La norma tutela il bene della vita anche contro la volontà del titolare, in una visione dunque collettiva della vita stessa.
Viene punita la
determinazione in altri di un proposito suicida prima inesistente ed il
rafforzamento di un proposito suicida
preesistente, ma solamente nel caso in cui il suicidio avvenga, o, con una pena più lieve, quando venga in essere una lesione personale grave o gravissima.
La pena è inoltre aumentata qualora la persona istigata sia
minore degli anni diciotto oppure in uno stato di
infermità psichica (ma non totalmente priva della capacità di intendere e volere). Infatti, qualora essa sia minore degli anni quattordici o totalmente priva della
capacità di intendere e di volere, si applicano le norme relative all'omicidio volontario (art.
575).
Il soggetto istigatore deve ad ogni modo aver agito con la volontà, seppur minima, di rafforzare o determinare il proposito suicida, non potendosi punire una condotta involontaria o non sorretta da effettiva consapevolezza dell'altrui proposito. Non essendo infatti la morte o le lesioni una
condizione obiettiva di punibilità, il soggetto agente deve essersene rappresentato almeno la probabilità di realizzazione, seguita dall'accettazione dell'evento.
///SPIEGAZIONE ESTESA
L’
istigazione o aiuto al suicidio consiste nella volontaria determinazione di altri al suicidio o nel volontario rafforzamento dell’altrui proposito di suicidio o, infine, nella volontaria
agevolazione nell’esecuzione del suicidio altrui, consumato o almeno tentato con lesione personale grave o gravissima.
Gli
elementi costitutivi del delitto sono: la pluralità dei soggetti e delle condotte, l’oggetto materiale, l’
evento, l’accordo delle volontà.
La
pluralità dei soggetti è indispensabile per questa fattispecie legale, che potrà essere realizzata, infatti, soltanto mediante la
condotta di più persone.
Nonostante ciò, il legislatore specifica la
punibilità unicamente per la condotta dell’
istigatore, non costituendo fatto-reato la condotta dell’istigato, anche qualora l’evento mortale non si verificasse.
Sarà necessario, tuttavia, affinché la figura criminosa possa sussistere, che l’istigato ponga in essere una condotta. Quest’ultimo, inoltre, dovrà essere capace d’intendere e di volere poiché, alternativamente, l’ipotesi criminosa sarebbe quella dell’omicidio doloso.
La
condotta punibile si concreta:
-
con atti diretti a formare l’altrui proponimento, facendo sorgere in altri un proposito suicida precedentemente assente (determinazione);
-
nell’attività diretta a rafforzare un proposito suicida già presente (istigazione);
-
negli atti di ausilio prestato al suicida, ad es. fornendo il mezzo per attuare il suicidio, creando situazioni favorevoli, dando istruzioni idonee all’esecuzione ecc. (aiuto).
Non dovrà esserci alcuna
cooperazione diretta nell’esecuzione, alternativamente la condotta ricadrebbe nell’alveo del delitto di
omicidio del consenziente ex art.
579.
La condotta dell’istigato, invece, consiste negli atti attraverso il quale il soggetto consuma il suicidio, ovvero tenta il suicidio dalla quale derivi una
lesione grave o
gravissima della propria persona.
L’
oggetto materiale è la persona del
determinato,
istigato,
aiutato al suicidio sulla quale la condotta provocano la morte o la lesione grave o gravissima.
L’
evento ha carattere
plurimo poiché si scinde in più eventi necessari e susseguenti di diversa natura, sia psichica che fisica.
Questo delitto non sussisterebbe se l'istigato non attuasse, a seguito delle operazioni di determinazione, rafforzamento ed agevolazione (
evento psichico), la condotta suicida quantomeno nella forma tentata (
evento di natura fisica).
Nel caso in cui l’evento di natura fisica non si realizzasse, va da sé che mancherebbe un elemento costitutivo, indispensabile per l’esistenza del reato.
Invero, la mera condotta di istigazione, non accolta pragmaticamente dall’istigato, determinato, aiutato, non è punita nel nostro ordinamento.
Il
momento consumativo si ha col verificarsi dell’ultimo evento, e cioè con la morte del suicida ovvero con la sua lesione personale grave o gravissima.
Anteriormente a tale evento, non si avranno figure criminose punibili, neppure alla stregua del
tentativo (art.
56).
Inoltre, il dispositivo normativo specifica che costituirà reato il fatto dell’istigazione al suicidio, nel caso in cui la morte non avvenga, solo qualora il soggetto riporti delle lesioni gravi o gravissime, escludendo, implicitamente, la punibilità qualora le lesioni riportate siano lievi o lievissime (art.
582).
L’
elemento psicologico del reato consiste nell’accordo di volontà tra i due soggetti, che per il soggetto punibile si concreta nella volontà di determinare o istigare o agevolare il suicidio altrui, ovvero sia nella volontà precipua di tenere la condotta criminosa per conseguire quel determinato effetto.
I
motivi saranno valutati alla stregua delle circostanze comuni.
Le
circostanze speciali previste per il delitto di cui all’art.
580 c.p. sono:
-
l’aggravante per il fatto commesso contro una persona minore degli anni diciotto;
-
l’aggravante per il fatto commesso contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti.
Se la persona istigata, eccitata o aiutata è
minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d’intendere e di volere, si applicano le disposizioni relative all’
omicidio ex art.
575 e seguenti.
La
pena prevista è della reclusione da cinque a dodici anni. Se invece il suicidio non avviene, la reclusione è da uno a cinque anni, sempre che, come si è detto
ut sopra, dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima (art.
583).
Tali pene saranno aumentate se ricorrono
circostanze aggravanti speciali.
Qualora la persona istigata fosse minore degli anni quattordici o priva della capacità d’intendere e di volere, la pena è quella disposta per l’ipotesi di omicidio doloso comune (art.
580 ult. cpv.)
//FINE SPIEGAZIONE ESTESA