Chiunque nel territorio dello Stato [4] attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale(1) del Capo di uno Stato estero(2) è punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto è derivata la morte del Capo dello Stato estero, il colpevole è punito con l'ergastolo, nel caso di attentato alla vita; negli altri casi è punito con l'ergastolo [298, 300, 301-309].
Note
(1)
La condotta punita consiste in un attentato alla vita, all'incolumità o alla libertà personale, intesa come libertà fisica o di movimento, quindi è del tutto identica a quella descritta per il Presidente della Repubblica (v. 276). Si deve però specificare che viene perseguita la sola condotta realizzatasi entro i confini del territorio italiano.
(2)
Il Capo di Stato estero è colui che, in base al diritto internazionale e al riconoscimento particolare dell'Italia, ha la rappresentanza di un ente territoriale sovrano e che quindi incarna simbolicamente lo Stato di appartenenza. Per quanto attiene al Pontefice, si richiama l'art. 8 del Trattato tra Santa Sede e Italia del 11 febbraio 1929 (cd. Patti Lateranensi), secondo il quale le offese e le ingiurie dirette alla persona del Pontefice dovevano essere punite alla pari di quelle dirette alla persona del re. La dottrina maggioritaria dunque ritiene che in tali casi attualmente non trovi applicazione la norma in esame, bensì l'art. 276, che tutela il Presidente della Repubblica italiana.