Il criterio che il primo comma di questa norma introduce è quello del c.d.
forum rei sitae, individuando quale giudice territorialmente competente quello del luogo in cui si trova l’immobile o l’
azienda; trattasi di foro con carattere esclusivo, il quale prevale sui fori generali di cui all'
art. 18 del c.p.c. e all'
art. 19 del c.p.c..
Tuttavia, malgrado abbia carattere esclusivo, si tratta di un foro derogabile, con la conseguenza che l’
incompetenza non può essere rilevata d’ufficio dal giudice e che, se il convenuto intende farla valere, ha l’onere di sollevare tempestivamente la relativa
eccezione nella
comparsa di risposta (ex
art. 38 del c.p.c.).
La prima tipologia di cause a cui la norma si riferisce è quella relativa a diritti reali su beni immobili.
Come si evince dallo stesso dato letterale, affinchè per tale tipologia di cause possa trovare applicazione la speciale competenza territoriale non è sufficiente che la domanda dell’
attore abbia una relazione giuridica con un immobile, ma è indispensabile che sia relativa a diritti reali su beni immobili.
Ciò comporta che non possono farsi rientrare nella previsione di cui all’art. 21 c.p.c. le azioni relative a rapporti contrattuali che hanno per oggetto beni immobili; si tratta, infatti, di azioni di natura personale, fondate su un rapporto giuridico obbligatorio e che, come tali, rientrano nella disciplina di cui agli artt. 18 – 20 c.p.c. (si possono citare, a titolo esemplificativo, le azioni di adempimento,
annullamento, risoluzione, anche se con esse si mira ad ottenere la restituzione di un bene immobile).
Secondo la giurisprudenza, invece, va riconosciuta natura reale alla domanda con la quale si chiede la condanna del convenuto al
rilascio di un immobile previo accertamento dell’invalidità del titolo giustificativo del suo possesso; tale tesi trova la propria motivazione nel rilievo che in questo caso la finalità pratica dell’azione è quella di conseguire il bene immobile, mentre la domanda di accertamento della invalidità del contratto è solo strumentale rispetto alla rivendica.
Tra le cause relative a diritti reali su beni immobili vanno ricomprese anche le azioni di
divisione ordinaria di beni immobili, con esclusione di quelle di divisione ereditaria, le quali rientrano nella espressa previsione dell’
art. 22 del c.p.c..
Altra tipologia di cause per le quali va applicato il criterio del
forum rei sitae è quella attinente a
controversie in materia di locazione, comodato di beni immobili e affitto di aziende.
Secondo la giurisprudenza nella categoria delle controversie relative ad un rapporto di locazione debbono fari rientrare anche tutte quelle che originano dal pagamento di somme dovute in dipendenza di tale rapporto.
Ne restano fuori, invece, le controversie che sono devolute alla competenza delle Sezioni specializzate agrarie.
Sempre secondo il criterio del
forum rei sitae deve essere individuato il giudice territorialmente competente per tutte le
cause relative all’apposizione di termini e all'osservanza delle distanze legali nelle piantagioni di alberi e siepi.
Trattasi di controversie devolute in ragione di materia alla competenza del giudice di Pace ex
art. 7 del c.p.c. comma 2 n. 1.
Competente territorialmente, invece, è il giudice del luogo in cui sono posti i fondi a confine ovvero il giudice del luogo in cui è posto l’immobile nelle ipotesi in cui si controverta sull’osservanza delle distanze nel piantamento di alberi e siepi.
L’ultima parte del primo comma della norma si preoccupa di stabilire quale debba essere il giudice territorialmente competente nel caso di immobile compreso in più circoscrizioni giudiziarie.
Al riguardo deve osservarsi che, risultando ormai abolito il tributo diretto verso lo Stato a seguito della riforma tributaria attuata con il D.P.R. 29.9.1973, n. 597, potrà trovare applicazione solo la seconda parte di tale previsione, e pertanto si potrà considerare competente ogni giudice nella cui circoscrizione sia compresa una parte di immobile (tale criterio viene anche adottato nelle procedure esecutive immobiliari, le quali hanno ad oggetto immobili ubicati in diverse circoscrizioni giudiziarie).
In relazione a questa parte della norma la giurisprudenza ha voluto precisare che essa non può estendersi al caso di più beni immobili non collegati tra loro e che si trovino in circoscrizioni diverse, ma che può valere solo per il caso di immobile composto da più parti, situate in luoghi ricadenti in circoscrizioni giudiziarie diverse (così Tribunale di Monza 24.7.2012).
Il secondo ed ultimo comma della norma si occupa delle
azioni possessorie, denuncia di nuova opera e di danno temuto, della cui trattazione deve essere investito il giudice del luogo in cui è avvenuto il fatto.
In questo caso, a differenza di quanto detto per le cause relative a diritti reali su beni immobili, la competenza si estende anche alle azioni che abbiano per oggetto beni mobili e si tratta di competenza esclusiva e inderogabile.
Tale ultimo carattere si fa discendere dal disposto del successivo
art. 28 del c.p.c., con l’unica eccezione del caso in cui risulti già pendente il
giudizio petitorio (per le azioni possessorie) o quello di merito (per le azioni nunciatorie), nel qual caso la competenza spetta al giudice investito del merito della causa.
Casi particolari che potrebbero verificarsi in caso di tutela possessoria sono i seguenti:
-
l’azione viene posta in essere in un determinato luogo, mentre i suoi effetti si sviluppano in un territorio più vasto: in questo caso, al fine di individuare il giudice territorialmente competente, occorre fare riferimento al luogo in cui è stata posta in essere la condotta umana che ha determinato gli effetti dannosi che vengono denunciati.
-
il fatto di spoglio denunciato è unico, ma ha per oggetto un bene immobile compreso in più circoscrizioni giudiziarie: in tale ipotesi il fatto denunciato si può considerare avvenuto nella circoscrizione di ciascun giudice e, pertanto, l'adizione di ciascuno rispetterebbe il criterio di collegamento dettato dalla norma.