La norma costituzionale in esame pone i principi base della tutela giurisdizionale, sancendo che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, che la difesa è diritto inviolabile in ogni
stato e grado del procedimento, che a tutti sono forniti i mezzi per potersi difendere e, da ultimo, una riserva di legge al fine di disciplinare la
riparazione degli errori giudiziari.
I diritti inviolabili di difesa giudiziaria, basati sul principio di
uguaglianza, riconoscono a tutti la possibilità di ricorrere al sistema giudiziario in condizioni di parità e di essere giudicati da giudici imparziali.
Il
diritto alla difesa è inviolabile ed universale, costituendo il fulcro di ogni sistema democratico. Non è possibile limitarlo o eliderlo in alcun modo, nemmeno mediante procedimenti di revisione costituzionale.
Corollario di tale tutela è l'
obbligo di assistenza da parte di un esercente la professione legale, e la possibilità di poter partecipare effettivamente al processo.
La legge ordinaria ha dato attuazione a tale diritto con diverse disposizioni, da ultimo il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. In passato esso aveva scarsa possibilità di garantire effettivamente tutela ai meno abbienti, sia perchè il limite reddituale per accedervi era elevato sia perchè si trattava di un ufficio obbligatorio ma onorifico per gli avvocati. Dapprima, con la l. 30 luglio 1990, n. 217 lo Stato si fece carico del costo economico e quindi con il D.P.R. 115/2002 si è assistito ad una svolta incisiva in materia, nonostante da più parti se ne invochi, ad oggi, una riforma. A livello comunitario il
diritto di difesa dei meno abbienti è sancito dall'art. 47 comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'
Unione Europea.
La partecipazione al processo deve assicurare un corretto
contraddittorio e deve svolgersi con la completa parità delle armi tra i soggetti partecipanti, sia nella fase di ammissione delle prove sia, più in generale, nello svolgimento dell'intero giudizio.
Nell'atto di garantire a tutti la tutela giurisdizionale, la Costituzione accorda tutela risarcitorio alla vittima di errori giudiziari. La disciplina in merito è contenuta nella L. 89/2001 (c.d. “Legge Pinto”). Una delle questioni connesse alla
riparazione per errori giudiziari è quella della responsabilità civile dei magistrati, disciplinata dapprima con la l. 13 aprile 1988, n. 117 (c.d. legge Vassalli) e, da ultimo, con la l. 27 febbraio 2015, n. 18.