Tanto si afferma in forza del duplice dato normativo che è possibile richiamare a questo proposito. In particolare, l’obbligo di motivazione è sancito:
- dall’art. 3 L. 241/1990, per cui ogni provvedimento amministrativo, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale, deve essere motivato, specificando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria;
- dall’art. 7 dello Statuto del Contribuente, secondo il quale anche gli atti dell’Amministrazione Finanziaria (tra i quali rientrano le cartelle esattoriali) devono essere motivati ai sensi dell’art. 3 L. 241/90. Inoltre, il legislatore tributario precisa che, nel caso in cui la motivazione del provvedimento faccia riferimento ad un atto, questo deve essere allegato.
In tal modo, peraltro, si evita la proposizione di ricorsi c.d. al buio avverso il provvedimento e si consente un effettivo controllo giurisdizionale sull’operato dell’Amministrazione.
Alla luce di tale ultima considerazione, si può quindi affermare che la motivazione del provvedimento in generale e della cartella esattoriale nello specifico sia funzionale al diritto di difesa, costituzionalmente tutelato dall’art. 24 Cost.
Tanto premesso, può segnalarsi come sia particolarmente discussa la questione della motivazione della cartella esattoriale nel caso in cui con essa siano chiesti al contribuente anche gli interessi. Spesso, infatti, risulta di difficile comprensione e interpretazione il meccanismo di calcolo adoperato dall’Agenzia delle Entrate riscossione per quantificare gli interessi richiesti in cartella, alla quale non è quasi mai allegato un prospetto analitico degli stessi.
Per tale ragione, è frequente nella prassi dei Tribunali che il contribuente eccepisca la violazione del diritto di difesa, deducendo di non avere avuto la possibilità di verificare la correttezza della somma richiesta dall’Agenzia delle Entrate a titolo di interessi.
Sull’adeguatezza della motivazione che in questo caso deve corredare la cartella esattoriale si è infatti sviluppato un contrasto giurisprudenziale in seno alla Cassazione:
- per un primo orientamento (si veda, da ultimo, Cass. n. 8508/2019), atteso che il criterio di determinazione degli interessi è predeterminato ex lege, è sufficiente che la cartella richiami la dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta e il periodo di competenza, così che si possa poi procedere ad una mera operazione matematica per verificare la correttezza della somma richiesta;
- per un secondo orientamento (cfr. Cass. n. 21851/2018), invece, occorre che sia indicato espressamente il criterio di calcolo seguito.