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Articolo 573 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 12/03/2026]

Impugnazione per i soli interessi civili

Dispositivo dell'art. 573 Codice di procedura penale

1. L'impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale(1).

1-bis. Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile(2).

2. L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato [588].

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. L’impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.
1-bis. Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.
[omissis]

__________________

(1) Comma modificato dall'art. 33, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Comma inserito dall'art. 33, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

Tale disposizione trova la propria ratio nel fatto che le parti possano impugnare per gli interessi civili (quelli inerenti all’esercizio dell’azione civile nel processo penale), ma, se residuano solo questioni civili in sede di impugnazione, allora il codice prevede una disciplina particolare che si spiega alla luce del principio che i capi penali, se non impugnati, divengono irrevocabili.

Spiegazione dell'art. 573 Codice di procedura penale

L'art. 573 c.p.p. disciplina l’impugnazione per gli interessi civili (ossia, quelli relativi all’esercizio dell’azione civile nel processo penale).

Dunque, la norma in commento si riferisce alle questioni civili. Ad esempio, quelle sulla responsabilità dell’imputato e del responsabile civile per le restituzioni e il risarcimento del danno causato dal reato e per le spese processuali in favore della parte civile (art. 538 del c.p.p. e comma 1 dell’art. 541 del c.p.p.); ancora, quelle sulla responsabilità della parte civile se l’imputato o il responsabile civile abbiano chiesto la rifusione delle spese processuali e il risarcimento del danno per l’azione civile (comma 2 dell’art. 427 del c.p.p., comma 2 dell’art. 541 del c.p.p. e art. 542 del c.p.p.).
Pertanto, bisogna precisare che l’ipotesi in commento non riguarda solo le impugnazioni della parte civile, ma riguarda anche le impugnazioni dell’imputato (il quale è legittimato ad impugnare per gli interessi civili ai sensi dell’art. 574 del c.p.p.).

Il comma 1 (modificato dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) stabilisce che l’impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.

Al fine di rendere efficiente la fase delle impugnazioni, la riforma Cartabia ha inserito il comma 1-bis nell’art. 573 c.p.p. che prende in considerazione il caso in cui la sentenza sia stata impugnata per i soli interessi civili.
In particolare, il nuovo comma 1-bis stabilisce che, in questa ipotesi, il giudice penale dell’impugnazione (giudice di appello o Corte di Cassazione) deve valutare l’ammissibilità dell’impugnazione proposta. Se l’impugnazione è ammissibile, il giudice penale dovrà rinviare, per la prosecuzione, al giudice civile competente. Il giudice civile potrà decidere dell’impugnazione utilizzando le prove formate nel giudizio penale, oltre a quelle eventualmente acquisite dinanzi a lui nel giudizio civile.

Pertanto, come precisato dalla dottrina, se rimangono da valutare solo interessi civili, tale valutazione spetta al giudice civile competente; invece, se residuano profili penalistici, la decisione anche sugli interessi civili continuerà a spettare al giudice penale.

Infine, il comma 2 prevede che l’impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato: cioè, non opera l’effetto sospensivo dell’impugnazione previsto in via generale dall’art. 588 del c.p.p.. Questo perché i capi penali non sono stati oggetto di impugnazione e, di conseguenza, sono passati in giudicato solamente per l’aspetto penalistico.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
È stata disciplinata l’ipotesi dell’impugnazione per i soli interessi civili, introducendo nel nuovo comma 1 bis dell’art. 573 c.p.p l’innovativa regola del trasferimento della decisione al giudice civile, dopo la verifica imprescindibile sulla non inammissibilità dell’atto svolta dal giudice penale.
Naturalmente, occorre attribuire il diritto d’impugnare, in prima battuta, come se si trattasse di un’impugnazione anche agli effetti civili (quindi come se vi fosse anche l’impugnazione agli effetti penali del p.m. o dell’imputato), situazione coperta dall’art. 573, comma 1, c.p.p.


L’art. 573, comma 1 bis, c.p.p diventa applicabile dopo che il giudice penale dell’impugnazione abbia verificato l’assenza d’impugnazione anche agli effetti penali. Questa scelta del legislatore delegato determina un ulteriore risparmio di risorse, nell’ottica di implementare l’efficienza giudiziaria nella fase delle impugnazioni, e non si pone in conflitto con la giurisprudenza costituzionale, data la limitazione della cognizione del giudice civile alle “questioni civili”.


Il giudice civile non potrebbe pertanto accertare incidentalmente il tema già definito della responsabilità penale, neppure nel caso di appello proposto dalla sola parte civile avverso la sentenza di assoluzione dell’imputato, con una soluzione normativa che evita i profili d’illegittimità ravvisati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 176 del 2019, rispetto all’eventualità di un accertamento dell’illecito penale compiuto in sede civile.


Con il rinvio dell’appello o del ricorso al giudice civile l’oggetto di accertamento non cambierebbe, ma si restringerebbe, dal momento che la domanda risarcitoria da illecito civile è già implicita alla domanda risarcitoria da illecito penale (l’illecito penale implica l’illecito civile).
Non vi sarebbe pertanto una modificazione della domanda risarcitoria nel passaggio dal giudizio penale a quello civile. Ragionevolmente, l’eventualità dovrà essere prevista dal danneggiato dal reato sin dal momento della costituzione di parte civile, atto che pertanto dovrà contenere l’esposizione delle ragioni che giustificano “la domanda agli effetti civili”, secondo l’innovata formulazione dell’art. 78, lett. d), c.p.p.

Massime relative all'art. 573 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 11298/2026

È inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'atto di appello proposto dal pubblico ministero su richiesta della parte civile, ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen., nel quale l'appellante si limiti a richiamare le censure contenute nella predetta richiesta, senza incorporarle testualmente e per esteso, ancorché utilizzi formule per le quali esse devono "intendersi ritrascritte" ovvero costituiscono "parte integrante" dell'impugnazione.

Cass. pen. n. 29552/2025

E' ricorribile per cassazione, in quanto affetta da abnormità strutturale, l'ordinanza ex art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. con cui la corte di appello, nel rimettere le parti innanzi al giudice civile per la prosecuzione del giudizio, abbia imposto loro di provvedere alla sua "riassunzione" davanti a quest'ultimo, posto che l'indicata disposizione ne prevede la mera traslazione dal settore penale a quello civile, senza soluzione di continuità o necessità di iniziative delle parti.

Cass. pen. n. 32177/2025

In tema di impugnazioni, il disposto dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. non trova applicazione nel caso in cui il versante penalistico della regiudicanda non sia esaurito per avere l'imputato proposto concorrente gravame sui capi penali della sentenza di condanna connessi a quelli civili impugnati dalla parte civile, determinandosi, in tal caso, un "simultaneus processus" che giustifica la trattazione congiunta innanzi al giudice penale. (Fattispecie in cui l'imputato aveva impugnato la condanna per cessione di sostanze stupefacenti in cambio di prestazioni sessuali, mentre la parte civile aveva impugnato l'assoluzione per il connesso reato di violenza sessuale).

Cass. pen. n. 12507/2025

In tema di impugnazioni, nel caso di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile ai soli effetti civili trova applicazione il disposto di cui all'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. in quanto si tratta di provvedimento che, precludendo al giudice di esaminare le ragioni poste a fondamento della decisione, è equiparabile alla conferma della sentenza appellata.

Cass. pen. n. 46179/2023

E' abnorme, sostanziandosi nell'esercizio di un potere che, al momento della sua esplicazione, non era costituito in capo al giudice, l'ordinanza con la quale la corte di appello, valutata l'ammissibilità dell'impugnazione della parte civile avverso la sentenza assolutoria, disponga la trasmissione degli atti al giudice civile ex art. 573, comma 1-bis, cod. pro. pen., nel caso di giudizio in cui la costituzione di parte civile sia avvenuta anteriormente al 30 dicembre 2022.

Cass. pen. n. 30752/2023

Non è impugnable il provvedimento con cui la Corte d'appello, investita dell'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste", abbia ritenuto, ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, l'ammissibilità dell'impugnazione e rinviato per la prosecuzione del giudizio alla sezione civile della stessa Corte d'appello.

Cass. pen. n. 38481/2023

L'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione.

Cass. pen. n. 11279/2023

L'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore a decorrere dal 30/12/2022 ex art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, riguardante la decisione per i soli interessi civili, è applicabile anche nei giudizi di impugnazione introdotti prima o relativi a sentenze precedenti alla sua entrata in vigore. (In motivazione, la Corte ha precisato che, per l'assenza di una disciplina transitoria, il principio del "tempus regit actum" impone di fare riferimento, onde individuare la normativa applicabile, a quella vigente al momento in cui è verificata dal giudice penale la non inammissibilità dell'impugnazione, "actus" cui consegue l'automatica prosecuzione del giudizio davanti al giudice civile, considerato che la nuova disciplina non incide né sul diritto ad impugnare, né sulle modalità di presentazione dell'impugnazione).

Cass. pen. n. 6690/2023

L'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30/12/2022 ai sensi dell'art. 6, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, riguardante la decisione delle impugnazioni per i soli interessi civili, è applicabile anche ai giudizi d'impugnazione pendenti al momento della sua entrata in vigore. (In motivazione, la Corte ha precisato che la prosecuzione del giudizio davanti al giudice civile non arreca pregiudizio, in termini di legittimo affidamento delle parti nello svolgimento del processo secondo le regole vigenti al tempo del compimento degli atti, a colui che abbia impugnato prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione, rilevando, tra l'altro, che, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 182 del 2021, già oggi il giudice penale chiamato a verificare la sussistenza dell'illecito civile ai sensi dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen. deve attenersi al criterio civilistico del "più probabile che non", per cui la prosecuzione in sede civile non comporterà, rispetto al passato, alcuna modificazione nella regola probatoria ai fini dell'affermazione della responsabilità ai soli fini civili).

Cass. pen. n. 11516/2023

Nel caso di ricorso per cassazione ai soli effetti civili, il rinvio per la prosecuzione del giudizio alla sezione civile della Corte, ove non sia inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere disposto per la sola decisione "sulle questioni civili", non trovando applicazione detta disposizione nel caso in cui siano dedotte anche questioni processuali diverse che, ove fondate, determinino l'annullamento della sentenza ex art. 622 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a ricorso proposto dalle parti civili avverso la sentenza di appello che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione, ritenendo erroneamente intervenuta la revoca della costituzione di parte civile ai sensi dell'art. 82 cod. proc. pen., in cui la Corte ha annullato la decisione con rinvio al giudice civile competente in grado di appello).

Cass. pen. n. 8128/2023

Ai fini dell'individuazione del regime applicabile al rinvio per la prosecuzione del giudizio di impugnazione ex art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30/12/2022, ex art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 - la regola del "tempus regit actum" impone di far riferimento al momento della deliberazione della sentenza impugnata.

Cass. pen. n. 3990/2023

L'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a), n. 2 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, riguardante la decisione delle impugnazioni per i soli interessi civili, è applicabile esclusivamente ai giudizi di impugnazione proposti avverso sentenze emesse a partire dal 30 dicembre 2022. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in assenza di disciplina transitoria, il regime delle impugnazioni deve essere determinato, conformemente alla regola di cui all'art. 11 disp. prel. cod. civ., in base alla normativa vigente al momento della pronunzia della sentenza impugnata, posto che è in rapporto a tale atto e al tempo del suo perfezionarsi che devono essere valutati la facoltà di impugnazione, la sua estensione, nonché i modi e i termini del suo esercizio, ivi comprese le peculiarità che incidono sulla formulazione dell'atto impugnatorio).

Cass. pen. n. 4902/2023

L'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a), n. 2 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, riguardante la decisione delle impugnazioni per i soli interessi civili, è applicabile, in assenza di una disciplina transitoria e conformemente alla regola di cui all'art. 11 disp. att. cod. civ., esclusivamente ai giudizi di impugnazione proposti avverso sentenze emesse a partire dal 30 dicembre 2022. (In motivazione, la Corte ha precisato che le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con sentenza n. 182 del 2021, secondo cui, in caso di prosecuzione del giudizio davanti al giudice civile, il giudice penale, chiamato a verificare la sussistenza del reato, deve attenersi al criterio civilistico del "più probabile che non", e non a quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica, non legittimano la piena sovrapponibilità della fisionomia del giudizio relativo ai soli interessi civili svolto in sede penale rispetto a quello che si tiene dinanzi al giudice civile, in ragione delle peculiarità di quest'ultimo rispetto al primo, quali l'esigenza di tutela dell'affidamento maturato dall'impugnante - che può essere non solo la parte civile, ma anche il danneggiante, già imputato - in ordine alla certezza delle regole processuali e dei diritti eventualmente già maturati).

In tema di impugnazione, l'inammissibilità anche parziale del ricorso è ostativa al rinvio per la prosecuzione del giudizio per i soli interessi civili ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Cass. pen. n. 7625/2023

L'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a), n. 2 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 in forza del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, trova applicazione anche nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili relativi a sentenze precedenti alla sua entrata in vigore. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'immediata applicazione della disposizione ai giudizi di cassazione in corso, indipendentemente dal momento della pronuncia della sentenza impugnata, non lede il principio di affidamento a un procedimento di impugnazione che si svolga in conformità alle regole vigenti al momento in cui gli atti processuali sono compiuti).

Cass. pen. n. 2854/2023

L'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a), n. 2 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30/12/2022 ex art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, riguardante la decisione delle impugnazioni per i soli interessi civili, è applicabile anche ai giudizi di impugnazione pendenti al momento della sua entrata in vigore.(In motivazione, la Corte ha precisato che, per l'assenza di una disciplina transitoria, il principio del "tempus regit actum" impone di fare riferimento, onde individuare la normativa applicabile, a quella vigente al momento in cui è verificata dal giudice penale la non inammissibilità dell'impugnazione, cui consegue, per ciò solo, l'automatica prosecuzione del giudizio davanti al giudice civile).

Cass. pen. n. 42822/2015

In tema di divieto di "reformatio in peius", in assenza di impugnazione della parte civile diretta a contestare la quantificazione del risarcimento in relazione ai reati per i quali è stata affermata la responsabilità penale, il giudice d'appello non può rivedere la quantificazione del danno in senso sfavorevole all'imputato, ostandovi il principio devolutivo e quello di acquiescenza, che informano il processo civile e che devono ritenersi estesi alla valutazione della pretesa civile nell'ambito del processo penale. (Fattispecie nella quale la parte civile non aveva impugnato la quantificazione del risarcimento del danno con riguardo ai reati in relazione ai quali la Corte di Appello aveva confermato la condanna, ma soltanto la statuizione di primo grado con cui l'imputato era stato assolto da uno dei reati ascrittigli).

Cass. pen. n. 30327/2002

Il giudice di appello, che su gravame del solo pubblico ministero condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria.

Cass. pen. n. 3096/1997

Il disposto dell'art. 573 c.p.p., quando prevede che l'impugnazione per i soli interessi civili sia — tra l'altro — trattata «con le forme ordinarie del processo penale», ha per referente ogni rituale modalità di trattazione del procedimento penale di impugnazione che risulti inderogabilmente vincolata alla tipologia cui appartenga il provvedimento impugnato ed alle conseguenti modalità di trattazione del procedimento di primo grado. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato, la S.C. non ha ritenuto plausibile la doglianza che prendeva di mira «la trattazione camerale — in luogo di quella pubblica — della causa di appello»).

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