Le impugnazioni in ambito penale rappresentano dei rimedi giuridici destinati a rimuovere gli svantaggi derivanti da una decisione del
giudice penale ritenuta insoddisfacente per una delle parti. Tali rimedi si suddividono in
impugnazioni ordinarie e straordinarie, a seconda che siano esperibili avverso decisioni non ancora o già divenute irrevocabili. Sono dunque impugnazioni ordinarie l'appello ed il
ricorso per cassazione, mentre straordinarie sono la revisione ed il ricorso straordinario per
errore di fatto.
Ai sensi della presenta norma, il potere di
impugnazione indiretta spetta anche alla
parte civile, alla persona offesa, anche non costituita parte civile, nonché agli enti ed alle associazioni intervenuti e titolari di un interesse collettivo alla partecipazione processuale.
Tali parti, ponendosi in secondo piano rispetto al primario ruolo del
pubblico ministero, possono
solamente presentare una richiesta motivata a quest'ultimo, atta a convincerlo a proporre impugnazione.
Se il pubblico ministero si rifiuta di proporre impugnazione, provvede con decreto motivato, il quale va notificato alle parti richiedenti. Tale provvedimento non è tuttavia impugnabile né reclamabile in alcun modo.