Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione(1) è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
Si applica l'ergastolo se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano [268].
Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari [259, 260](2).
Note
(1)
L'attività di spionaggio riguarda qui le notizie cosiddette riservate ovvero quelle notizie che, pur non essendo coperte dal segreto di Stato, non possono comunque, nell’interesse dello Stato essere divulgate.
(2)
Si tratta di due aggravanti ad effetto speciale per le qual in origine era prevista la pena di morte, ora abrogata e sostituita con l'ergastolo (v. 17).