La norma in commento stabilisce con riguardo al
responsabile civile per la pena pecuniaria, che quest'ultimo può impugnare, co il mezzo che la legge attribuisce all'imputato, le disposizioni della sentenza riguardanti la sua responsabilità (v. art.
89) e contro quelle riguardanti la condanna, propria e dell'imputato, alle restituzioni, al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese processuali.
Il responsabile civile può anche impugnare le parti della sentenza di assoluzione che hanno deciso sul risarcimento del danno o sulla rifusione delle spese processuali.
Nello specifico,
si tratta delle sentenze di assoluzione che hanno deciso sulla domanda di rifusione delle spese processuali sostenute per effetto dell'azione civile e, ricorrendo colpa grave, sul risarcimento dei danni chiesto dalla parte civile ex art. 541, comma 2, oltre alle sentenze di assoluzione che hanno deciso sulla domanda di rifusione delle spese sostenute dal responsabile civile, quando, ricorrendo colpa grave, vi è stata domanda di risarcimento del danno per l'azione proposta dal querelante ex art. 542, comma 1.
In secondo luogo, per quanto concerne la
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, egli ha il diritto, qualora sia stata condannata, ad impugnare le disposizioni della sentenza relative alla propria responsabilità e le disposizioni relative alla condanna dell'imputato al pagamento della
multa o dell'
ammenda (disposizioni che si riverberano anche sulla persona civilmente obbligata).