Al fine di comprendere la motivazione della Consulta, giova ripercorrere – limitatamente a quanto qui di interesse – la vicenda giunta all’attenzione del Giudice modenese.
Ebbene, essa riguardava un procedimento finalizzato alla convalida dello sfratto per morosità dei conduttori di un immobile locato ad uso abitativo.
Gli intimati, nello specifico, erano comparsi personalmente in udienza, si erano difesi da soli e avevano chiesto e ottenuto il termine di grazia per la sanatoria della morosità.
All’udienza di verifica, tuttavia, il locatore aveva insistito per la convalida dello sfratto in quanto i conduttori continuavano ad essere in mora.
Il Tribunale, allora, aveva sollevato questione di costituzionalità poichè dagli elementi dedotti nel corso del processo era emerso che la difesa dei conduttori avrebbe potuto determinare un esito loro favorevole se fosse stata svolta adeguatamente da un avvocato.
In particolare, il Giudice a quo sosteneva che la mancanza della difesa tecnica avesse determinato una asimmetria grave tra le parti processuali, lesiva degli articoli 3, 24 e 111. Quest’ultima norma nello specifico, infatti, impone il principio di parità delle parti, di talchè – nell’ottica del Giudice rimettente - non può considerarsi costituzionalmente legittimo un processo in cui vengano in rilievo problematiche giuridiche complesse senza che l’intimato sia adeguatamente assistito da un professionista del diritto.
Tali questioni, tuttavia, sono state ritenute inammissibili alla luce della insufficiente e perplessa motivazione della ordinanza di rimessione.
La Corte Costituzionale ha infatti chiarito che, nel procedimento di convalida di sfratto, ben può l’intimato comparire in udienza e proporre personalmente: In ogni caso, comunque, la Consulta segnala che le difese dell’intimato (che miravano a far venir meno l’obbligo di pagamento del conduttore nei confronti del locatore), anche nel caso in cui fossero state svolte da un difensore, sarebbero poi state “sorpassate” dall’intervenuta richiesta del termine di grazia: essa, infatti, per la consolidata giurisprudenza, rappresenta una rinuncia implicita all’opposizione, sottendendo la volontà di adempiere alle obbligazioni esistenti in capo al conduttore. Per tale ragione, dunque, le questioni sollevate dal Tribunale di Modena sono considerate dalla Consulta del tutto irrilevanti e pertanto dichiarate inammissibili.