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Recupero crediti, arriva il nuovo Decreto riscossione, maggiori tutele per i contribuenti: ecco tutte le novità approvate

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Recupero crediti, arriva il nuovo Decreto riscossione, maggiori tutele per i contribuenti: ecco tutte le novità approvate
Approvato il nuovo Decreto riscossione: maggiori tutele per i contribuenti e cartolarizzazione dei crediti in arrivo
Arrivano novità per la cartolarizzazione dei crediti non recuperati. In particolare, nelle intenzioni del legislatore, la stessa dovrà avvenire nel rispetto dei limiti previsti da misure cautelari, come fermi e ipoteche, nonché di eventuali misure esecutive, come i pignoramenti.
Ebbene, il Decreto sulla Riscossione, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 3 luglio 2024, ha previsto l’introduzione di nuovi istituti come il discarico dei ruoli affidati e la successiva possibile cartolarizzazione, al fine di rendere il sistema più efficace ed efficiente.
Tuttavia, prima di addentrarci nell’analisi dei nuovi provvedimenti in arrivo, è opportuna una breve premessa sull’istituto della cartolarizzazione.

La cartolarizzazione dei crediti costituisce un processo finanziario attraverso cui avviene la trasformazione di crediti non liquidi - come ad esempio fatture non ancora pagate o prestiti - in strumenti finanziari, i quali possono essere scambiati o venduti molto più agevolmente.
Trattasi di uno strumento particolarmente vantaggioso soprattutto per le aziende, in quanto le stesse possono beneficiare di una liquidità immediata attraverso la vendita dei propri crediti a terzi.
Pertanto, secondo le indicazioni del nuovo decreto, la riscossione coattiva delle somme può avvenire anche attraverso la cessione del trasferimento del rischio, a titolo oneroso, nei confronti di soggetti privati. In particolare, l'ente creditore potrà cedere tali crediti mediante una gara a evidenza pubblica.

Arrivano, inoltre, importanti precisazioni in merito ai limiti dell’impugnabilità del ruolo e della cartella. Per il compimento di tali attività, infatti, bisognerà tenere conto della mancanza di una valida notifica, nonché del fatto che rappresenti il primo atto con cui il debitore sia informato della propria posizione nei confronti del Fisco.
In questo modo, quindi, l’attività di riscossione dei tributi si conforma a quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sent. 190 del 2023.
Con tale sentenza, la Corte Costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. art. 12 delle disp. risc. imp. redditi, comma 4-bis, che disciplina la riscossione delle imposte sul reddito. Questo articolo, modificato dall'art. 3-bis del d.l. 146/2021, stabilisce che l’estratto di ruolo non può essere impugnato e che il contribuente può contestare direttamente la cartella non validamente notificata, conosciuta attraverso la consultazione dell’estratto di ruolo, solo in alcune specifiche situazioni legate ai rapporti con la pubblica amministrazione.
La Corte di giustizia tributaria remittente, sollevando la questione di legittimità costituzionale, ha sottolineato che la norma oggetto di impugnazione viola, tra gli altri, i principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione. La riduzione drastica delle ipotesi di tutela "immediata" comprometterebbe il diritto di difesa del contribuente, il quale potrebbe solo richiedere una tutela cautelare contro l'atto di pignoramento successivo, con scarse possibilità di evitare il danno nel frattempo. Inoltre, sarebbero privi di tutela i pregiudizi non relativi ai rapporti con la pubblica amministrazione.
Sebbene i giudici costituzionali abbiano dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal giudice remittente, hanno ritenuto le stesse particolarmente fondate, rivolgendo un chiaro avvertimento al legislatore. Secondo la Corte, nonostante l'intento del legislatore di limitare l'aumento di ricorsi spesso pretestuosi, si è comunque ridotta la portata della tutela giurisdizionale a favore dei contribuenti.
La Corte ha, quindi, evidenziato la necessità di superare la grave vulnerabilità e inefficienza del sistema di riscossione italiano, specialmente per quanto riguarda il sistema delle notifiche e ha esortato il Governo a dare attuazione efficace ai principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione, in conformità a quanto stabilito dall'art. 18 l. 111/2023 (Delega al Governo per la riforma fiscale), auspicando un intervento normativo sistematico che preveda scelte fondamentali nell'ambito della discrezionalità legislativa.

Tornando poi alla questione della riscossione dei crediti ai sensi del nuovo decreto legislativo, notevole è l’importo dei crediti non recuperati: secondo alcune stime, lo stesso ammonta a circa 1.206,6 miliardi di euro. L’attività di riscossione di tali crediti, tuttavia, dovrà avvenire in conformità ai limiti suindicati; per questo motivo, i criteri stabiliti dalla commissione - che procederà alle attività di riscossione dei crediti maturati dal 2000 al 2024 - dovranno essere sottoposti alla valutazione della Conferenza unificata. La finalità è permettere un’adeguata disamina dell’effetto del discarico sui tributi locali.

Il decreto approvato tiene debitamente conto dei pareri (non vincolanti) forniti dalle Commissioni parlamentari in sede di analisi e predisposizione dello schema di decreto.
Particolarmente rilevante è stata la posizione del presidente della commissione Finanze del Senato Massimo Garavaglia (Lega), secondo il quale era necessario avviare un’attività di cartolarizzazione per gli importi oggetto di discarico automatico.
Infatti, l'art. 3 del decreto legislativo dispone che:
  • i crediti da riscuotere, affidati all'Agenzia delle entrate-riscossione (AdER) a partire dal 1° gennaio 2025 e non ancora riscossi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, saranno oggetto di un discarico automatico;
  • gli enti creditori, decorsi almeno 24 mesi – eccettuati i ruoli per i quali sono state avviate procedure esecutive o concorsuali - potranno chiedere all’AdER la riconsegna anticipata dei carichi ad essa affidati e non ancora riscossi (c.d. restituzione dei carichi).
È opportuno, comunque, tenere a mente che il discarico non determina in automatico l'estinzione del debito né l'abbandono della sua riscossione: infatti, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo in esame, l’ente creditore può adottare modalità ulteriori di riscossione, tra cui appunto rileva quella della cartolarizzazione ai privati, come indicato in apertura.
Ebbene, sotto il profilo meramente procedurale, l’attività di cartolarizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti indicazioni:
  • i privati devono essere selezionati tra quelli iscritti in albi ad hoc;
  • l'aggiudicatario della cessione pro soluto viene scelto attraverso una gara a evidenza pubblica;
  • è necessaria l’applicazione della disciplina prevista dal D.P.R. 602/1973 durante le attività di recupero coattivo;
  • inoltre, l’ente creditore dovrà anche applicare le disposizioni del R.D. 639/1910, che disciplina la riscossione tramite ingiunzione;
  • infine, le attività di riscossione devono essere affidate ad una società che sia iscritta, da almeno 5 anni, in uno degli albi dei soggetti abilitati.

Come visto, quindi, l’attività di riscossione deve avvenire nel rispetto di una serie di garanzie. Da un lato, infatti, è richiesto che il riaffidamento dei carichi per la cartolarizzazione venga effettuato nei confronti di soggetti privati “qualificati”, ossia selezionati attraverso una gara a evidenza pubblica.
La finalità è sfruttare tutte le alternative possibili, soprattutto per i crediti aventi importi particolarmente elevati.
Inoltre, è necessario garantire tutte le limitazioni previste dal D.P.R. 602/1973, il quale prevede limiti specifici in materia di riscossione coattiva dei crediti.

L’ultima novità riguarda la modifica dei limiti alla non impugnabilità del ruolo e della cartella, fortemente voluta dal Parlamento. L’obiettivo, infatti, è garantire un equilibrio tra una maggiore velocità nell’attività di riscossione e la tutela delle esigenze difensive dei contribuenti. In questo modo, il legislatore si conforma alle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale con la sent. 190/2023.


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