potrà rivolgere ad un legale per intraprendere tutte quelle iniziative, anche eventualmente giudiziarie, tese ad una sua modifica.

In questa sede però possiamo dire che per giurisprudenza costante le unità immobiliari del piano terra non possono essere esentate dal pagamento delle spese inerenti all’ascensore, a meno che non sia vigente nel condominio un
regolamento di natura contrattuale che disponga diversamente. L’ascensore infatti è un mezzo necessario per raggiungere le parti di copertura dell’edificio: per tale motivo esso viene usufruito anche dai proprietari degli appartamenti posti al piano terra e dai proprietari dei negozi fronte strada, seppur in maniera meno intensa rispetto agli altri condomini: in questo senso tra le tante Cass.Civ.,Sez.II, ord n.22157\2018.

Se quindi la tabella ascensore che ci è stata presentata è stata redatta non attribuendo dei millesimi agli appartamenti dei piano terra, a discapito quindi dei proprietari dei piani via via superiori, esse sono affette da un errore di diritto che potrebbe giustificare una loro correzione ai sensi dell’art. 69 disp.att. del c.c. Tutto questo è vero, però, se non è presente nel palazzo un regolamento contrattuale che detta regole specifiche in relazione alla suddivisione delle spese inerenti all’impianto ascensore: se così fosse, tali norme prevarrebbero su quanto disposto dall’art.1124 del c.c.


A. R. chiede
martedì 11/04/2023
“Ho letto la vostra pagina sul web relativamente all'art. 69 del cc.
Ho constatato che molti punti riflettono la situazioni in cui io mi trovo implicato da quarant'anni a questa parte, senza peraltro aver trovato la soluzione ad un problema che porto avanti da tempo immemore.
Io ho una seconda casa che si trova in un condominio di 23 unità, perfettamente uguali tra loro nella pianta, che le rende fotocopie una all'altra.
Le spese della gestione condominiale sono distribuite sulla base di questa uniformità, che, tranne a qualche pertinenza (come ripostiglio, cantina, giardino ..) le differiscono di poco tra loro.
Le unità immobiliari al loro interno hanno una piscina di condominio, che viene gestita dall'amministratore e questa comporta l'onere più grosso della sua spesa di gestione.
Il condominio è conformato da due fabbricati, che, ciascuno a forma di "L", si distribuisce intorno all'invaso della piscina.
Le costruzioni inoltre sono distribuite su due piani, con la stessa superficie per tutte le unità, e gli stessi locali, che constano di una cucina abitabile, due camere, un bagno.
Le pertinenze che le distingue, anche nella tabella millesimale per la loro differenza è minima e dovuta, o, ad una piccola porzione di giardino (che otto unità) hanno a piano terra prospiciente il lato strada, rispetto alle altre, od, invece al solo il posto auto di proprietà, che si trova nelle parti comuni dell'area condominiale interna, che circonda la piscina.
Sette proprietari di alcune unità, hanno la loro unità locata al primo piano, dove hanno aperto il sottotetto che hanno modificato nell'uso originario del loro utilizzo.
Lo hanno munito di servizi e corredato di ogni altro utenza (acqua, energia elettrica, aperto finestre ecc,) per servirsi di una superficie abitabile più ampia rispetto alla pianta originaria che non prevedeva questa trasformazione.

L'assemblea di condominio dell'altro giorno, per l'ennesima volta, è stata da me interpellata per l'aggiornamento delle tabelle millesimali, che da quarant'anni a questa parte evidenzio la necessità del loro aggiornamento.
Pe l'ennesima volta mi è stato respinto in ogni suo punto delle tre opzione che ho presentato per l'adeguamento della situazione, ed ho chiesto all'assemblea che la tabella millesimale poteva essere rifatta in opzione a queste mie tre alternative, che suggerivo molto socievolmente:

- 1) la tabella rifatta, poteva essere a carico del condominio, se il voto della maggioranza della assemblea lo approvava (visto l'anomalia che si trascina da parecchi lustri)
- 2) la tabella rifatta, poteva essere a carico dei soli proprietari dei sottotetti (allestiti senza concessione e senza permessi) che hanno trasformato l'uso di locali o che hanno fatto l'abuso.
- 3) poteva essere a carico dello stesso sottoscritto tramite l'autorizzazione della assemblea stessa che l'autorizzava a dare incarico ad un professionista per la verifica di queste differenze e concedergli l'autorizzazione a visionare le carte presso l'ufficio tecnico del comune, o per accedere agli atti condominiali del catasto a verifica di quanto espresso in proposito.
Il sottoscritto pertanto si assumeva ogni onere e spesa se la verifica comportava un esito che testimoniava la rettitudine della distribuzione delle spese seconda la tabella millesimale in corso.
In caso contrario chiedeva l'addebito di ogni spesa sopportata ai proprietari che risultavano abusivi, o condonati, o comunque irregolari, con l'aggiornamento immediato da parte dell'amministratore a dare corso ai valori della nuova tabella.
A tutte le mi richieste c'è stato un secco rifiuto della assemblea che con il beneplacito dello stesso amministratore affermava come in altre occasioni che ognuno a casa propria è libero di fare quello che vuole.

La mia domanda alle vostre conoscenze è: - posso fare qualcosa in proposito? Anche un ricorso legale? Nella quasi certa convinzione di portarla a lieto fine? Oppure mi devo arrendere ad adeguarmi a questo ennesimo rifiuto ?

Grazie mille per la pazienza a leggermi, ed in attesa di un vostro riscontro scritto o telefonico, invio cordiali saluti.”
Consulenza legale i 17/04/2023
Il primo comma dell’art. 69 disp. att. del c.c. ci dice che i valori proporzionali espressi nelle tabelle, possono essere rettificati o modificati solo all’unanimità.
Subito dopo però la norma precisa che le tabelle, anche se allegate ad un regolamento contrattuale, possono essere modificate dall'assemblea di condominio con le maggioranze di cui al 2°comma dell’art. 1136 del c.c. in questi due casi:
a) le tabelle sono errate;
b) a seguito di modifiche strutturali dell’edificio viene alterato per più di 1/5 il valore proporzionale di una o più unità immobiliare anche di proprietà di un solo condomino.

In particolare la giurisprudenza (cfr. Cass.Civ. n.3001/2010; Cass.Civ. n. 116/1982) ha chiarito che l’errore che può dar luogo ad una modifica della tabella millesimale è quello essenziale, ovvero obbiettivamente verificabile. Sono stati definiti errori essenziali dalla giurisprudenza:
-gli errori che attengono agli elementi necessari per il calcolo del valore dei singoli appartamenti quali l’estensione, l’altezza l’ubicazione;
- gli errori di fatto, come ad esempio errori di calcolo, di determinazione di superfici; errori di misurazione delle superfici ecc. ecc.;
- gli errori di diritto, come ad esempio l’applicazione nella redazione della tabella millesimale di determinati criteri ritenuti irrilevanti dal 2° comma, dell’art. 68 disp. att. del c.c. (es. il valore locatizio).
Secondo i giudici della Cassazione rimangono del tutto irrilevanti ai fini della correzione delle tabelle le valutazioni soggettive che il singolo tecnico ha adoperato nella redazione del documento.
Nel caso specifico è necessario capire le ragioni che inducono l’autore del quesito a richiedere agli altri proprietari la modifica delle tabelle: infatti tale richiesta sarebbe legittima o in caso di modifiche strutturali dello stabile o in caso di errore del documento, ovviamente nei soli termini che si sono già detti. Fuori da queste due ipotesi non sarebbe possibile procedere a modificare le tabelle per il tramite di una delibera presa a maggioranza ma sarebbe necessario ottenere il consenso di tutti i proprietari ai sensi del 1° comma dell’art 69 disp. att del c.c.

Se ci si trovasse in una delle ipotesi descritte, e vi fosse l’ostruzionismo della assemblea a procedere a modificare le tabelle errate o non più rappresentative della struttura del fabbricato, vi sarebbero gli estremi per citare in giudizio il condominio nella persona dell’amministratore pro tempore al fine di ottenere un provvedimento giudiziario di modifica e rettifica delle tabelle esistenti. Per fare ciò, ovviamente, oltre all’ausilio di un legale sarebbe necessario l’aiuto di un consulente tecnico di parte che proponga nell’interesse del condomino che ha assunto l’iniziativa giudiziaria uno schema delle nuove tabelle millesimali.
Un contenzioso di questa natura inoltre deve essere obbligatoriamente preceduto da un tentativo obbligatorio di mediazione, sede quantomai opportuna in contenziosi di tale natura se coltivati adeguatamente per addivenire ad un accordo in merito alle nuove tabelle prima di giungere in giudizio.


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