Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.
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Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore secondo quanto previsto dall'articolo 5 ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.(2)
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Note
(1)
Comma abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197. Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che le disposizioni dell'art. 2, comma 3 del medesimo D.Lgs. si applicano a decorrere dal
30 giugno 2023 e che l'efficacia dell'abrogazione dei commi 2, 4, 5 e 6 del presente articolo è prorogata dal 28 febbraio 2023 al
30 giugno 2023.
(2)
Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia) e ss. mm. Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che le disposizioni dell'art. 2, comma 3 del medesimo D.Lgs. si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 e che l'efficacia dell'abrogazione dei commi 2, 4, 5 e 6 del presente articolo è prorogata dal 28 febbraio 2023 al 30 giugno 2023.