(massima n. 1)
La procedura di rilevazione delle cause di inammissibilitą del ricorso per cassazione e di assegnazione ad apposita sezione prevista dall'art. 610, primo comma, c.p.p., ha una rilevanza esclusivamente interna, attinente alla organizzazione dell'Ufficio e alla ripartizione della competenza interna tra le varie sezioni della Corte di cassazione, e non dą origine a competenza per materia a carattere funzionale esclusivo.