1. La corte di assise(1) è competente:
- a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni(2) [artt. 422, 438, 439, 575, 576, 577, 578 c.p.] esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309(3)(4);
- b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584 [600, 601 e 602] del codice penale(5)(6);
- c) per ogni delitto doloso [art. 43 c.p.] se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale(7);
- d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione(8), dalla legge 9 ottobre 1967 n. 962(9) e nel titolo I del libro II del codice penale(10), sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni(11);
- d-bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, nonché per i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni(12).
Note
(1)
Si vedano l. 10 aprile 1951, n. 287 e l. 24 novembre 1951, n. 1324.
(2)
L'articolo si riferisce a diversi delitti tra cui quello di strage (art. 422 c.p.), di epidemia (art.438 c.p.), di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (art. 439 c.p.) e di omicidio volontario (art. 575 c.p.).
(3)
Si veda il t.u. sulle leggi sugli stupefacenti.
(4)
Lettera così modificata, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.l. 12 febbraio 2010, n. 10 convertito, con modificazioni, nella L. 6 aprile 2010, n. 52. Il predetto decreto stabilisce altresì all'art. 1, comma 2, che si applicano tali disposizioni anche ai procedimenti in corso alla data di entrata dello stesso solo se non sia stata esercitata l'azione penale entro il 30 giugno 2010. Tuttavia, ex art. 2, comma 1, dello stesso D.L., risulta competente ugualmente il tribunale anche se sia già stata esercitata l'azione penale - ma non sia stato anche aperto il dibattimento - per i delitti previsti dall'art. 416 bis c.p. comunque aggravati.
(5)
E cioè, rispettivamente, per i reati di omicidio del consenziente (art. 579 c.p.), di istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.), omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.).
(6)
L'art. 6, l. della l. n. 228 dell'11 agosto 2003 (relativo alle misure contro la tratta delle persone) ha soppresso il richiamo agli articoli riportati in parentesi quadra. Pertanto, la competenza per tali reati è passata al tribunale in composizione collegiale (art. 33 bis c.p.p.).
(7)
L'articolo esclude quindi dalla competenza della corte di assise di reati di cui agli artt. 586, 588 e 593 c.p. che disciplinano rispettivamente i delitti di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, di rissa e di omissione di soccorso.
(8)
Ovvero le norme riguardanti la punizione della ricostituzione del partito fascista.
(9)
Si tratta delle norme che prevedono la repressione del delitto di genocidio.
(11)
Il rinvio deve deve intendersi effettuato per i delitti di cui agli artt. 241 - 245, 247 - 249, 252, 253, 255 - 258, 261 - 265, 267, 269, 270, 270 bis, 276, 277, 280, 283 - 287, 289, 289 bis, 295, 303, 305, 306 c.p.
(12)
Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lettera b) del D.L. 12 febbraio 2010, poi convertito nella L. 6 aprile 2010, n. 52.