Chiunque(1), in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni(2).
Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari(3).
Note
(1)
Il soggetto attivo venga identificato con l'espressione "chiunque", quindi può essere anche straniero.
(2)
A norma dell'art. 15, la norma in esame deve prevalere sui titoli generici che un unico fatto criminoso può integrare.
(3)
Si tratta di due aggravanti ad effetto speciale per le quali in origine era prevista la pena di morte, ora abrogata e sostituita con l'ergastolo (v. 17).