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Articolo 573 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Impugnazione per i soli interessi civili

Dispositivo dell'art. 573 Codice di procedura penale

1. L'impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale(1).

1-bis. Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile(2).

2. L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato [588].

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. L’impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.
1-bis. Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.
[omissis]

__________________

(1) Comma modificato dall'art. 33, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Comma inserito dall'art. 33, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

Tale disposizione trova la propria ratio nel fatto che le parti possano impugnare per gli interessi civili (quelli inerenti all’esercizio dell’azione civile nel processo penale), ma, se residuano solo questioni civili in sede di impugnazione, allora il codice prevede una disciplina particolare che si spiega alla luce del principio che i capi penali, se non impugnati, divengono irrevocabili.

Spiegazione dell'art. 573 Codice di procedura penale

L'art. 573 c.p.p. disciplina l’impugnazione per gli interessi civili (ossia, quelli relativi all’esercizio dell’azione civile nel processo penale).

Dunque, la norma in commento si riferisce alle questioni civili. Ad esempio, quelle sulla responsabilità dell’imputato e del responsabile civile per le restituzioni e il risarcimento del danno causato dal reato e per le spese processuali in favore della parte civile (art. 538 del c.p.p. e comma 1 dell’art. 541 del c.p.p.); ancora, quelle sulla responsabilità della parte civile se l’imputato o il responsabile civile abbiano chiesto la rifusione delle spese processuali e il risarcimento del danno per l’azione civile (comma 2 dell’art. 427 del c.p.p., comma 2 dell’art. 541 del c.p.p. e art. 542 del c.p.p.).
Pertanto, bisogna precisare che l’ipotesi in commento non riguarda solo le impugnazioni della parte civile, ma riguarda anche le impugnazioni dell’imputato (il quale è legittimato ad impugnare per gli interessi civili ai sensi dell’art. 574 del c.p.p.).

Il comma 1 (modificato dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) stabilisce che l’impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.

Al fine di rendere efficiente la fase delle impugnazioni, la riforma Cartabia ha inserito il comma 1-bis nell’art. 573 c.p.p. che prende in considerazione il caso in cui la sentenza sia stata impugnata per i soli interessi civili.
In particolare, il nuovo comma 1-bis stabilisce che, in questa ipotesi, il giudice penale dell’impugnazione (giudice di appello o Corte di Cassazione) deve valutare l’ammissibilità dell’impugnazione proposta. Se l’impugnazione è ammissibile, il giudice penale dovrà rinviare, per la prosecuzione, al giudice civile competente. Il giudice civile potrà decidere dell’impugnazione utilizzando le prove formate nel giudizio penale, oltre a quelle eventualmente acquisite dinanzi a lui nel giudizio civile.

Pertanto, come precisato dalla dottrina, se rimangono da valutare solo interessi civili, tale valutazione spetta al giudice civile competente; invece, se residuano profili penalistici, la decisione anche sugli interessi civili continuerà a spettare al giudice penale.

Infine, il comma 2 prevede che l’impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato: cioè, non opera l’effetto sospensivo dell’impugnazione previsto in via generale dall’art. 588 del c.p.p.. Questo perché i capi penali non sono stati oggetto di impugnazione e, di conseguenza, sono passati in giudicato solamente per l’aspetto penalistico.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
È stata disciplinata l’ipotesi dell’impugnazione per i soli interessi civili, introducendo nel nuovo comma 1 bis dell’art. 573 c.p.p l’innovativa regola del trasferimento della decisione al giudice civile, dopo la verifica imprescindibile sulla non inammissibilità dell’atto svolta dal giudice penale.
Naturalmente, occorre attribuire il diritto d’impugnare, in prima battuta, come se si trattasse di un’impugnazione anche agli effetti civili (quindi come se vi fosse anche l’impugnazione agli effetti penali del p.m. o dell’imputato), situazione coperta dall’art. 573, comma 1, c.p.p.


L’art. 573, comma 1 bis, c.p.p diventa applicabile dopo che il giudice penale dell’impugnazione abbia verificato l’assenza d’impugnazione anche agli effetti penali. Questa scelta del legislatore delegato determina un ulteriore risparmio di risorse, nell’ottica di implementare l’efficienza giudiziaria nella fase delle impugnazioni, e non si pone in conflitto con la giurisprudenza costituzionale, data la limitazione della cognizione del giudice civile alle “questioni civili”.


Il giudice civile non potrebbe pertanto accertare incidentalmente il tema già definito della responsabilità penale, neppure nel caso di appello proposto dalla sola parte civile avverso la sentenza di assoluzione dell’imputato, con una soluzione normativa che evita i profili d’illegittimità ravvisati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 176 del 2019, rispetto all’eventualità di un accertamento dell’illecito penale compiuto in sede civile.


Con il rinvio dell’appello o del ricorso al giudice civile l’oggetto di accertamento non cambierebbe, ma si restringerebbe, dal momento che la domanda risarcitoria da illecito civile è già implicita alla domanda risarcitoria da illecito penale (l’illecito penale implica l’illecito civile).
Non vi sarebbe pertanto una modificazione della domanda risarcitoria nel passaggio dal giudizio penale a quello civile. Ragionevolmente, l’eventualità dovrà essere prevista dal danneggiato dal reato sin dal momento della costituzione di parte civile, atto che pertanto dovrà contenere l’esposizione delle ragioni che giustificano “la domanda agli effetti civili”, secondo l’innovata formulazione dell’art. 78, lett. d), c.p.p.

Massime relative all'art. 573 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 42822/2015

In tema di divieto di "reformatio in peius", in assenza di impugnazione della parte civile diretta a contestare la quantificazione del risarcimento in relazione ai reati per i quali è stata affermata la responsabilità penale, il giudice d'appello non può rivedere la quantificazione del danno in senso sfavorevole all'imputato, ostandovi il principio devolutivo e quello di acquiescenza, che informano il processo civile e che devono ritenersi estesi alla valutazione della pretesa civile nell'ambito del processo penale. (Fattispecie nella quale la parte civile non aveva impugnato la quantificazione del risarcimento del danno con riguardo ai reati in relazione ai quali la Corte di Appello aveva confermato la condanna, ma soltanto la statuizione di primo grado con cui l'imputato era stato assolto da uno dei reati ascrittigli).

Cass. pen. n. 30327/2002

Il giudice di appello, che su gravame del solo pubblico ministero condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria.

Cass. pen. n. 3096/1997

Il disposto dell'art. 573 c.p.p., quando prevede che l'impugnazione per i soli interessi civili sia — tra l'altro — trattata «con le forme ordinarie del processo penale», ha per referente ogni rituale modalità di trattazione del procedimento penale di impugnazione che risulti inderogabilmente vincolata alla tipologia cui appartenga il provvedimento impugnato ed alle conseguenti modalità di trattazione del procedimento di primo grado. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato, la S.C. non ha ritenuto plausibile la doglianza che prendeva di mira «la trattazione camerale — in luogo di quella pubblica — della causa di appello»).

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