Chiunque(1), in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni(2).
Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero [7, 8].
Note
(1)
Il reato è comune, quindi può essere commesso sia dal cittadino che dallo straniero, il quale però deve agire, almeno in parte, nel territorio italiano.
(2)
La condotta criminosa, che si realizza al tempo di guerra o quando di questa vi sia pericolo imminente, consiste alternativamente nel partecipare a prestiti (sovvenzioni in denaro con obbligo di restituzione) o versamenti (effettiva dazione di denaro a titolo oneroso o gratuito) a favore del nemico, da intendersi non come concorso nel reato, ma come semplice partecipazione all'operazione, o nell'agevolare le operazioni relative al prestito o al versamento, quindi facilitando questi. Affinché il reato si realizzi è necessario il compimento del fatto di partecipazione, indipendentemente dal verificarsi del danno diretto o indiretto alle operazioni militari italiane, in quanto si tratta di un reato di pericolo presunto.