Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente, è punito con la reclusione da sei a quindici anni(1).
Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.
Se il fatto è commesso in tempo di guerra [310], il colpevole è punito con l'ergastolo [313] ed è punito con l'ergastolo [la morte] se il fatto ha compromesso l'esito delle operazioni militari(2).
Note
(1)
Si tratta di una norma speciale rispetto al delitto di usurpazione pubbliche (347), da cui si differenzia in quanto l'usurpazione riguarda un potere politico o un comando militare. All'usurpazione da intendersi come l'assumere un potere che per legge non spetta , è poi equiparata l'arbitraria ritenzione, che si verifica quando una persona, legittimamente rivestita di un potere, persiste nell'esercitarlo, dopo che è cessato per una qualsiasi causa senza però essere stato nuovamente autorizzato.
(2)
La pena prevista in origine era quella capitale, poi sostituita dall'ergastolo stante la sua abrogazione dall'ordinamento penale italiano (v 17).