Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico(1), o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali(2), è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
La pena è non inferiore a quindici anni:
- 1) se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;
- 2) se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero(3).
La pena è dell'ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.
Note
(1)
La condotta, che si considera criminosa solo se compiuta al tempo di guerra o in caso di imminente pericolo della stessa, consiste alternativamente nel diffondere o comunicare notizie false in grado di creare nella coscienza collettiva una sensazione di pericolo o di sfiducia. Non si tratta dunque di idee e i convincimenti di carattere privato, né frasi consistenti in meri apprezzamenti personali.
(2)
La dottrina prevalente ritiene che il nocumento all'interesse nazionale sia da considerarsi quale elemento essenziale del reato, relativo all'evento. Tuttavia altri propendono per ritenerlo una condizione oggettiva di punibilità di carattere intrinseco, in quanto relativa ad un'offesa allo stesso bene giuridico protetto dalla norma.
(3)
Il comma secondo prevede due diverse circostanze aggravanti speciali, che si giustificano rispettivamente in ragione del particolare allarme che crea la diffusione di notizie o voci realizzata attraverso mezzi idonei a rivolgersi a più persone contemporaneamente o in presenza di un accordo con lo straniero.