Chiunque, in tempo di guerra(1), commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della cosa o dell'opera che avrebbe dovuto fornire, e, in ogni caso, non inferiore a euro 2.065(2).
Note
(1)
La fattispecie in esame rappresenta un'ipotesi speciale rispetto alla frode in pubbliche forniture di cui all'art. 356, dalla quale si differenzia in quanto viene commessa in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente della stessa.
(2)
La struttura del reato ricalca quella dell'inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra (v. 251), con la differenza che qui vi è il riferimento alla frode, intesa come qualsiasi malizia, espediente, artificio o raggiro con cui l'obbligato si sottrae all'esecuzione del contratto. Di conseguenza, è sempre richiesto il dolo.