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Articolo 593 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Omissione di soccorso

Dispositivo dell'art. 593 Codice Penale

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa(1), omette di darne immediato avviso all'Autorità(2) è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a duemilacinquecento euro(3).

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato(4), ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo(5), omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità(6).

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata [64]; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata(7).

Note

(1) Nonostante l'espressione "chiunque", si ritiene che si tratti di un reato proprio, in quanto il soggetto attivo deve trovarsi in una particolare condizione ovvero deve avere trovato il soggetto passivo in uno stato di abbandono, sia morale sia materiale, oppure in uno stato di smarrimento, situazione in cui il soggetto appare incapace di orientarsi.
(2) Si tratta di una condotta omissiva che si considera integrata quando l'avviso non è giunto immediatamente a qualsiasi autorità più velocemente raggiungibile.
(3) Tale comma è stato così modificato ex art. 1, della l. 9 aprile 2003, n. 72, che ha aumentato il trattamento sanzionatorio prima previsto nella della reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
(4) Deve trattarsi di una persona viva, in quanto se fosse morta si configurerebbe un reato impossibile.
(5) Affinché possa dirsi integrato il reato in esame deve trattarsi di un pericolo serio e concreto.
(6) Tale condotta omissiva si realizza quando non viene prestata una delle forme di aiuto e intervento necessarie con riguardo al caso concreto.
(7) Tradizionalmente vengono ritenute circostanza aggravanti del reato in esame, tuttavia alcuni autori ritengono si tratti di ipotesi autonome di reato di natura preterintenzionale.

Ratio Legis

La ratio dell'introduzione di tale norma è diversamente considerata dalla dottrina, la quale in parte ritiene che sia indirizzata a tutelare i beni della vita e della incolumità individuale, mentre altri propendono per considerare tale disposizione connessa con il dovere della solidarietà sociale.

Spiegazione dell'art. 593 Codice Penale

La norma in commento tutela i beni della vita e dell'incolumità fisica ed è atta ad assicurare l'osservanza di un generale obbligo di assistenza sociale gravante su tutti i consociati.

La disposizione richiede un duplice presupposto, ovvero la sussistenza di una situazione di pericolo nella quale si trovi la persona da soccorrere e il fatto di trovare il soggetto in situazione di pericolo.

Con il termine “trovare” si intende un contatto materiale diretto, attraverso una percezione sensoriale dello stato di pericolo. Non rappresenta una ipotesi di applicazione analogica in malam partem (vietata), ma una mera interpretazione estensiva lecita far rientrare nella nozione anche la condotta di chi si trovi con la persona già prima che insorga il pericolo.

Al primo comma è punita solo la condotta di chi ometta di dare avviso alle autorità. Al secondo comma è punita anche la mancata assistenza.

Costituiscono circostanze aggravanti la lesione personale o l'evento morte, rappresentando un'ipotesi di reati aggravati dall'evento, a prescindere dall'astratta prevedibilità in capo al soggetto agente.

Il tentativo (art. 56) non appare configurabile, trattandosi di reato omissivo istantaneo.

///SPIEGAZIONE ESTESA

L'omissione di soccorso punisce sia l'omesso soccorso di un soggetto incapace, sia quello di una persona che si trovi in pericolo. Si ha un'omissione di soccorso di incapace, ai sensi del comma 1, quando un soggetto non dia, volontariamente ed immediatamente, avviso all'Autorità di aver trovato, abbandonato o smarrito, un soggetto di età inferiore ai dieci anni o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, che sia in uno stato di pericolo. Ai sensi del comma 2, inoltre, realizza un'omissione di soccorso anche chi, nel trovare un corpo umano che sia o, comunque, sembri inanimato, oppure una persona ferita o in pericolo, non presti l'assistenza necessaria o non ne dia immediato avviso all'Autorità.

La dottrina maggioritaria ritiene che si tratti di un reato comune, per cui soggetto attivo può essere chiunque, fatta, però, eccezione per il genitore, il figlio, il tutore, l'adottante o l'adottato, i quali sono punibili ai sensi dell'art. 591 c.p. Fanno, altresì, eccezione il pubblico ufficiale e la persona incaricata di pubblico servizio che, in ragione del loro ufficio, abbiano un dovere di denuncia o di assistenza, considerato che, qualora questi soggetti vengano meno a tali doveri, si rendono responsabili ai sensi dell'art. 328 c.p.
Tuttavia, è opportuno dare atto dell'orientamento di altra parte della dottrina la quale ritiene che, nonostante l'espressione "chiunque" utilizzata dal legislatore nel dispositivo, solo coloro che vengano in concreto a trovarsi in contatto sensoriale con la vittima siano tenuti al soccorso. Si tratterebbe quindi, sostanzialmente, di un reato proprio. Non sarebbe infatti sufficiente, ad avviso di questi studiosi, la mera notizia che taluno versi in stato di pericolo, occorrendo, viceversa, la sussistenza di un contatto materiale tra il potenziale soccorritore e la persona oggetto del ritrovamento.

La condotta tipica del reato di omissione di soccorso è diversa a seconda che ci si trovi di fronte ad un caso di omissione di soccorso di incapace, di cui al comma 1, oppure di un soggetto in pericolo, ai sensi del comma 2.
Nel primo caso, la condotta tipica consiste nell'incontrare un bambino di età inferiore ai dieci anni, abbandonato o smarrito, oppure una persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia, fisica o psichica, per vecchiaia o per qualsiasi altra causa, omettendo di darne immediato avviso all'Autorità.
Nel caso di cui al secondo comma, invece, la condotta delittuosa consiste nel trovarsi dinanzi ad un corpo umano che sia o, comunque, sembri inanimato, oppure ad una persona ferita o in pericolo, e nell'omettere di prestarle l'assistenza occorrente, oppure di darne immediato avviso all'Autorità.

In entrambi i casi si è, dunque, di fronte ad un'omissione, da parte di chi si trovi nelle circostanze determinate dalla legge, di dare immediato avviso all'Autorità o di prestare l'assistenza necessaria. In particolare, con il termine "assistenza" il legislatore ha inteso fare riferimento al soccorso possibile e necessario, nelle circostanze concrete, al fine di evitare un danno temuto. Va, tuttavia, precisato che, nel caso descritto dal secondo comma, il dover primario è quello di dare il soccorso che si è nelle possibilità di prestare. Ciò significa che il precetto di legge si può ritenere soddisfatto con l'avviso all'Autorità, soltanto nel caso in cui sia impossibile dare al pericolante il soccorso di cui ha bisogno.

Si ha una situazione di "abbandono" quando una persona è lasciata in balia di se stessa, priva di alcuna cura o custodia. Si ha, invece, uno "smarrimento", quando una persona si trova in grave difficoltà o è impossibilitata a raggiungere la propria dimora o un altro luogo sicuro.

Una persona è, poi, "inanimata", o sembra tale, quando non dà o, almeno, non sembra dare segni di vita. Si deve, innanzitutto, trattare del corpo inanimato di una persona vivente, non essendo possibile configurare la fattispecie in esame nei confronti di un cadavere. È, altresì, esclusa da tale definizione anche la persona che sia semplicemente dormiente, sopita o assorta, considerato che tale stato non comporta un pericolo per la vita o per l'incolumità fisica.

Per "persona ferita" si intende, invece, una persona che presenti una ferita in senso proprio, quale un taglio o un foro. Si deve, tuttavia, trattare pur sempre di una ferita di una gravità tale da far sorgere, in relazione alla situazione concreta, un pericolo per la vita o per l'incolumità fisica.

In ogni caso, il soggetto passivo si deve trovare in una situazione di pericolo per la sua vita o per la sua integrità fisica; in caso contrario, infatti, non sarebbe configurabile il reato di omissione di soccorso.

Il reato si realizza nel momento immediatamente successivo al ritrovamento della persona abbandonata, smarrita o in pericolo, poiché è in questo momento che ci concretizza l'omissione, qualora non venga prestata l'assistenza necessaria o non venga prontamente avvisata l'Autorità.

Nell'ipotesi di cui al primo comma, il reato si considera consumato non appena l'agente ometta di dare notizia all'Autorità del ritrovamento di una delle persone indicate dalla norma. Nel caso descritto dal comma 2, invece, il reato si consuma nel momento in cui non venga prestata l'assistenza necessaria.
In entrambi i casi non è configurabile il tentativo, in quanto, prima che si verifichi l'omissione rilevante ai sensi della norma in esame, non si ha un fatto punibile.

Ai fini dell'integrazione del reato di omissione di soccorso, è sufficiente che sussista, in capo all'agente, il dolo generico, il quale, però, assume necessariamente una diversa connotazione in relazione alle due ipotesi disciplinate dalla norma. Nel caso di cui al comma 1, il dolo consiste non solo nella coscienza del ritrovamento di una persona di età inferiore ai dieci anni o, comunque, incapace di provvedere a se stessa, ma anche nella coscienza e volontà di omettere di darne immediato avviso all'Autorità. Nell'ipotesi prevista dal comma 2, invece, il dolo consiste nella coscienza del ritrovamento di un corpo umano vivente, che sia o sembri inanimato, o di una persona ferita o in pericolo, nonché nella coscienza e volontà di omettere di prestare, nei confronti di tale persona, l'assistenza occorrente, o di darne immediato avviso all'Autorità.

Ai sensi dell'ultimo comma, il reato di omissione di soccorso risulta aggravato qualora, dalla condotta omissiva, derivi la lesione personale o la morte non voluta della persona rinvenuta.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

Massime relative all'art. 593 Codice Penale

Cass. pen. n. 47322/2022

Nel delitto di omissione di soccorso ricorre il dolo nel caso in cui l'agente, entrato in contatto materiale diretto attraverso gli organi sensoriali con la vittima di un incidente (nella specie, un operaio caduto dall'impalcatura sul luogo di lavoro), in evidente stato di sofferenza, ometta, pur in presenza di altre persone del pari astrattamente destinatarie del medesimo obbligo, di richiedere un soccorso immediato, allertando tempestivamente le competenti autorità sanitarie.

Cass. pen. n. 42190/2021

Risponde del reato di omissione di soccorso il passeggero di un autoveicolo che, dopo l'investimento di un ciclista, si allontani dal luogo del sinistro senza aver verificato che la vittima necessiti di assistenza o che siano già stati attivati i soccorsi.

Cass. pen. n. 9049/2020

Si configura il delitto di omicidio colposo mediante omissione ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., e non quello, meno severamente sanzionato, di omissione di soccorso aggravato ai sensi dell'art. 593, comma terzo, cod. pen., qualora, in capo all'agente, ricorra, non già un generico obbligo di attivazione, ma una specifica posizione di garanzia avente fondamento in una legge extra-penale o in altra fonte, anche contrattuale, produttiva di obblighi giuridici, che gli attribuisca adeguati poteri per l'impedimento di eventi lesivi di altrui beni in ragione dell'incapacità del titolare di provvedervi autonomamente.

Cass. pen. n. 38200/2019

Mentre il delitto di omissione di soccorso sussiste, sotto il profilo dell'omesso avviso all'autorità, anche ove si accerti che l'assistenza sarebbe stata impossibile o inutile e deve escludersi solo se la persona da assistere sia già deceduta - per l'applicazione dell'art. 593, comma terzo, cod. pen., è necessario accertare il nesso causale tra omissione ed evento, alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, per cui la fattispecie è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo, ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.

Cass. pen. n. 12644/2016

Il reato di abbandono di persone minori o incapaci è in rapporto di specialità rispetto a quello di omissione di soccorso, in quanto, a differenza di quest'ultimo che punisce chiunque si trovi occasionalmente a contatto diretto con una persona in stato di pericolo, sanziona la violazione di uno specifico dovere giuridico di cura o di custodia, che incombe su determinate persone o categorie di persone, da cui derivi una situazione di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo.

Cass. pen. n. 13310/2013

Nel reato di omissione di soccorso non ricorre il dolo, quale necessario elemento soggettivo dello stesso, qualora l'omissione sia dovuta ad un errore, ancorché colposo, compiuto dall'agente in ordine alla valutazione della situazione di pericolo percepita ovvero allorquando lo stesso agente, pur avendo riconosciuto la stessa, abbia poi errato nell'elezione delle modalità di soccorso pur poste in essere.

Cass. pen. n. 18840/2013

Il delitto di omissione di soccorso sussiste, sotto il profilo dell'omesso avviso all'autorità, anche se si accerti che l'assistenza sarebbe stata impossibile o inutile, mentre esso è escluso solo se la persona da assistere sia già morta.

Cass. pen. n. 31466/2012

Il delitto di omicidio previsto dall'art. 575 cod. pen. non è compatibile con il reato di omissione di soccorso, in quanto l'evento letale già posto a carico dell'agente quale autore di un reato di danno non può essere addebitato allo stesso anche quale conseguenza di un reato di pericolo.

Cass. pen. n. 28005/2011

La fattispecie di omissione di atti d'ufficio è speciale rispetto a quella di omissione di soccorso.

Cass. pen. n. 29891/2008

l delitto di omissione di soccorso (art. 593 cod. pen.), avente natura di reato di pericolo, sussiste sotto il profilo dell'omesso avviso all'autorità anche se si accerti che l'assistenza sarebbe stata impossibile o inutile, mentre esso è escluso soltanto se la persona da assistere fosse già morta.

Cass. pen. n. 36608/2006

In tema di omissione di soccorso, lo stato di pericolo è elemento costitutivo delle diverse ipotesi di reato previste nel primo e secondo comma dell'art. 593 c.p. e in quest'ultima fattispecie — a differenza della prima nella quale il pericolo è «presunto» in presenza delle situazioni descritte — lo stato di pericolo deve essere accertato, in base agli elementi che caratterizzano il reato, con valutazione ex ante e non ex post sicché una volta ritenuto sussistente il pericolo a nulla rileva che allo stesso si sia egualmente potuto far fronte con interventi e mezzi diversi.

Cass. pen. n. 20480/2002

Per la configurabilità del delitto di omissione di soccorso (art. 593 c.p.) non è sufficiente la mera notizia che taluno versi in pericolo in luogo sottratto alla diretta percezione visiva dell'agente, ma occorre che sussista contatto materiale, attraverso gli organi sensoriali, tra quest'ultimo e la persona oggetto del ritrovamento.

Cass. pen. n. 13220/2000

Non è configurabile il delitto di omissione di soccorso, sotto il profilo del mancato avviso dell'autorità, quando il soggetto obbligato a tale adempimento, per la qualifica rivestita, sia egli stesso emanazione dell'autorità cui l'avviso può essere dato. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la sussistenza del reato in una ipotesi in cui durante un'operazione di polizia giudiziaria era stata, per colpa, cagionata la morte di un uomo e gli ufficiali di P.G. che vi avevano partecipato avevano omesso di segnalare immediatamente il fatto).

Cass. pen. n. 15194/1990

Il delitto di omissione di soccorso, in quanto reato di pericolo, sussiste sotto il profilo dell'omesso avviso all'autorità anche se si accerti che l'assistenza sarebbe stata impossibile o inutile, ed è escluso, sotto il profilo dell'omissione di soccorso, soltanto se la persona da assistere era già morta.

Cass. pen. n. 1955/1989

Il reato di omicidio quale conseguenza di altro delitto, di cui all'art. 586 c.p., non concorre con il reato di omissione di soccorso di cui all'art. 593 c.p., in quanto l'evento letale già posto a carico dell'agente quale autore di un reato di danno (art. 586 c.p.) non può essere addebitato allo stesso anche quale conseguenza di un reato di pericolo (art. 593 c.p.).

Cass. pen. n. 11148/1988

Il reato di omissione di soccorso è posto a carico del conducente di un autoveicolo, coinvolto in un incidente stradale, a prescindere dalla possibilità di intervento di terze persone.

Cass. pen. n. 11670/1987

Per la configurabilità del delitto di omissione di soccorso occorre che sussista un contatto materiale diretto, attraverso gli organi sensoriali, con l'oggetto del ritrovamento, onde la mera notizia che taluno sia in pericolo in luogo sottratto alla percezione visiva diretta dell'agente non è di per sé idonea ai fini della prospettabilità del reato.

Cass. pen. n. 4003/1978

Il reato di cui all'art. 593 c.p., trova applicazione nei confronti di chiunque sia stato informato che nelle immediate vicinanze vi sia una persona in pericolo (nella quale non è necessario «imbattersi» materialmente) e quindi anche nei confronti del medico libero professionista che, chiamato d'urgenza per soccorrere un uomo colpito da malore, si rifiuta di prestare soccorso all'ammalato.

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relative all'articolo 593 Codice Penale

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M. A. chiede
lunedì 26/08/2024
“Buongiorno Avvocati. Ho un quesito relativo alla mia situazione famigliare.
Mio padre, 83 anni, nei giorni scorsi si è sentito male ed è stato richiesto l'intervento dell'ambulanza e successivamente ricovero in ospedale. Dagli accertamenti fatti in ospedale non risultavano problematiche nuove oltre a quelle preesistenti e risultavano, questi accertamenti, a quanto mi dicevano, buoni; trattandosi verosimilmente di tachicardia di origine nervosa come già capitato.
Al momento del malore io dormivo in camera mia con la porta chiusa a chiave. Ed essendo io sordo, non potevo sentire eventuali richiami. Ho trovato disordine al mio risveglio e non ho trovato mio padre, per cui ho chiesto informazioni a mia cugina, che poi si è informata e mi ha riferito la situazione.
Ora mia sorella afferma che non ho soccorso mio padre.
È corretto quanto afferma?
Sono obbligato a dormire con la porta aperta? Cosa questa che in linea di principio andrebbe bene, ma in famiglia c'è una situazione patologicamente conflittuale che causa una 'chiusura' anche materiale come quella della porta.

Grazie.

Consulenza legale i 28/08/2024
La questione di cui alla richiesta di parere è molto complessa e cercheremo di spiegarla in modo semplice.

In primo luogo va detto che, nel caso di specie, non ricorre il reato di omissione di soccorso previsto dall’articolo 593 del codice penale. Ciò per il semplice fatto che la fattispecie in parola esige che il soggetto effettivamente “trovi” la persona da soccorrere e non la soccorra scientemente.
Ciò non è accaduto nel caso esposto nella richiesta di parere laddove, in effetti, il figlio neanche si accorgeva del malessere del padre.

La domanda cui bisogna rispondere è dunque la seguente: il figlio, sapendo che il padre non gode di buona salute, deve necessariamente porre determinati accorgimenti al fine di garantire il soccorso al di lui padre? Tale domanda, in termini penalistici, può essere replicata in questo modo: il figlio ha una posizione di garanzia nei confronti del padre con problemi di salute tale per cui, il caso di malore, risponde dell’eventuale evento infausto per non averlo impedito e soccorso?

La risposta è negativa.

Dal punto di vista penale è ben possibile che un soggetto, mediante omissione, possa cagionare un evento dannoso e che tale condotta possa costituire illecito penale.

A tal riguardo è emblematico l’articolo 40 del codice penale il quale afferma che “non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.
Tale formula, tradotta in termini comprensibili, stabilisce che il soggetto che ha un obbligo di impedimento di un determinato evento, laddove vi adempia, è come se avesse cagionato in modo attivo l’evento medesimo.

Non è, però, così semplice.
La giurisprudenza e la dottrina, infatti, onde evitare di estendere in via eccessiva la portata applicativa della norma in parola, ne ha circoscritto i requisiti per la sussistenza ideando il concetto di “posizione di garanzia”.

Detto in parole semplici, la clausola di equivalenza dell’ art. 40 del c.p. scatta solo laddove il soggetto che avrebbe dovuto impedire l’evento era, al tempo, titolare di una specifica posizione di protezione e controllo del soggetto leso tale per cui l’omesso impedimento dell’evento dannoso sia a questi contestabile.

L’obbligo di protezione e controllo, tuttavia, sussiste solo laddove vi sia una norma che lo configura, una specifica pattuizione contrattuale o un rapporto tra soggetto “protettore” e vittima molto stretto.

Sono, questi, requisiti palesemente insussistenti nel caso di specie.

In via generale, infatti, il figlio non ha affatto una posizione di garanzia sul padre, a meno che questi non sia effettivamente incapace di intendere e di volere tale per cui il figlio ricopra il ruolo di “custode” del genitore.
Circostanza, questa, che non ricorre laddove il padre sia semplicemente malato.
In tale caso, invero, il figlio non può essere garante della salute del padre, anche in considerazione del fatto che, in caso di malore, nulla potrebbe fare se non allertare il pronto soccorso e, quindi, in ogni caso non potrebbe impedire eventuali esiti infausti del malore transeunte.

Rispondendo dunque al quesito, possiamo dire che no, il figlio non è tenuto e dormire con la porta aperta e non è obbligato a non chiudersi a chiave.

DARIO M. chiede
venerdì 01/03/2019 - Veneto
“Buongiorno Avvocato,

in qualità di normale cittadino passeggiando per il centro mi imbatto in due ragazzi (presumo fidanzati) che stanno discutendo animatamente (solo verbalmente) e la ragazza in particolare modo mi sembra dispiaciuta e provata.
In base all'attuale quadro normativo sono obbligato ad intervenire?
Se ignoro la circostanza, posso essere accusato di omissione di soccorso?

Grazie per la risposta.

Cordiali Saluti”
Consulenza legale i 07/03/2019
La risposta è negativa.

Le ragioni sono diverse e molteplici.

In primo luogo v’è la complessiva disciplina penalistica e processual-penalistica italiana che solo in rarissimi casi prevede che il cittadino comune debba intervenire e/o denunciare e soltanto in relazione a determinate fattispecie di reato. Si pensi, ad esempio, all’art. 364 del codice penale che prevede l’obbligo di denuncia per il cittadino comune solo nel caso di reati contro la personalità dello Stato e/o per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo.

Quanto invece al tema dell’omissione di soccorso di cui all’art. 593 del codice penale, va sottolineato che la giurisprudenza di legittimità fissa dei criteri abbastanza tassativi e stringenti rispetto alla situazione di pericolo in presenza della quale il cittadino è obbligato a soccorrere qualcuno.

Secondo Cassazione Sez. V, 24.9.1996, “per la sussistenza del reato non è sufficiente una generica situazione di pericolo, poiché è necessario che la ferita o le altre condizioni soggettive siano tali da privare il soggetto della capacità di provvedere a se stesso”. Ancora, secondo altro precedente, “L'incapacità di autodeterminazione è presunta nell'ipotesi di persona che non dia segni di vita, o che sembri inanimata, mentre va accertata caso per caso nell'ipotesi di persona ferita o altrimenti in pericolo” (C., Sez. V, 3.5.1996).

Perché sia integrato il reato, dunque, è necessaria una situazione obiettiva di pericolo, tale da giustificare il timore di un evento seriamente dannoso per la persona.

Tirando le fila del ragionamento sopra esposto e calato nel caso di specie è possibile concludere che:
  • Non v’è alcun obbligo di denuncia dei fatti in esame;
  • Non v’è alcun obbligo di intervento la cui omissione possa integrare il reato di cui all’art. 593 c.p. dato che il semplice litigio, per quanto violento, non costituisce necessariamente una situazione di concreto pericolo per la persona che si intende aiutare.