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Articolo 86 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Difesa personale della parte

Dispositivo dell'art. 86 Codice di procedura civile

La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria (1) per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore [47, 82, 125, 165, 166, 300, 373, 417] (2) (3) (4).

Note

(1) La norma in esame si riferisce alla figura di avvocato legalmente esercente, ovvero all'avvocato iscritto nell'apposito albo del distretto della Corte di appello, nel quale si trova l'ufficio giudiziario adito, non essendo sufficiente, per essere considerato tale, la sola abilitazione all'esercizio della professione.
(2) Tale articolo dispone una vera e propria esenzione dall'onere del patrocinio (si cfr. l'art. 82), e considera che non sia necessario rilasciare una procura a se stessi poichè ritiene sufficiente che la parte dichiari di avere i requisiti per esercitare l'ufficio di difensore.
(3) E' bene segnalare alcune fattispecie particolari. Ad esempio, l'amministratore di un condominio che sia abilitato alla professione forense, può agire direttamente in giudizio per riscuotere i contributi condominiali senza un'ulteriore procura.
Ancora, il curatore dell'eredità giacente sempre abilitato alla professione forense presso il foro del giudice adito ha la facoltà di costituirsi personalmente quale difensore della curatela cumulando le posizioni di parte e di difensore.
(4) La morte o la perdita della capacità processuale di colui che si è costituito personalmente essendo abilitato determina l'interruzione del processo (v. 300).

Spiegazione dell'art. 86 Codice di procedura civile

Con questa disposizione il legislatore ha voluto riconoscere la superfluità della intermediazione di un difensore tutte le volte in cui la parte o la persona che la rappresenta o l'assiste possieda le attitudini tecniche e le necessarie qualifiche.
A tal fine non è necessario che la parte rilasci procura a se stessa, così come non occorre che il medesimo soggetto sottoscriva due volte l'atto processuale, distintamente per ciascuna delle due qualità che in lui si ricongiungono.

Va anche precisato che non si richiede neppure una formale dichiarazione della parte di voler assumere personalmente la propria difesa, in quanto tale volontà può desumersi dal fatto stesso che l'attività processuale viene svolta direttamente dalla parte, che abbia o dichiari di avere le qualità richieste.
Nei giudizi in cui è consentita alla parte la difesa personale, è onere di questa, che rivesta anche la qualità di difensore, specificare a che titolo intenda partecipare al processo; ciò assume rilevanza ai fini del rimborso delle spese, in quanto, mentre la parte che sta in giudizio personalmente non può chiedere il rimborso delle spese sopportate, qualora, al contrario, manifesti l'intenzione di operare come difensore di sé medesimo ex art. 86, avrà diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale.

Secondo una tesi più risalente (così cassazione n. 691 del 1994) l’avvocato che si difendeva da solo in giudizio aveva diritto alla liquidazione dei relativi onorari; successivamente, invece, è prevalsa la tesi secondo cui all’avvocato che si difenda da solo in giudizio compete soltanto il rimborso delle spese vive, mentre l'eventuale minor guadagno derivato dall'aver sottratto tempo alla propria attività professionale potrà essere dallo stesso preteso solo a titolo di risarcimento del danno.
Recentemente, la giurisprudenza ha fatto ritorno al vecchio orientamento, affermando che l'attività di difesa svolta nel processo da soggetto abilitato all'esercizio della professione legale, anche se compiuta nel proprio interesse, dà diritto alla liquidazione dei relativi onorari nel procedimento civile.

Si ritiene, infine, che il principio espresso da questa norma non abbia carattere generale e che, quindi, la facoltà da esso prevista non possa essere ammessa al di fuori dell'ambito del processo civile (in ogni caso, il suddetto principio postula che la parte abbia la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito).

Massime relative all'art. 86 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 6197/2021

L'amministratore di sostegno che, in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività forense, si costituisca in giudizio personalmente in rappresentanza del beneficiario, come consentitogli dall'art. 86 c.p.c., a tanto provvede non già in virtù dell'instaurazione di un rapporto contrattuale professionale, bensì esercitando le funzioni di amministratore di sostegno e, pertanto, non può agire in giudizio chiedendo il pagamento del compenso professionale ma, in base al combinato disposto degli artt. 411 e 379 c.c., può rivolgersi al giudice tutelare per ottenere un'equa indennità per l'opera prestata nella detta qualità. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/06/2016).

Cass. civ. n. 6518/2019

Nel caso in cui l'incarico di amministratore di sostegno sia conferito ad un avvocato, il giudice tutelare può autorizzarlo a stare in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c., senza necessità che egli debba rilasciare procura alle liti ad altro difensore. Infatti, la rappresentanza sostanziale conferita all'amministratore di sostegno con il decreto del giudice tutelare gli attribuisce, ex art. 75, comma 2 c.p.c., anche il relativo potere processuale, in quanto funzionale alla tutela delle situazioni sostanziali per le quali gli è stato attribuito il potere rappresentativo.

Cass. civ. n. 1518/2019

In tema di giudizi in cui è consentita alla parte la difesa personale ex art. 82 c.p.c., è onere dell'interessato, che rivesta la qualità di avvocato, specificare a che titolo intenda partecipare al processo, poiché, mentre la parte che sta in giudizio personalmente non può chiedere che il rimborso delle spese vive sopportate, il legale, ove manifesti l'intenzione di operare come proprio difensore ex art. 86 c.p.c., ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva negato la liquidazione delle spese in base alla summenzionata tabella ad un avvocato che, in una controversia avanti al giudice di pace, non aveva dedotto di volere provvedere alla difesa personale, ma si era limitato a qualificarsi in atti, oltre che con il proprio nome, anche con il titolo professionale).

Cass. civ. n. 9/2019

Nel procedimento camerale ex art. 336 c.c., il curatore speciale del minore che rivesta anche la qualifica di avvocato può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore ai sensi dell'art. 86 c.p.c., potendo cumulare le due qualifiche - che restano, comunque, distinte - e non avendo necessità del formale conferimento a se stesso della procura alle liti. Ne consegue che il compenso per l'attività difensiva svolta non può essergli negato a causa del mancato deposito della procura, né per il fatto che non siano state osservate le formalità di costituzione di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., essendo il procedimento sottoposto alle forme semplificate del rito camerale.

Cass. civ. n. 2193/2008

La circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta in proprio favore, e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari previsti per la sua prestazione.

Cass. civ. n. 3598/2003

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la norma generale dell'art. 86 c.p.c. (secondo la quale la parte stessa, se in possesso dei requisiti necessari per esercitare l'ufficio di difensore presso il giudice adito, può stare in giudizio personalmente, senza il ministero di altro difensore) va correlata con le norme speciali previste dall'ordinamento forense e, in particolare, con gli artt. 1, 7 e 33 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e con l'art. 60 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, di talché non è consentito a chiunque svolgere difese ed assumere patrocinio davanti al Consiglio nazionale forense, bensì soltanto ai soggetti cui la legge professionale attribuisce il relativo potere in relazione alle qualità personali che abbiano giustificato in precedenza l'iscrizione nell'albo, soltanto eccezionalmente il ricorso al CNF essendo consentito al professionista interessato non iscritto all'albo speciale, a condizione, tuttavia, che egli sia iscritto nell'albo ordinario, con (eventuale) assistenza di un avvocato iscritto nell'albo speciale. Ne consegue che è inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense sottoscritto dal solo interessato, praticante avvocato e non avvocato; né ciò determina alcun vulnus agli artt. 3 e 24 della Costituzione, stante la diversità di posizioni e di disciplina giuridica tra avvocato e praticante, giustificata dalla diversità dei rispettivi titoli professionali e dal percorso per accedervi, ed atteso che l'esigenza di una difesa tecnica, affidata a soggetto in possesso della qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, risponde allo scopo di assicurare un più efficace esercizio del diritto di difesa.

Cass. civ. n. 10956/2001

Nel giudizio dinanzi al Consiglio nazionale forense adito contro il diniego della revoca della sospensione dall'esercizio della professione forense pronunciato dal Consiglio dell'Ordine non è consentita la difesa personale svolta dall'avvocato che sia stato sospeso a tempo indeterminato dall'esercizio della professione, difettando in tal caso il requisito indispensabile dello ius postulandi, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio.

Cass. civ. n. 6947/1992

L'amministratore di un condominio che sia anche abilitato all'esercizio della professione forense può agire direttamente in giudizio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. per l'esercizio delle facoltà conferitegli dagli artt. 1130 e 1131 c.c. nell'esplicazione delle attribuzioni inerenti alla specificata sua qualità (nella specie, per la riscossione dei contributi condominiali), senza necessità di ulteriore procura.

Cass. civ. n. 3879/1979

Nel giudizio di legittimità la difesa personale del ricorrente è ammissibile solo se egli risulti iscritto nell'albo degli avvocati e sia abilitato ad esercitare l'ufficio di difensore presso il giudice adito.

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Consulenze legali
relative all'articolo 86 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonimo chiede
sabato 19/02/2022 - Lombardia
“Buon giorno

Cosa succede agli atti già compiuti e in corso se un legale si difende in proprio fuori dal distretto della corte d'appello nel quale si trova l'ufficio giudiziario adito, nella fattispecie un legale di X che si costituisce in proprio a Y, mi sembra che ciò non sia consentito, ed eventualmente quali sono i rimedi esperibili sull'attività già svolta e in corso di svolgimento.
cordiali saluti

Consulenza legale i 25/02/2022
La difesa personale in giudizio è prevista dall’art. 86 c.p.c., il quale si limita a stabilire che essa è ammessa quando la parte “ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito”: quindi, se un avvocato può patrocinare dinanzi a quell’ufficio, potrà anche difendere se stesso (parliamo del solo processo civile, non di quello penale).
La Cassazione ha chiarito che non basta, a tal fine, la semplice abilitazione all’esercizio della professione forense, essendo necessaria l’iscrizione all’albo professionale, e che le funzioni di rappresentanza e difesa davanti a qualsiasi giurisdizione speciale devono essere assunte da un avvocato iscritto nel relativo albo speciale (Cass. Civ., Sez. Unite, 28/07/1998, n. 7399).
Non sussistono, invece, le limitazioni ipotizzate nel quesito.

Cosimo P. chiede
giovedì 20/02/2020 - Puglia
“Gradirei sapere come comportarsi in casi come quello di seguito descritto che ritengo più unico che raro. Spero vivamente non sia così. Premetto che le risposte avute da amici e conoscenti avvocati mi hanno lasciato a dir poco stupito in quanto chiaramente "frutto" del loro sapere senza alcun riferimento normativo; le ritengo, pertanto, poco attendibili. Chiedo allora alle SS.VV. Ill.me : E' possibile sapere quello che la LEGGE prevede in casi simili? Ci sono riferimenti giurisprudenziali ? Grazie
Il quesito verte sulle spese di giudizio liquidate in sentenza a favore della parte vittoriosa SENZA DISTRAZIONE ALL'AVVOCATO ma direttamente alla parte vincitrice.
E’ accaduto che: In un giudizio civile, attore è un avvocato che agisce da semplice cittadino e affida la propria difesa ad un avvocato. Vince la causa in Appello ed il Giudice condanna la parte soccombente a pagare a quella vincitrice "le spese del secondo grado di giudizio che liquida in €. 10.000,00 per compensi, oltre contributo forfettario spese generali 15%, iva e cap come per Legge.". A questo punto la parte vincitrice, ricordandosi di essere anche avvocato, ha autonomamente quantificato sulle spese di giudizio il contributo forfettario, iva e cap , che ritiene comunque dovute perché liquidate in sentenza, e notifica alla parte soccombente atto di precetto. Atto di precetto con il quale intima di pagare per contributo spese generali €. 1.500,00, per IVA €. 2.530,00 e per cap €. 460,00 dando cioè per scontato che sono comunque dovute al di fuori di quello che è il rapporto con l'avvocato che lo ha patrocinato che è un aspetto, a suo dire, che non interessa la parte soccombente che ha solo l'onere di pagare. Pertanto nell'era della Fattura Elettronica una sentenza può autorizzare la riscossione di ben €. 2.530,00 a titolo di IVA senza che poi si sappia che fine fanno anche nel caso, non è da escludere, che se l'avvocato della parte vincitrice fosse ai fini IVA in regime forfettario non potrebbe addebitare l'iva al suo cliente che comunque l’ha incamerata con l’atto di precetto.
Chi scrive è di parere opposto in quanto ritiene che le uniche spese che la sentenza della Corte d’Appello rende Certe, Liquide ed Esigibili sono quelle per compensi, vale a dire i 10.000,00 €uro mentre le altre sono spese accessorie Certe che compete solo ed esclusivamente all’avvocato di parte vincitrice renderle Liquide ed Esigibili anche per l’IVA, se dovuta, con un fac-simile di parcella, nota o documento similare. Mi è stato obiettato che non è così in quanto la parte vincitrice, essendo avvocato, è in grado di quantificarle autonomamente senza l’intervento dell’avvocato difensore. Mi sembra una tesi allucinante, tanto per usare un eufemismo che fa sorgere un'altra domanda: Perché allora non sono state quantificate dal Giudice della Corte d'Appello ? Forse per problemi con la matematica ?
Chiedo pertanto il parere dei Vostri Ecc.mi Avvocati per avere finalmente le idee chiare ed inoltre avendo già pagato il precetto come ci si deve comportare? Grazie, infinitamente grazie per i preziosi chiarimenti e per i consigli. Cordiali saluti
Cosimo P.”
Consulenza legale i 11/03/2020
Dalla lettura dell’atto allegato al presente quesito è emerso che il precetto è stato intimato solo per ottenere il pagamento degli accessori, poiché gli onorari liquidati in sentenza erano già stati corrisposti.
La particolarità del caso risiede nel fatto che chi ha agito notificando il precetto lo ha fatto sia in qualità di parte sia quale difensore di se stesso.
Infatti l’art. 86 del c.p.c. (difesa personale della parte) stabilisce che la parte, la quale abbia la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.
Inoltre, secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente, l’avvocato che si difende da sé ha diritto al compenso professionale (“l’attività di difesa svolta nel processo da soggetto abilitato all'esercizio della professione legale ed avente la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, anche se compiuta nel proprio interesse, come è consentito dall'art. 86 cod. proc. civ., dà diritto alla liquidazione dei relativi onorari”: così Cass. Civ., Sez. III, Sent., 18/09/2008, n. 23847; più recentemente Cass. Civ., Sez. VI - 2, n. 4698/2019: “la circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa”).
La questione, però, non si esaurisce nell’ambito del diritto civile ma “sconfina”, almeno quanto al pagamento dell’IVA, nel campo fiscale.
Con particolare riferimento al pagamento dell’IVA, su cui si sofferma in particolare il quesito - trattandosi, peraltro, dell’importo più rilevante - la giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. III, n. 2529/2006), ha affermato che “tra le spese processuali, che la parte soccombente deve essere condannata a rimborsare al vincitore, rientra anche la somma dovuta da quest'ultimo al proprio difensore a titolo di I.V.A., costituendo tale imposta una voce accessoria, di natura fiscale, del corrispettivo dovuto per prestazioni professionali relative alla difesa in giudizio. L'eventualità che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l'I.V.A. dovuta al proprio difensore non incide su detta condanna della parte soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in sede di esecuzione, poiché la condanna al pagamento dell'I.V.A. in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (ovvero "se dovuta")”.
Nel nostro caso occorre considerare che la parte vittoriosa è, sia pure limitatamente al precetto, anche difensore di se stesso.
In materia, un parere reso dall’Agenzia delle Entrate chiarisce che “un professionista e/o un qualsiasi soggetto esercente attività di lavoro autonomo non risulta tenuto a fatturare l'autoconsumo o la prestazione gratuita, che risulta fuori campo IVA. Ciò vale anche per l'avvocato che ha difeso se stesso nel giudizio e che è risultato destinatario delle somme corrisposte dalla parte soccombente a titolo di refusione delle spese di giudizio. In particolare, nel caso in esame, in cui vi è coincidenza tra prestatore e committente, trattandosi di un'ipotesi di autoconsumo fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di fatturazione non sussiste, fermo restando la necessità di emettere quietanza per le somme ricevute, risultando peraltro irrilevante la circostanza che il professionista abbia materialmente percepito il compenso dal soccombente, a titolo di refusione delle spese di giudizio, in quanto non sussiste alcun rapporto professionale di carattere oneroso tra il professionista e parte soccombente e quest'ultima rimane, comunque, estranea al rapporto originario tra cliente/professionista. Pertanto, la parte soccombente dovrà liquidare le spese di giudizio senza applicazione dell'IVA” (Agenzia Entrate - Direzione Regionale Campania, Parere di risposta all’interpello n. 914-47/2016 del 10.3.2016).
Nella motivazione del predetto parere, in particolare, dopo aver ricordato che la facoltà di difesa personale della parte è ammessa dall'art. 86 del codice di procedura civile, si osserva che “da tale norma si evince che l'attività di difesa personale in giudizio, essendo subordinata al possesso del titolo professionale, è di natura professionale, realizzando, in particolare, un'ipotesi di autoconsumo di servizi da parte del professionista, in quanto l'avvocato è prestatore del servizio e contemporaneamente fruitore dello stesso [...]”.
Sempre secondo il parere in esame, in relazione alle prestazioni di servizi, dal D.P.R. n. 633 del 1972 si evince che “un professionista e/o un qualsiasi soggetto esercente attività di lavoro autonomo non risulta tenuto a fatturare l'autoconsumo o la prestazione gratuita, che risulta fuori campo IVA”. Nella fattispecie oggetto del parere, l'avvocato istante aveva difeso se stesso in un giudizio ed era risultato destinatario delle somme corrisposte dalla parte soccombente a titolo di refusione delle spese di causa.
Alla luce di tale interpretazione, nel nostro caso si configurerebbe un indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 del c.c. (“chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”), con la possibilità di agire in giudizio per ottenere la restituzione di quanto a suo tempo versato per evitare l’azione esecutiva.