Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano [268], o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l'intento, con l'ergastolo(1).
Note
(1)
La condotta di favoreggiamento bellico si configura solo se ci si trova, al momento dei fatti, in tempo di guerra o in pericolo imminente della stessa. Stabilito ciò, il reato in esame prevede che vengano sanzionate le intelligenze con lo Stato straniero, intese come gli accordi per lo più segreti volti al conseguimento di uno scopo comune e in cui è insita un'attività cospirativa a danno dello Stato italiano, dirette a favorire le operazioni militari del nemico (si pensi all'assistenza o aiuto agli atti di guerra del nemico che facilitano il compimento degli stessi) o a nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano (si pensi ai diversi danni arrecati alla preparazione difensiva o offensiva) o a commettere altri fatti diretti al medesimo scopo. Poi la realizzazione dell'intento costituisce una circostanza aggravante speciale.