(massima n. 3)
L’aggravamento dei limiti edittali di pena operato dalla legge n. 251 del 2005 in relazione al delitto di cui all’art. 416-bis c.p. ha determinato un diverso riparto di competenza tra Tribunale e Corte d’Assise. La fattispecie criminosa in oggetto, invero, nelle ipotesi di cui ai primi due commi, anche se aggravate dalla circostanza di cui al comma sesto (ed in quelle di mera partecipazione di cui al primo comma anche se aggravate dalla circostanza di cui al quarto comma, eventualmente congiunta a quella del sesto), sono di competenza del Tribunale in virtù della regola residuale di cui all’art. 6 c.p.p., a norma del quale il Tribunale è competente per i reati che non siano di competenza della Corte d’Assise. Diversamente, in relazione all’ipotesi criminosa prevista al comma secondo, aggravata dalla circostanza di cui al comma quarto, la competenza appartiene, quoad poenam, alla Corte d’Assise. (Nella fattispecie, stante la connessione tra procedimento a carico dei partecipi di rango primario e quelli nei confronti dei partecipi secondari, il dettato normativo di cui all’art. 15, comma primo, c.p.p. determina la competenza per tutti della Corte d’Assise).