La norma in esame funge da complemento al
delitto di cui all'art.
241, quantomeno per quanto concerne gli atti violenti diretti a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato.
Qui però il bene giuridico è considerato di minor importanza (data l'entità della pena edittale prevista) e riguarda il tentativo di
mutare la Costituzione formale o la forma di Governo.
La norma in esame rispecchia infatti di per sé la ricostruzione del tentativo, disciplinando e punendo la commissione di
atti violenti diretti ed idonei a mutare la Costituzione formale o la forma di Governo.
È quindi assente la previsione di un evento di reato in senso naturalistico, prevedendosi la punibilità di atti che solamente siano idonei al raggiungimento dello scopo.
Ad ogni modo, il requisito dell'
idoneità implica un necessario accertamento da parte del giudice circa il
pericolo concreto che la condotta ha causato nei confronti del bene giuridico, sicché il requisito dell'idoneità va valutato secondo il procedimento della
prognosi postuma ex ante a base totale o parziale.
Per quanto riguarda l'altro
elemento costitutivo del reato, ovvero la
violenza, essa va suddivisa in
propria ed impropria. Per quest'ultima va intesa quando si utilizza un qualsiasi mezzo idoneo a coartare la volontà del soggetto passivo, annullandone la capacità di azione o determinazione. Per violenza
propria, si intende invece l'impiego di energia fisica sulle persone o sulle cose, esercitata direttamente o per mezzo di uno strumento.
Dato che il soggetto passivo è qui lo
Stato, si esclude la rilevanza della violenza impropria, non potendosi “coartare” lo Stato. La violenza propria qui intesa si configura dunque come mera modalità di condotta, non definita in base alla capacità di coartazione del soggetto passivo.
Il delitto si ritiene
consumato quando l'agente abbia posto in essere il fatto diretto ed idoneo a realizzare gli eventi descritti.
Il fatto previsto può anche estrinsecarsi in manifestazioni volte a coartare la volontà degli organi dello Stato competenti in materia di modifica del
territorio o della Costituzione, in modo da indurli a concessioni cui altrimenti non avrebbero liberamente acconsentito.