Chiunque, in tempo di guerra, adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati(1), in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico(2), è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.
Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero, la reclusione non può essere inferiore a dieci anni.
La reclusione è non inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.
Note
(1)
La norma configura un'ipotesi speciale di aggiotaggio (v. 501), dalla quale si differenzia in quanto l'atto criminoso viene sanzionato se posto in essere in tempo di guerra e qualora sia in pericolo la resistenza delle Stato. Si tratta di un reato a forma libera, quindi non rileva quali mezzi siano stati adoperati, ma il fatto che siano stati idonei a deprimere il corso dei cambi o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori pubblici o privati. Per depressione del corso dei cambi s'intende la situazione in cui la moneta nazionale subisce un deprezzamento forte, maggiore di quello che si verifica in dipendenza dalle oscillazioni indotte dalle contrattazioni e dagli scambi monetari. Mentre l'influenza sul mercato dei titoli o valori si ha quando vi è un'alterazione della quotazione dei valori ammessi alla quotazione di borsa, che provoca così un ribasso o un rialzo artificioso.
(2)
L'esposizione a pericolo della resistenza della nazione di fronte al nemico non è una condizione di punibilità (v. 44), bensì l'evento stesso del reato, dal momento che risulta causalmente connessa alla condotta.