(massima n. 1)
Le azioni possessorie sono esperibili davanti al giudice ordinario nei confronti della P.A. quando il comportamento perseguito non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, ma si concreti e si risolva in una mera attivitą materiale lesiva di diritti soggettivi o quando il provvedimento risulti adottato in stato d'evidente carenza d'attribuzione di funzioni, di modo che l'atto ha l'apparenza ma non la sostanza del provvedimento amministrativo idoneo a produrre l'effetto di degradazione del diritto soggettivo (nella specie, relativa a controversia insorta prima dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 80 del 1998, il Comune aveva ordinato ed eseguito coattivamente lo «sgombero immediato» dei legittimi occupanti di un immobile, al di fuori dello schema procedimentale delle requisizioni e dell'occupazione d'urgenza, e dato luogo ad un'occupazione usurpativa, inidonea, pur a seguito di realizzazione di alcune opere, a realizzare gli effetti dell'accessione invertita).