Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato [268] è punito con la reclusione non inferiore a otto anni(1).
Si applica la pena dell'ergastolo:
- 1) se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano;
- 2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari(2).
Note
(1)
Si tratta di una fattispecie speciale di danneggiamento (v. 653) , dal quale si differenzia in quanto l'oggetto materiale delle condotte alternative di distruzione e sabotaggio è tassativamente rappresentato da mezzi od opere militari o comunque adibite al servizio delle Forze Armate.
(2)
Si tratta di due aggravanti ad effetto speciale per le qual in origine era prevista la pena di morte, ora abrogata e sostituita con l'ergastolo (v. 17).