I
delitti contro la personalità dello Stato si caratterizzano per una
forte anticipazione della tutela penale, considerata a volte al limite con il principio di necessaria offensività del fatto di reato (v. art.
49), necessario presupposto ai fini della rimproverabilità del soggetto agente.
Trattasi infatti spesso di condotte per le quali viene dato rilievo anche ad attività meramente preparatorie, allorché corroborate da peculiari atteggiamenti soggettivi.
Per la maggior parte dei reati previsti in questo capo è infatti
non configurabile il tentativo (art.
56).
La norma in esame rispecchia infatti di per sé la ricostruzione del tentativo, disciplinando e punendo la commissione di
atti violenti diretti ed idonei a sottoporre il
territorio dello Stato o una parte di esso alla
sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato.
È quindi assente la previsione di un evento di reato in senso naturalistico, prevedendosi la
punibilità di atti che solamente mettano in
pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma, rappresentato dall'integrità dello Stato, dalla sua indipendenza ed unità.
Ad ogni modo, il requisito dell'
idoneità implica un necessario accertamento da parte del giudice circa il
pericolo concreto che la condotta ha causato nei confronti del bene giuridico, sicché il requisito dell'idoneità va valutato secondo il procedimento della
prognosi postuma ex ante a base totale o parziale.
Per quanto riguarda l'altro
elemento costitutivo del reato, ovvero la
violenza, essa va suddivisa in
propria ed impropria. Per quest'ultima va intesa quando si utilizza un qualsiasi mezzo idoneo a coartare la volontà del soggetto passivo, annullandone la capacità di azione o determinazione. Per violenza
propria, si intende invece l'impiego di energia fisica sulle persone o sulle cose, esercitata direttamente o per mezzo di uno strumento.
Dato che il soggetto passivo è qui lo Stato, si esclude la rilevanza della violenza impropria, non potendosi “coartare” lo Stato. La violenza propria qui intesa si configura dunque come mera modalità di condotta, non definita in base alla capacità di coartazione del soggetto passivo.
Il
delitto si ritiene
consumato quando l'agente abbia posto in essere il fatto diretto ed idoneo a realizzare gli eventi descritti.
Come sopra accennato, il
tentativo non è configurabile, arretrandosi altrimenti in maniera eccessiva la soglia di punibilità.
La norma presenta una clausola di
sussidiarietà, che esclude l'applicazione della presente norma qualora la condotta configuri un reato più grave, che, oltre a ledere il bene giuridico in oggetto, arrechi altresì un'offesa ad altri beni giuridici oppure rappresenti essa stessa un grado di lesività maggiore (ad es. ex art.
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