Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Detenuto in 41 bis: può inviare corrispondenza all’avvocato senza controlli

Detenuto in 41 bis: può inviare corrispondenza all’avvocato senza controlli
L’apposizione del visto di censura alla corrispondenza tra il detenuto sottoposto al carcere duro e il proprio difensore viola il diritto di difesa.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 18 del 24 gennaio 2022, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 41 bis comma 2 quater lett. e) ordin. penit. nella parte in cui prevede per i detenuti sottoposti al regime del “carcere duro” la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, senza escludere quella indirizzata ai difensori.

Giova ricordare, a tal proposito, che il visto di censura consiste nel potere per l’autorità preposta di prendere visione integrale della generalità della corrispondenza del detenuto ed eventualmente di bloccarne l’inoltro al destinatario tramite “trattenimento”. Tale istituto è disciplinato in via generale dall’art. 18 ter ordin. penit., che esclude ogni forma di controllo e di limitazione della corrispondenza indirizzata ai soggetti indicati dall’art. 103 co. 5 c.p.p., tra cui i difensori.
A tale previsione, tuttavia, deroga l’art. 41 bis co. 2 quater lett. e) il quale – nel disporre che non necessita di visto di censura la corrispondenza del detenuto con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia – deroga alla disciplina generale, estendendo i controlli sulla corrispondenza, per i detenuti in regime di “carcere duro”, anche alle comunicazioni con l’avvocato.

L’estensione di tale prescrizione anche alla corrispondenza con l’avvocato è stata tuttavia sospettata di incostituzionalità sotto vari profili. In particolare, al giudice a quo essa è parsa in frizione con gli articoli
  • 3 Cost., che impone il principio di uguaglianza in senso sostanziale: alla Sezione rimettente sembra infatti irragionevole equiparare il difensore ad altri interlocutori non qualificati del detenuto nonché differenziare il regime della corrispondenza con gli avvocati da quello dei colloqui visivi e telefonici con gli stessi, sottratti invece a ogni controllo;
  • 15 Cost., che tutela la libertà e la segretezza ella corrispondenza;
  • 24 Cost. e 117 in relazione all’art. 6 CEDU, che tutelano il diritto di difesa.
Ebbene, la Consulta ha ritenuto fondata la questione relativa all’art. 24 Cost., con assorbimento delle ulteriori censure. Sottolinea la Corte, infatti, che, come più volte già affermato, il diritto di difesa è un principio supremo dell’ordinamento costituzionale il quale “comprende il diritto, ad esso strumentale, di conferire con il difensore allo scopo di predisporre le difese e decidere le strategie difensive, ed ancor prima allo scopo di poter conoscere i propri diritti e le possibilità offerte dall’ordinamento”.

Ciò posto, la Consulta – richiamando un proprio precedente del 2013 nonché alcune sentenze della Corte EdU – rileva in astratto
  • che il diritto alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni con il proprio difensore non è assoluto ma è assoggettabile, entro i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, a possibili bilanciamenti con altri interessi costituzionalmente garantiti, come quello alla salvaguardia dell’ordine pubblico e della sicurezza;
  • che il visto di censura ex art. 41 bis co. 2 lettera e) mira a salvaguardare tale interesse, impedendo che i detenuti possano continuare a intrattenere rapporti con l’organizzazione criminale di appartenenza e svolgere un ruolo attivo in essa, impartendo o ricevendo ordini dal carcere;
  • che non può escludersi che tali ordini o istruzioni possano essere trasmessi anche attraverso l’intermediazione di un difensore, sicchè l’estensione alle comunicazioni con i difensori del visto di censura potrebbe ritenersi legittima.
Tanto chiarito, la Consulta afferma che in concreto difettano i presupposti di legittimità costituzionale di una simile limitazione sotto un duplice profilo.
L’apposizione del visto di censura alla corrispondenza con l’avvocato, infatti, appare una misura:
  1. irragionevole, perché il temuto scambio di informazioni tra difensori e detenuti potrebbe comunque avvenire nel contesto dei colloqui visivi o telefonici, oggi consentiti senza limitazioni o controlli;
  2. sproporzionata, perché sottopone a controllo preventivo tutte le comunicazioni del detenuto con il proprio difensore, anche in assenza di un qualsiasi elemento concreto che consenta di ipotizzare condotte illecite da parte di quest’ultimo e solo sulla base di una “insostenibile presunzione di collusione" del difensore con il sodalizio criminale, presunzione che peraltro finisce per “gettare una luce di sospetto sul ruolo insostituibile che la professione forense svolge per la tutela non solo dei diritti fondamentali del detenuto, ma anche dello stato di diritto nel suo complesso”.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.