Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni [301, 313](1).
Note
(1)
Viene qui in rilevo la libertà individuale del Capo dello stato, un concetto differente dalla libertà fisica, di cui all'art. 277. Qui infatti il riferimento è alla libertà morale, all'inviolabilità del domicilio e all'inviolabilità dei segreti. Tuttavia è una norma dal carattere sussidiario, che si applica solo ove non trovi applicazione la norma di cui sopra