La norma in commento tutela i beni della vita e dell'incolumità fisica ed è atta ad assicurare l'osservanza di un
generale obbligo di assistenza sociale gravante su tutti i consociati.
La disposizione richiede un duplice presupposto, ovvero la
sussistenza di una situazione di pericolo nella quale si trovi la persona da soccorrere e il fatto di
trovare il soggetto in situazione di pericolo.
Con il termine “trovare” si intende un contatto materiale diretto, attraverso una percezione sensoriale dello stato di pericolo. Non rappresenta una ipotesi di applicazione analogica in
malam partem (vietata), ma una mera
interpretazione estensiva lecita far rientrare nella nozione anche la condotta di chi si trovi con la persona già prima che insorga il pericolo.
Al primo comma è punita solo la condotta di chi ometta di dare avviso alle autorità. Al secondo comma è punita anche la mancata
assistenza.
Costituiscono circostanze aggravanti la lesione personale o l'evento
morte, rappresentando un'ipotesi di
reati aggravati dall'evento, a prescindere dall'astratta prevedibilità in capo al soggetto agente.
Il
tentativo (art.
56) non appare configurabile, trattandosi di reato omissivo istantaneo.
///SPIEGAZIONE ESTESA
L'
omissione di soccorso punisce sia l'omesso soccorso di un soggetto incapace, sia quello di una persona che si trovi in pericolo. Si ha un'omissione di soccorso di incapace, ai sensi del comma 1, quando un soggetto non dia, volontariamente ed immediatamente, avviso all'
Autorità di aver trovato, abbandonato o smarrito, un soggetto di età inferiore ai dieci anni o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, che sia in uno stato di pericolo. Ai sensi del comma 2, inoltre, realizza un'omissione di soccorso anche chi, nel trovare un corpo umano che sia o, comunque, sembri inanimato, oppure una persona ferita o in pericolo, non presti l'assistenza necessaria o non ne dia immediato avviso all'Autorità.
La dottrina maggioritaria ritiene che si tratti di un
reato comune, per cui
soggetto attivo può essere
chiunque, fatta, però,
eccezione per il genitore, il figlio, il
tutore, l'
adottante o l'
adottato, i quali sono punibili ai sensi dell'art.
591 c.p. Fanno, altresì, eccezione il
pubblico ufficiale e la persona incaricata di
pubblico servizio che, in ragione del loro ufficio, abbiano un dovere di
denuncia o di assistenza, considerato che, qualora questi soggetti vengano meno a tali doveri, si rendono responsabili ai sensi dell'art.
328 c.p.
Tuttavia, è opportuno dare atto dell'orientamento di altra parte della dottrina la quale ritiene che, nonostante l'espressione "chiunque" utilizzata dal legislatore nel dispositivo, solo coloro che vengano in concreto a trovarsi in
contatto sensoriale con la vittima siano tenuti al soccorso. Si tratterebbe quindi, sostanzialmente, di un reato
proprio. Non sarebbe infatti sufficiente, ad avviso di questi studiosi, la mera notizia che taluno versi in stato di pericolo, occorrendo, viceversa, la sussistenza di un contatto materiale tra il potenziale soccorritore e la persona oggetto del ritrovamento.
La
condotta tipica del reato di omissione di soccorso è diversa a seconda che ci si trovi di fronte ad un caso di omissione di soccorso di incapace, di cui al comma 1, oppure di un soggetto in pericolo, ai sensi del comma 2.
Nel
primo caso, la condotta tipica consiste nell'incontrare un
bambino di età
inferiore ai
dieci anni, abbandonato o smarrito, oppure una
persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia, fisica o psichica, per vecchiaia o per qualsiasi altra causa,
omettendo di darne immediato
avviso all'
Autorità.
Nel caso di cui al
secondo comma, invece, la condotta delittuosa consiste nel trovarsi dinanzi ad un
corpo umano che sia o, comunque, sembri
inanimato, oppure ad una
persona ferita o in
pericolo, e nell'
omettere di prestarle l'
assistenza occorrente, oppure di darne immediato
avviso all'
Autorità.
In entrambi i casi si è, dunque, di fronte ad un'omissione, da parte di chi si trovi nelle circostanze determinate dalla legge, di dare immediato avviso all'Autorità o di prestare l'assistenza necessaria. In particolare, con il termine
"assistenza" il legislatore ha inteso fare riferimento al
soccorso possibile e necessario, nelle circostanze concrete, al fine di evitare un danno temuto. Va, tuttavia, precisato che, nel caso descritto dal secondo comma, il dover primario è quello di dare il soccorso che si è nelle possibilità di prestare. Ciò significa che il precetto di legge si può ritenere soddisfatto con l'avviso all'Autorità, soltanto nel caso in cui sia impossibile dare al pericolante il soccorso di cui ha bisogno.
Si ha una situazione di
"abbandono" quando una persona è lasciata in balia di se stessa,
priva di alcuna
cura o
custodia. Si ha, invece, uno
"smarrimento", quando una persona si trova in grave difficoltà o è impossibilitata a raggiungere la propria
dimora o un altro luogo sicuro.
Una persona è, poi,
"inanimata", o sembra tale, quando
non dà o, almeno, non sembra dare
segni di vita. Si deve, innanzitutto, trattare del corpo inanimato di una persona
vivente, non essendo possibile configurare la fattispecie in esame nei confronti di un cadavere. È, altresì, esclusa da tale definizione anche la persona che sia semplicemente dormiente, sopita o assorta, considerato che tale stato non comporta un pericolo per la vita o per l'incolumità fisica.
Per
"persona ferita" si intende, invece, una persona che presenti una ferita in senso proprio, quale un taglio o un foro. Si deve, tuttavia, trattare pur sempre di una ferita di una gravità tale da far sorgere, in relazione alla situazione concreta, un
pericolo per la
vita o per l'
incolumità fisica.
In ogni caso, il
soggetto passivo si deve trovare in una situazione di
pericolo per la sua
vita o per la sua
integrità fisica; in caso contrario, infatti, non sarebbe configurabile il reato di omissione di soccorso.
Il reato si realizza nel momento immediatamente successivo al ritrovamento della persona abbandonata, smarrita o in pericolo, poiché è in questo momento che ci concretizza l'omissione, qualora non venga prestata l'assistenza necessaria o non venga prontamente avvisata l'Autorità.
Nell'ipotesi di cui al
primo comma, il reato si considera
consumato non appena l'agente
ometta di dare
notizia all'
Autorità del ritrovamento di una delle persone indicate dalla norma. Nel caso descritto dal
comma 2, invece, il reato si consuma nel momento in cui
non venga prestata l'
assistenza necessaria.
In entrambi i casi
non è configurabile il
tentativo, in quanto, prima che si verifichi l'omissione rilevante ai sensi della norma in esame, non si ha un fatto punibile.
Ai fini dell'integrazione del reato di omissione di soccorso, è sufficiente che sussista, in capo all'agente, il
dolo generico, il quale, però, assume necessariamente una diversa connotazione in relazione alle due ipotesi disciplinate dalla norma. Nel caso di cui al
comma 1, il dolo consiste non solo nella
coscienza del
ritrovamento di una persona di età inferiore ai dieci anni o, comunque, incapace di provvedere a se stessa, ma anche nella
coscienza e
volontà di
omettere di darne immediato
avviso all'Autorità. Nell'ipotesi prevista dal
comma 2, invece, il dolo consiste nella
coscienza del
ritrovamento di un corpo umano vivente, che sia o sembri inanimato, o di una persona ferita o in pericolo, nonché nella
coscienza e
volontà di
omettere di prestare, nei confronti di tale persona, l'
assistenza occorrente, o di darne immediato
avviso all'Autorità.
Ai sensi dell'ultimo comma, il reato di omissione di soccorso risulta
aggravato qualora, dalla condotta omissiva, derivi la
lesione personale o la
morte non voluta della persona rinvenuta.
///FINE SPIEGAZIONE ESTESA