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Diritto processuale penale -

Il divieto di reformatio in peius: analisi critica di un istituto controverso

AUTORE:
ANNO ACCADEMICO: 2020
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą degli Studi di Bologna
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
L'elaborato analizza l'istituto del divieto di reformatio in peius, codificato al comma 3 dell'art. 597 c.p.p., che prevede che, in caso di appello del solo imputato, la risposta giurisdizionale di secondo grado non può chiudersi in damnosis per chi quel controllo lo ha provocato. Il divieto è da sempre al centro di un dibattito tra fervidi sostenitori, che ne giustificano la presenza nel sistema facendo riferimento al favor rei e all’insieme di garanzie liberali che è ancora necessario riconoscere all’imputato, e accaniti detrattori che denunciano non solo la mancanza di una ratio giustificatrice del divieto all’interno del processo penale, ma addirittura ne sottolineano la dannosità, i più accaniti in termini di coerenza con l’intera macchina processuale, i meno accaniti presentandolo come causa dell’ “ingolfamento” dei processi.
Nel Capitolo I si affronta il tema della tanto discussa ricerca del fondamento giuridico del divieto di reformatio in peius, problema che, come si spiegherà nel Capitolo II, si ripropone in termini uguali ma con soluzione diversa nel processo civile, laddove, la dottrina, a fronte del silenzio del legislatore, deduce l'istituto del divieto dal sistema generale dei principi che dominano il processo civile, in particolare quello devolutivo.
Nel Capitolo III viene esaminata più specificamente la disciplina del divieto nel processo penale, così come codificata all’art. 597, comma 3, c.p.p., in riferimento alle condizioni di operatività e al suo contenuto. In particolare, si analizzano le conseguenze dell’introduzione del comma 4 dell’art. 597, c.p.p., che ha rafforzato il divieto di reformatio in peius prevedendo un ulteriore limite decisorio per il giudice d’appello che si traduce nell’obbligo di diminuire complessivamente la pena irrogata in prime cure, anche in caso di appello del pubblico ministero, la cui impugnazione agisce generalmente come condizione negativa all’operare del divieto.
Infine, nel Capitolo IV, si sviluppa un’analisi dell’istituto de iure condendo, facendo riferimento alle più recenti modifiche in materia di impugnazione e, in particolare, dell’appello, anche nell'ottica dello scontro tra le moderne esigenze di rapidità e efficienza della macchina processuale e le tradizionali garanzie difensive, tra le quali viene opportunamente inserito il divieto stesso.

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