La norma tutela il bene della vita anche contro la
volontà del titolare, in una visione dunque collettiva della vita stessa.
L'elemento specializzante rispetto all'omicidio comune è rappresentato dal
consenso della vittima, la quale da un lato diminuisce il disvalore penale della condotta, dall'altro lato si discosta dalla causa di giustificazione del consenso dell'
avente diritto di cui all'articolo
50, avendo ad oggetto un
diritto assolutamente indisponibile.
Il consenso, pur non dovendo essere reso in forma scritta, deve essere comunque dimostrato dal soggetto agente, e deve essere ad ogni modo libero, personale, reale, cosciente e perdurante sino al momento consumativo del delitto.
Il delitto è punito a titolo di
dolo generico, con coscienza e volontà di cagionare la
morte di una persona con la consapevolezza dell'esistenza del consenso.
Si è molto discusso sulla problematica dell'
errore sull'esistenza del consenso. L'opinione preferibile appare quella dell'applicazione dell'articolo
59 co. 4 in tema di errore sulle cause di giustificazione, riflettendo meglio l'elemento psicologico in capo al soggetto agente. In tal modo, si ritiene configurabile l'
omicidio colposo, nel caso in cui si sia agito con
negligenza nell'appurare l'esistenza di un valido consenso. Le altre impostazioni porterebbero invece ad una incriminazione per omicidio volontario.
Il
terzo comma prevede l'applicazione delle norme sull'omicidio doloso qualora il fatto sia commesso contro persona che il legislatore ritiene non possa aver manifestato correttamente il proprio consenso.
Il
medico non risponde di omicidio del consenziente quando sospenda il
trattamento sanitario salvavita, su richiesta consapevole del paziente, essendo la sua condotta scriminata ai sensi dell'articolo
51.
///SPIEGAZIONE ESTESA
L'
omicidio del consenziente consiste nella soppressione della vita di un uomo che abbia prestato il suo
consenso a morire.
Questo delitto è collocato all'interno del Titolo XII "
Dei delitti contro la persona", Capo I "
Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale".
Gli
elementi costitutivi del reato sono: la pluralità dei soggetti e delle condotte, l'oggetto materiale, l'
evento e l'accordo delle
volontà.
La legge considera l'omicidio del consenziente come reato a sé anche se si tratta, sostanzialmente, di un omicidio comune, attenuato dal consenso prestato dal soggetto passivo.
I
soggetti sono plurali: il soggetto che uccide e il soggetto che vi consente. Nonostante ciò, la legge considera punibile solo l'agente che mette in opera la
condotta criminosa di omicidio.
La
condotta del consenziente, invece, consiste nell'atto di volontà con la quale manifesta il consenso alla sua uccisione.
L'
oggetto materiale è costituito dallo stesso soggetto consenziente che attraverso il suo benestare fa intervenire la condotta criminosa di privazione della vita.
L'
evento è dato dalla verificazione della morte di colui che abbia consentito; la morte dipenderà, indissolubilmente, dalla condotta criminosa dell'altro soggetto. Il
momento consumativo del reato è da rinvenire nell’azione di uccisione.
Potrà configurarsi il
tentativo se gli atti compiuti sono idonei e non equivoci a procurare la morte del consenziente (art.
56).
Il reato di
omicidio del consenziente si distingue da quello di
omicidio doloso per l’elemento costitutivo della
manifestazione di volontà della vittima, non presente nell’omicidio comune.
L'
accordo tra chi agisce procurando la morte e chi acconsente a farsi uccidere comporta un
affievolimento dell'elemento psicologico; l'azione di uccidere un soggetto che abbia consentito, infatti, nei termini della scienza penale, risulterà
attenuata nella sua perversità. Per quanto detto, il legislatore ha stabilito una pena inferiore rispetto a quanto previsto per l'omicidio doloso (art.
575).
Il
consenso dovrà essere
efficace, o,
rectius,
giuridicamente apprezzabile. Nello specifico, oltre a dover sussistere al momento del fatto, dovrà provenire da una persona capace a prestarlo.
La
manifestazione di volontà potrà essere revocata in ogni momento dal soggetto che la presta, in virtù del principio di autodeterminazione sussistente in capo ad ogni soggetto.
È la legge stessa che disciplina tassativamente i casi in cui il consenso è, invece,
inefficace, e cioè:
-
quando provenga da persona minore degli anni diciotto al momento del fatto. I minori, infatti, non posseggono la piena capacità d'intendere e di volere;
-
quando sia prestato da persona inferma di mente o in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti, poiché, anche in questo caso, non potrà dirsi esistente la piena capacità d'intendere e di volere;
-
qualora il consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno, la coercizione fisica o psicologica non potrà certamente configurare la piena capacità d'intendere e di volere.
Qualora ricorrano queste ipotesi, il fatto sarà considerato come
omicidio doloso ex art.
579 comma 2.
La previsione di omicidio doloso si applicherà anche nel caso in cui la morte venisse causata dall'impiego di un mezzo diverso da quello consentito. Se invece il consenso prestato riguardasse un oggetto diverso dalla morte (ad es.
il ferimento), a meno che non vi sia colpa, l'ipotesi sarà quella dell'
omicidio preterintenzionale (art.
584).
L'elemento psicologico del reato è dato dall'
accordo delle volontà tra i due soggetti, l'uccisore e il consenziente. Il primo sarà mosso dalla volontà d'uccidere con la consapevolezza del secondo. Il delitto è punito a titolo di dolo generico.
Non influiscono sul titolo del delitto i
motivi per i quali il fatto è commesso, che potranno rilevare tuttavia alla stregua di
circostanze attenuanti, ove ciò non sia escluso dalla legge.
Lo stesso reato, al secondo comma, prevede l'esclusione dell'applicazione delle aggravanti
ex art.
61.
L'errore sul consenso, comporterà l'applicazione della previsione normativa dell'art.
47 c.p., comma 2, in base alla quale l'
errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso.
Qualora si incorresse nell'
errore sull'età del minore, ritenuto falsamente maggiore, sussisterà comunque il reato di omicidio del consenziente e non tuttavia quello di omicidio doloso.
La
pena per tale delitto è quella della reclusione da sei a quindici anni, in luogo della cornice edittale del "
non meno dei ventun'anni" prevista per il reato di omicidio
ex art.
575.
Il reato di omicidio del consenziente si differenzia notevolmente dal successivo "
Istigazione o aiuto al suicidio"
ex art.
580, in cui il legislatore ha inteso punire le condotte relative all'incitamento al suicidio o al
rafforzamento del proposito suicida o all'
agevolazione dello stesso.
Mentre nel reato di istigazione al suicidio la condotta si concreta negli atti diretti a formare l'altrui proponimento, nel reato
de quo, invece, la condotta del colpevole consiste nell'uccisione materiale del soggetto consenziente.
///FINE SPIEGAZIONE ESTESA