Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 253 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Distruzione o sabotaggio di opere militari

Dispositivo dell'art. 253 Codice Penale

Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato [268] è punito con la reclusione non inferiore a otto anni(1).

Si applica la pena dell'ergastolo:

  1. 1) se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano;
  2. 2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari(2).

Note

(1) Si tratta di una fattispecie speciale di danneggiamento (v. 653) , dal quale si differenzia in quanto l'oggetto materiale delle condotte alternative di distruzione e sabotaggio è tassativamente rappresentato da mezzi od opere militari o comunque adibite al servizio delle Forze Armate.
(2) Si tratta di due aggravanti ad effetto speciale per le qual in origine era prevista la pena di morte, ora abrogata e sostituita con l'ergastolo (v. 17).

Ratio Legis

La norma tutela l'interesse dello Stato alla salvaguarda, in tempo di pace di guerra, della propria preparazione ed efficienza militare, che possono essere mese in pericolo dalla distruzione di cose od opere destinate al servizio delle forze armate.

Spiegazione dell'art. 253 Codice Penale

Al contrario di quanto previsto per la maggio parte dei delitti contro la personalità dello Stato, qui non vi è una anticipazione della rilevanza penale prossima al tentativo, ma viene punita una condotta che ha effettivamente determinato un evento in senso naturalistico.

Viene infatti punito chiunque distrugga o renda inservibili opere adibite al servizio delle forze armate, ossia quelle opere che sono adoperate nell'interesse primario e per fini istituzionali delle forze armate.

Inoltre, essendo descritto dalla norma un evento di danno, è configurabile anche il tentativo (art. 56).

Il dolo richiesto è generico, ovvero la consapevolezza che dalla propria condotta si determini un danno ad un'opera delle forze armate.

Al secondo comma, n.1) è prevista la pena dell'ergastolo qualora il fatto sia commesso per favorire uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, mentre al n. 2) è prevista altresì una condizione obiettiva di punibilità (v. art. 44), se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica ovvero operazioni militari.

Massime relative all'art. 253 Codice Penale

Cass. pen. n. 3744/1992

In tema di distruzione o sabotaggio di opere militari, devono ritenersi «opere adibite al servizio delle forze armate» quelle opere che, nate per una diversa destinazione, sono adoperate nell'interesse primario e per fini istituzionali delle forze armate e ricevono la tutela penale perché raccolte nei depositi militari. (Nella specie la Cassazione ha ritenuto che rientrasse nella categoria suddetta un elaboratore dati del Comando territoriale di Roma, utilizzato per il censimento degli iscritti nelle liste di leva, trattandosi di un bene impiegato direttamente per gli scopi primari delle forze armate dello Stato).

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

Consulenze legali
relative all'articolo 253 Codice Penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

G. A. chiede
martedì 01/10/2024
“Buongiorno, in relazione ad un episodio dove vengono coperti per 20 minuti consecutivi, con degli indumenti, gli obiettivi di alcune telecamere di sicurezza interne ad una caserma dell'esercito, si configura il reato di cui all'art.253 c.p. oppure l'art.635 quater o quinquies, oppure altri reati? Se avete degli esempi uguali o simili trattati in cassazione ve ne sarei grato.

Cordialità

Consulenza legale i 03/10/2024
La condotta emarginata nella richiesta di parere non integra alcuna fattispecie di reato, men che meno quelle evidenziate nella richiesta medesima.

Con specifico riferimento ai reati posti in evidenza, giova ricordare che nel diritto penale vige il principio di tassatività e determinatezza, che è il logico corollario del principio di legalità, secondo cui nessuna condotta può essere punita se non per espressa previsione normativa.
Il principio di tassatività e determinatezza impone quindi che un soggetto, per essere accusato di una determinata fattispecie, deve compiere esattamente la condotta censurata in quella fattispecie, escludento quindi qualsiasi interpretazione analogica o estensiva del precetto penale.

Stante tale premessa, è evidente che la copertura delle videocamere non rientra tra le condotte punite in nessuno degli articoli menzionati nella richiesta di parere.

L’articolo 253 c.p. fa infatti espressamente riferimento alla distruzione o sabotaggio di opere militari: tra le opere militari di certo non possono essere annoverate le videocamere di sorveglianza e la condotta posta in essere non può essere di certo definita come “distruzione” o “sabotaggio”, che imporrebbero l’effettiva inservibilità della cosa.

Allo stesso modo, l’ art. 635 quater del c.p. e l’ art. 635 quinquies del c.p. fanno riferimento al danneggiamento di sistemi informatici o telematici. Si tratta di fattispecie che puniscono in realtà qualsivoglia condotta che, attraverso la trasmissione di dati, virus e/o altro, danneggi sistemi informatici o telematici.
E’ del tutto evidente che tali fattispecie non hanno nulla a che vedere con la condotta di cui alla richiesta di parere che si differenzia da quella prevista dagli articoli menzionati in ogni aspetto. Ciò a tacer del fatto che le videocamere di sorveglianza non sono dalla giurisprudenza intese come un sistema informatico o telematico atteso che in tale locuzione rientrano solo i dispositivi finalizzati all’elaborazione in sequenza di dati (come i pc e/o i software dagli stessi utilizzati).

Va poi detto che non vi è alcuna giurisprudenza che sussuma in uno specifico reato la condott emarginata nel parere, che è spesso posta in essere solo per eseguire un altro reato (come un banale furto).